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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/07/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 1° luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6147.24 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
C.F.: , elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Fiume Parte_1 C.F._1
n.15 presso e nello studio degli avvocati Melchiorre e Davide Scudiero, dai quali è rappresentata e difesa giusta mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bove
Resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'80%
1 Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26 novembre 2024 parte ricorrente assumeva di essere invalida all'80% e di essere pertanto nelle condizioni per poter ottenere l'anticipazione del pensionamento di vecchiaia ai sensi del comma 8 dell'art.1 D.lgs n.503 del 30.12.1992; che la sua domanda il 20.6.2024 veniva rigettata e che a nulla valeva il ricorso amministrativo CP_ presentato al Comitato Provinciale in quanto decorreva infruttuosamente l'ulteriore termine di legge;
tanto premesso, chiedeva al giudice adito di “accertare e dichiarare che
l'istante è Invalido in misura non inferiore all'80% e quindi ha diritto ad usufruire dei requisiti ridotti per età. b) per l'effetto condannare l' Controparte_3
, in persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore- al pagamento in favore del
[...] ricorrente della Pensione di Vecchiaia ex D. Lgs. 503/92, oltre interessi legali da calcolarsi sulle somme via via rivalutate. c) condannare, per le stesse causali, il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al solo Procuratore Avv. Parte_2 che dichiara esserne antistatario. d) sentenza clausolata come per legge.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l , precisando innanzitutto che CP_2 sussisteva il requisito contributivo ed anagrafico richiesto;
chiedeva quindi il rigetto della domanda e, in subordine, per il caso di riconoscimento di successiva insorgenza dello stato invalidante dell'istante, che la decorrenza della pensione scattasse dopo un anno dal riconoscimento sanitario e previa cessazione di eventuale rapporto di lavoro in corso a quella data.
Il Giudice fissava udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il 4.2.2025 nella quale, ritenuta la necessità di disporre Ctu, nominava il dott. . Persona_1
All'odierna udienza il giudice, acquisita la consulenza del Dott. e valutate le Per_1 conclusioni delle parti, ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale di cui ha dato lettura.
2 *********
Non essendo contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità assicurativa e di contribuzione, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del dedotto stato invalidante.
Il consulente tecnico, a conclusione delle indagini a lui affidate, dichiarava che la ricorrente risultava affetta da esiti di pregressa PTA sx (2017) e lombalgia, in assenza di segni della serie radicolare;
sottolineava tuttavia che né la documentazione clinica agli atti, né le evidenze cliniche emerse nel corso dell'accertamento peritale determinavano il riconoscimento di un'invalidità superiore all'80%: quindi non potevano a suo parere ritenersi sussistenti i requisiti per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia.
Le infermità riscontrate nella ricorrente non realizzavano infatti nel loro complesso una permanente riduzione al limite pensionabile della capacità di lavoro dell'assicurata, come da valutazione già espressa in sede amministrativa dall' sulla base del quadro CP_2 patologico dedotto.
Il giudizio del C.T.U. è condiviso dal giudicante in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, che vanno tutte condivise.
Ed invero la parte ricorrente è stata trovata affetta solo dalle modeste malattie accennate, le quali, per la natura, lo stadio e l'entità delle sindromi patologiche valutate anche in relazione alle garanzie di controllo e contenimento offerto dall'uso di appropriati sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto, all'età del medesimo -da ritenersi entità patologiche che non determinano una invalidità nella misura dell'80% e non realizzano quindi le condizioni per ottenere il pensionamento di vecchiaia anticipato.
Nulla per le spese di lite, mentre restano a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_2
Risulta infatti depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello della pronuncia la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.115.
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P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 26 novembre 2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, in persona del Presidente pro-tempore, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda come sopra proposta;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, a definitivo carico del convenuto . CP_2
Salerno, li 1 luglio 2025
IL GIUDICE
A.M.D'Antonio
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