CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1187/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13137/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - . 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
CA MA IC TT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21 TARI 2358 DEL 3.3.2025 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20752/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. AC_21 TARI n. 2358 del
3/3/2025, notificato il 20/5/2025 da SO spa per il Comune di Palma Campania, relativo all'imposta
TARI 2021, di € 4.484,00; deduceva il difetto del presupposto impositivo non avendo occupato, nel 2021, il detto immobile che aveva invece utilizzato dal 2018 sino al 26.3.2019; aggiungeva che l'immobile dal
14.4.2019 era stato locato ad altro soggetto con contratto registrato.
Si costituiva la SO che contestava i motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 70 Dlgs 507/1993 prevede che “ i soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia”;
Ancora l' art. 64 testualmente prescrive:
“La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3. 3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
In pratica la disciplina normativa prevede che è obbligo del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione la non utilizzabilità dell'immobile e di documentarla;
in mancanza l'immobile resta assoggettato al tributo in oggetto.
Con la sentenza n. 2/2025, tra le ultime che si sono pronunciate sul punto espressive di un medesimo orientamento, la CGT II grado Liguria ha statuito:” In materia di tributi locali, il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa sui rifiuti (TARI) determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione al Comune di inizio occupazione, detenzione o possesso di locali o aree imponibili, dichiarazione valevole anche per gli anni successivi se gli elementi applicativi del tributo rimangono invariati, laddove, in caso di mutamento delle condizioni - quali sgombero o interruzione delle utenze -, i titolari sono tenuti a presentare al Comune la dichiarazione su apposito modello entro il termine di legge,
a fronte del potere/dovere dell'ente di effettuare eventuali controlli sulla sopravvenuta non debenza della tassa”.
E pertanto in applicazione del detto principio la Corte ha ritenuto sussistente l'obbligo impositivo relativamente ad un immobile il cui uso commerciale da parte del conduttore era cessato.
Nel caso in esame la ricorrente non ha documentato di aver trasmesso la dichiarazione di cessazione della locazione commerciale dell'immobile in oggetto, ed inoltre ha prodotto una richiesta alla Agenzia delle Entrate, al fine di dimostrarne la locazione ad altro conduttore, che non evidenzia alcun collegamento con l'immobile sottoposto a tassazione ed oggetto dell'accertamento impugnato.
Il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte costituita che liquida in € 400,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13137/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - . 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
CA MA IC TT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21 TARI 2358 DEL 3.3.2025 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20752/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. AC_21 TARI n. 2358 del
3/3/2025, notificato il 20/5/2025 da SO spa per il Comune di Palma Campania, relativo all'imposta
TARI 2021, di € 4.484,00; deduceva il difetto del presupposto impositivo non avendo occupato, nel 2021, il detto immobile che aveva invece utilizzato dal 2018 sino al 26.3.2019; aggiungeva che l'immobile dal
14.4.2019 era stato locato ad altro soggetto con contratto registrato.
Si costituiva la SO che contestava i motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la il Giudice decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 70 Dlgs 507/1993 prevede che “ i soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia”;
Ancora l' art. 64 testualmente prescrive:
“La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3. 3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
In pratica la disciplina normativa prevede che è obbligo del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione la non utilizzabilità dell'immobile e di documentarla;
in mancanza l'immobile resta assoggettato al tributo in oggetto.
Con la sentenza n. 2/2025, tra le ultime che si sono pronunciate sul punto espressive di un medesimo orientamento, la CGT II grado Liguria ha statuito:” In materia di tributi locali, il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa sui rifiuti (TARI) determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione al Comune di inizio occupazione, detenzione o possesso di locali o aree imponibili, dichiarazione valevole anche per gli anni successivi se gli elementi applicativi del tributo rimangono invariati, laddove, in caso di mutamento delle condizioni - quali sgombero o interruzione delle utenze -, i titolari sono tenuti a presentare al Comune la dichiarazione su apposito modello entro il termine di legge,
a fronte del potere/dovere dell'ente di effettuare eventuali controlli sulla sopravvenuta non debenza della tassa”.
E pertanto in applicazione del detto principio la Corte ha ritenuto sussistente l'obbligo impositivo relativamente ad un immobile il cui uso commerciale da parte del conduttore era cessato.
Nel caso in esame la ricorrente non ha documentato di aver trasmesso la dichiarazione di cessazione della locazione commerciale dell'immobile in oggetto, ed inoltre ha prodotto una richiesta alla Agenzia delle Entrate, al fine di dimostrarne la locazione ad altro conduttore, che non evidenzia alcun collegamento con l'immobile sottoposto a tassazione ed oggetto dell'accertamento impugnato.
Il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte costituita che liquida in € 400,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione.