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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2775/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tribunale Di Palermo - 80028090829
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1670-2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2701/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato l'atto di Recupero Crediti n.1670-2025, notificato a mezzo pec emesso da Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia Tribunale di Palermo, con il quale l'Ufficio, richiede il pagamento della somma di euro 545,00, determinata dal Tribunale Civile di Palermo in relazione al procedimento iscritto, in data 25.01.2024, al Ruolo Generale del suddetto Tribunale al n.001021/2024 per contributo unificato, che ritiene eccessivo rispetto al valore reale dellac ontroversia.
La controversia riguarda l'autorizzazione all'accesso in unità immobiliare per la manutenzione o disalimentazione di un contatore del gas, di proprietà di Ricorrente_1, il cui valore, per la parte ricorrente, è stimato tra €75,00 e €135,00, e comunque inferiore a €1.100,00.
Benché la parte ricorrente abbia notificato il ricorso anche al Ministero della Giustizia (notificheattigiudiziari.
Email_4") risulta convenuta in giudizio solo EQUITALIA " Equitalia Giustizia S.p.A., C. F./P.IVA 09982061005, con sede legale in Roma 00147 - Indirizzo_1 in persona del suo legale rappresentante prò tempore, indirizzo pec: Email_2". Ricorrente_1 S.p.A. sostiene che il valore della causa è determinabile e corrisponde al valore del contatore e al costo del servizio, quindi il contributo unificato richiesto è sproporzionato.
Equitalia Giustizia S.p.A.,non risulta costituita in giudizio.
Con propria memoria, Ricorrente_1 riaffermava che l'oggetto del giudizio era costituito dal contatore di proprietà di Ricorrente_1 e di cji quest'ultima non intende conseguirne la restituzione bensì tutelarne la corretta manutenzione e, quindi, necessariamente consentirne il pacifico accesso.
In altri termini, il valore del giudizio introdotto con l'atto che si pretende di tassare è dato dal valore del singolo contatore "..a seconda della classe (G4/G6), dell'anno di fabbricazione e della tipologia (meccanico/smart meteer) varia da euro 75,00 a €.135,00 e comunque di certo inferiore ad euro 1.100,00" che ontologicamente non può essere superiore al valore intrinseco del bene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è fondato.
Per il decidente, la controversia ha per oggetto l'autorizzazione all'accesso per la manutenzione di un contatore di proprietà della ricorrente e il valore del bene oggetto del procedimento è determinabile e documentato. La disalimentazione di un contatore (luce o gas) è una procedura richiesta dal fornitore che poi la inoltra al distributore, e il costo è variabile in base al distributore e al tipo di fornitura;
solitamente si tratta di importi esigui.
Il valore della causa è determinabile, tant'è che la parte ricorrente ha chiarito che "...il valore connesso ai costi sostenuti da Ricorrente_1 S.P.A. per ogni singolo intervento di disalimentazione è pari ad una somma che varia a seconda del tipo di operazione eseguita e comunque non superiore ad €.189,17 come meglio specificato dai prospetti allegati (cfr. doc....)" va considerato quindi il costo del servizio fornito dal distributore oltre al valore del misuratore. "
Pertanto la richiesta di contributo unificato appare sproporzionata rispetto al valore reale della causa e non va configurata come indeterminabile
Per la particolarità della questione e per la sua novità, compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.p.A.; annulla il Modello C – Registro Recupero Crediti n. 001670/2025; Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Palermo 3.11.2025. IL
GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2775/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tribunale Di Palermo - 80028090829
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1670-2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2701/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato l'atto di Recupero Crediti n.1670-2025, notificato a mezzo pec emesso da Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia Tribunale di Palermo, con il quale l'Ufficio, richiede il pagamento della somma di euro 545,00, determinata dal Tribunale Civile di Palermo in relazione al procedimento iscritto, in data 25.01.2024, al Ruolo Generale del suddetto Tribunale al n.001021/2024 per contributo unificato, che ritiene eccessivo rispetto al valore reale dellac ontroversia.
La controversia riguarda l'autorizzazione all'accesso in unità immobiliare per la manutenzione o disalimentazione di un contatore del gas, di proprietà di Ricorrente_1, il cui valore, per la parte ricorrente, è stimato tra €75,00 e €135,00, e comunque inferiore a €1.100,00.
Benché la parte ricorrente abbia notificato il ricorso anche al Ministero della Giustizia (notificheattigiudiziari.
Email_4") risulta convenuta in giudizio solo EQUITALIA " Equitalia Giustizia S.p.A., C. F./P.IVA 09982061005, con sede legale in Roma 00147 - Indirizzo_1 in persona del suo legale rappresentante prò tempore, indirizzo pec: Email_2". Ricorrente_1 S.p.A. sostiene che il valore della causa è determinabile e corrisponde al valore del contatore e al costo del servizio, quindi il contributo unificato richiesto è sproporzionato.
Equitalia Giustizia S.p.A.,non risulta costituita in giudizio.
Con propria memoria, Ricorrente_1 riaffermava che l'oggetto del giudizio era costituito dal contatore di proprietà di Ricorrente_1 e di cji quest'ultima non intende conseguirne la restituzione bensì tutelarne la corretta manutenzione e, quindi, necessariamente consentirne il pacifico accesso.
In altri termini, il valore del giudizio introdotto con l'atto che si pretende di tassare è dato dal valore del singolo contatore "..a seconda della classe (G4/G6), dell'anno di fabbricazione e della tipologia (meccanico/smart meteer) varia da euro 75,00 a €.135,00 e comunque di certo inferiore ad euro 1.100,00" che ontologicamente non può essere superiore al valore intrinseco del bene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è fondato.
Per il decidente, la controversia ha per oggetto l'autorizzazione all'accesso per la manutenzione di un contatore di proprietà della ricorrente e il valore del bene oggetto del procedimento è determinabile e documentato. La disalimentazione di un contatore (luce o gas) è una procedura richiesta dal fornitore che poi la inoltra al distributore, e il costo è variabile in base al distributore e al tipo di fornitura;
solitamente si tratta di importi esigui.
Il valore della causa è determinabile, tant'è che la parte ricorrente ha chiarito che "...il valore connesso ai costi sostenuti da Ricorrente_1 S.P.A. per ogni singolo intervento di disalimentazione è pari ad una somma che varia a seconda del tipo di operazione eseguita e comunque non superiore ad €.189,17 come meglio specificato dai prospetti allegati (cfr. doc....)" va considerato quindi il costo del servizio fornito dal distributore oltre al valore del misuratore. "
Pertanto la richiesta di contributo unificato appare sproporzionata rispetto al valore reale della causa e non va configurata come indeterminabile
Per la particolarità della questione e per la sua novità, compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.p.A.; annulla il Modello C – Registro Recupero Crediti n. 001670/2025; Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Palermo 3.11.2025. IL
GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito