Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 29/04/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO in composizione monocratica in funzione di IU unico delle pensioni in persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, all’udienza del 9 marzo 2026, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32589 del registro di Segreteria, promosso da:
B.L., OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Michela Reffo (C.F.: [...])
del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova, Via Trieste 19, pec: michela.reffo@ordineavvocatipadova.it e fax 049 8171201
CONTRO
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore istituzionalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege presso la Sede della predetta, in Venezia, San Marco, 63, rappresentato in giudizio dal Dirigente della Direzione centrale per i Servizi di Ragioneria dr. Sergio Wretschko Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro tempore, istituzionalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege presso la Sede della predetta, in Venezia, San Marco, 63, rappresentato in giudizio dalla dott.ssa Lucia Squicciarino, dirigente di 2° fascia, e dalla dott.ssa Paola Carmeni, funzionario del Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dai funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze, in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Sentenza n. 112/2026 Stato di Venezia, dott.sse Antonella Spagnoletti e CO LA, giusto atto di delega del dott. Francesco Paolo Schiavo, Direttore Generale della Direzione dei servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Venezia Calle dei Cerchieri, 1263/a, pec:
dcst.dag@pec.mef.gov.it;
Per l’accertamento e la dichiarazione di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (D.P.R. 461/01, art.2) di entrambe le infermità: «1) herpes zoster e 2)
spondiloartrosi lombare con protrusioni lombari multiple con segni elettromiografici di sofferenza cronica al territori di l4 a sinistra”, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n.
OMISSIS unitamente al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del MEF n.
OMISSIS
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITI alla pubblica udienza del 9 marzo 2026, tenutasi con l’assistenza del Segretario sig.ra Doriana Tornielli, l’Avv. Michela Reffo per il ricorrente, presente, la d.ssa CO LA per il MEF, nessuno presente per il Ministero dell’Interno
TT E RI
Con ricorso in data 25 agosto 2025 Il sig. L. B., sovrintendente della Polizia di Stato in attualità di servizio, rappresentava di aver avanzato, in data 30 novembre 2018, istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "spondiloartrosi lombare con protrusioni lombari multiple con segni elettromiografici di sofferenza cronica al territorio di L4 a sinistra" e, nelle more della sua definizione, in data 08 ottobre 2021, di aver presentato una seconda istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di altra infermità ("herpes zoster"): in relazione ad entrambe le domande era stato sottoposto a visita medica in data OMISSIS dalla Commissione Medica Ospedaliera Militare
- Medicina Legale di OMISSIS, che aveva emesso il Verbale OMISSIS.
Solo a distanza di sette anni dalla prima domanda era pervenuto il D.M. n. OMISSIS,
unitamente al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. OMISSIS, di diniego in relazione ad entrambe le infermità.
Il ricorrente adiva quindi la via giudiziaria, lamentando l’errata valutazione dei fatti del servizio, non essendo stati considerati né i cinque anni di servizio ricompresi tra il 1985 ed il 1990 (prestati presso OMISSIS), né la natura dell'attività svolta nei 13 anni ricompresi tra il 2005 e il 2018 in cui, oltre ad altri incombenti istituzionali, era stato adibito anche ad attività di facchinaggio, di sicuro rilievo causale nell’insorgenza delle lesioni del rachide, ma anche dell’Herpes, stante la correlazione con gli stati di stress psico-fisico.
In secondo luogo, il ricorrente rilevava che il Comitato di verifica per le cause di servizio, il cui parere era stato recepito acriticamente dal Ministero dell’Interno, non aveva tenuto conto della corposa e dettagliata documentazione, allegata alle istanze presentate -nelle quali era stata ampiamente illustrata l’attività svolta dal ricorrente-, dalla quale emergeva l’indubbio rapporto eziologico tra i descritti servizi e l’insorgere e l’affermarsi di entrambe le infermità rigettate con il D.M., di talchè il diniego impugnato si era illogicamente formato.
Di qui anche l’intrinseca contraddittorietà della posizione dell’Amministrazione, che aveva ritenuto non essere rinvenibili nelle mansioni svolte dal ricorrente disagi, situazioni di stress prolungate, strapazzi o tensioni emotive di particolare intensità, con ciò incorrendo in un errore di omissione nella valutazione degli elementi di fatto che, invece, in un percorso logico-argomentativo corretto avrebbero portato inevitabilmente al riconoscimento del diritto del ricorrente medesimo.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Nel merito: accogliere il ricorso, previo accertamento e dichiarazione di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
(D.P.R. 461/01, art.2), al sovrintendente capo della Polizia di Stato L.. B., delle infermità: 1)
“spondiloartrosi lombare con protrusioni lombari multiple con segni elettromiografici di sofferenza cronica al territori di l4 a sinistra" come da diagnosi in allegato all'istanza e al Verbale di CMO (…); 2) “herpes zoster" come da diagnosi in allegato all'istanza (….). e il contestuale annullamento sia del DECRETO MINISTERIALE n. OMISSISI (Pratica n. OMISSIS)
che del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. OMISSIS”.
Con memoria in data 11 novembre 2025 si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato in giudizio dal Dirigente della Direzione centrale per i Servizi di Ragioneria dr. Sergio Wretschko, preliminarmente eccependo la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in quanto il giudizio era stato attivato avverso un provvedimento negativo della dipendenza da causa di servizio ai soli fini dell’equo indennizzo, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità e della Corte dei conti in punto de quo.
Nel merito sottolineava l’infondatezza delle censure del ricorrente relative al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, non surrogabile e al quale peraltro l’Amministrazione è tenuta a conformarsi, non essendo sufficiente il mero servizio prestato nella Polizia di Stato per il riconoscimento automatico della dipendenza dai fatti del servizio di una infermità. Ne evidenziava, inoltre, la correttezza anche sul piano procedimentale.
Richiamata la necessità che il resistente assolvesse all’onere della prova che gli incombeva, l’Amministrazione sottolineava che nella genesi di una infermità non possono farsi rientrare circostanze e condizioni, del tutto generiche, connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività lavorativa, quali invece erano da considerarsi quelli indicati dal ricorrente.
Concludeva, quindi, chiedendo preliminarmente che fosse dichiarata la carenza di giurisdizione ed in subordine, nel merito, il rigetto del ricorso perché infondato.
In data 17 dicembre 2025 si costituiva in giudizio, depositando una comparsa, il Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio, rappresentato dalla dott.ssa Lucia Squicciarino e dalla dott.ssa Paola Carmeni, rispettivamente dirigente e funzionario del Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dai funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze, in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia, dott.sse Antonella Spagnoletti e CO
LA.
Veniva evidenziato che il ricorrente aveva chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, negata dagli atti amministrativi impugnati, senza prospettare nel ricorso alcun collegamento con il diritto alla pensione privilegiata, circostanza che escludeva la giurisdizione della Corte dei conti.
Ancora in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il Comitato di Verifica, organo autonomo a composizione eterogenea a cui il DPR n.
461/2001 attribuisce la funzione di pronunciarsi in ordine alla dipendenza da causa di servizio, esprime un parere endoprocedimentale, come tale non immediatamente lesivo, in quanto atto meramente preparatorio alle successive determinazioni dell’Amministrazione.
Nel merito, affermata la correttezza sul piano procedurale e metodologico del percorso del Comitato di Verifica, veniva evidenziato che, sulla base della documentazione in atti, non emergeva quel surplus di fattori rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto, costituenti rischio specifico dell’evento morboso: sarebbe stato onere del ricorrente provare specifici elementi, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che per la loro natura, la rilevanza e la gravosità avrebbero potuto essere considerati pregnanti e concausalmente preponderanti rispetto ai comuni fattori morbigeni caratteristici della infermità richieste.
Venivano, quindi, formulate le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo IU adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza o prospettazione, dichiarare: - il difetto di giurisdizione del IU delle Pensioni; - l’estromissione del Comitato dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva; Nel merito si chiede di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto”.
All’udienza del 12 gennaio 2026, presenti l’Avv. Michela Reffa per il ricorrente e la d.ssa CO LA per il MEF, nessuno per il Ministero dell’Interno, con ordinanza a verbale, impregiudicati i diritti d’udienza, il IU rinviava la trattazione del giudizio all’udienza odierna, assegnando termine a parte ricorrente fino al 27 febbraio 2026 per la dimostrazione della legittima acquisizione ed utilizzo di parte della documentazione prodotta in giudizio, in parte relativa ad atti dell’Amministrazione afferenti la contabilità interna, in parte relativa a rapporti di servizio contenenti dati sensibili di soggetti terzi estranei al giudizio.
In data 26 febbraio 2026 parte ricorrente depositava articolata memoria, non autorizzata, con la quale dichiarava di aver acquisito la documentazione mediante il c.d. accesso informale (art. 5 DPR 184/2006) continuativamente nell’arco temporale di circa 28 anni
(1992/2020) e che, pertanto, la deteneva legittimamente.
All’odierna udienza, presenti l’Avv. Michela Reffa per il ricorrente, anch’egli presente, e la d.ssa CO LA per il MEF, nessuno per il Ministero dell’Interno, il difensore del ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio era stata presentata in vista del riconoscimento futuro del diritto alla pensione privilegiata. La d.ssa LA eccepiva l’inammissibilità, trattandosi di mutatio libelli in quanto tale prospettazione era del tutto estranea all’atto introduttivo.
Il Giudicante preliminarmente chiedeva ulteriori chiarimenti, alla luce dell’art. 3, lett. h) del DM n. 415 del 10.5.1994 (che sottrae all’accesso, tra gli altri, gli atti dell’Amministrazione dell’Interno relativi a “acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte”) circa la provenienza della documentazione prodotta relativa alla gestione del magazzino del consegnatario.
Su richiesta della difesa del ricorrente il Giudicante disponeva una breve sospensione dell’udienza e, alla ripresa della discussione, il patrocinio del ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio. La d.ssa LA per il M.E.F., non si opponeva.
Ciò esposto in fatto, va osservato in diritto che per potersi dichiarare l’estinzione del giudizio (art.110, comma 6, c.g.c.) a seguito di formale rinuncia (nel caso di specie ritualmente formulata con dichiarazione in udienza del difensore munito di specifico mandato), è necessario che quest’ultima si perfezioni con l’accettazione di tutte le altre parti del giudizio (art. 101, comma 3, c.g.c): nel caso in esame la circostanza che il Ministero dell’Interno, seppur costituito in giudizio, non sia comparso all’odierna udienza preclude tale possibilità, non risultando acquisita la relativa accettazione.
Ritiene, tuttavia, il Giudicante che, anche alla luce del principio della disponibilità dell'interesse a ricorrere e della relativa azione -che consente a parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, di dichiarare di non avere interesse alla decisione-, nel caso in cui la rinuncia non abbia i requisiti di forma prescritti dall'art. 110 c.g.c., la relativa dichiarazione resa in udienza possa essere comunque valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Ne consegue che, dovendo il Giudicante, preliminarmente a qualsiasi esame del merito della domanda, verificare la sussistenza dei presupposti dell’azione ed in particolare l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) che deve essere concreto ed attuale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia in rito, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 32589 del Registro di Segreteria promosso da B.L. contro Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze Dichiara
inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia, all’esito dell’udienza del 9 marzo 2026.
IL G.U.P.
Cons. Daniela Alberghini
(firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 29/04/2026 Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)
IA NO
Il IU, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il IU Cons. Daniela Alberghini
(firmato digitalmente)