CASS
Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/07/2024, n. 28661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28661 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IO UN NI nato a [...] il [...] IO AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO (1-Liztre•.• Gefl) conclude per il rigetto dei ricorsi. difiazscrre3 E' presente per l'avvocato CONTESTABILE GUIDO del foro di PALMI difensore di IO UN NI, il sostituto processuale avvocato PICCOLO GIOVANNI stesso foro, come da delega orale. Il difensore presente dopo aver precisato che nelle more del ricorso IO UN NI ha ottenuto la misura degli arresti domiciliari, insiste per il resto nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28661 Anno 2024 Presidente: DOVERE AT Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. IO BR EN e IO AL ricorrono, per mezzo dei rispettivi difensori, avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato le richieste di riesame da essi proposte avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, in data 24 ottobre 2023, applicava a costoro la misura cautelare della custodia in carcere, per il delitto di illecita detenzione a fini di spaccio di 23,300 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Per tale reato, i predetti, unitamente ai loro concorrenti, venivano arrestati in flagranza in data 20/10/2023; con la convalida dell'arresto era contestualmente disposta l'anzidetta misura cautelare. 2. Il ricorso di IO BR EN consta di due motivi: 2.1.Con il primo, si deduce illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Principale error in iudicando è costituito dall'automatismo con cui dal mero dato numerico - di 23,2 kg di sostanza stupefacente, di cui ancora ad oggi non si conosce con esattezza e precisione principio attivo - ha evinto l'inserimento dell'indagato nella catena illecita della produzione e nel traffico di stupefacente, senza che a questa considerazione faccia seguito alcun riscontro valido e concreto. Il Tribunale poi ritiene integrata la circostanza aggravante pur implicitamente nutrendo dei dubbi, conseguendone la contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con il principio delle Sezioni Unite 'Biondi', per il quale i parametri numerici individuati per ciascuna sostanza non determinano di per sé automaticamente, se superati, la configurabilità dell'aggravante. Ciò vieppiù ove si consideri che la quantità di denaro rinvenuta indosso all'indagato capovolge la tesi accusatoria, rivelandosi incompatibile la considerazione di quel contante come provento della vendita dello stupefacente, atteso che lo stesso era riposto nei sacchi;
2.2. Vizio di motivazione in ordine all'art. 274 cod. proc. pen., per essere stato completamente omesso un vaglio preciso in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sul punto, il ricorrente lamenta l'appiattimento del Giudice del riesame sulle valutazioni addotte nel provvedimento impugnato, caratterizzato da formule di stile e da una motivazione meramente apparente: il collegamento con circuiti di spaccio, verosimilmente appartenenti alla criminalità organizzata, costituisce una mera congettura avulsa da qualsivoglia elemento di prova. Un giudizio prognostico potrebbe trovare esito positivo, tenuto conto del breve arco temporale in cui risulterebbe essersi dipanato il rapporto del prevenuto con i coindagati, della circostanza per cui i contatti con gli stessi sarebbero ad oggi nulli per via della 2 reclusione carceraria, dell'assenza di interessenze economiche, nonché della personalità del ricorrente, soggetto incensurato. Si reputano idonei gli arresti domiciliari, anche con l'ausilio di dispositivi e elettronici. 3. Il ricorso di IO AL consta di un solo motivo con cui si deducono mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente esclude la sussistenza di alcuna esigenza cautelare, evidenziando invece come il coindagato CA IO, a differenza degli altri tre soggetti arrestati, sia stato sottoposto agli arresti domiciliari, nonostante il terreno in cui sarebbe stata rinvenuta parte della sostanza stupefacente e ove la stessa sarebbe stata coltivata fosse di sua esclusiva proprietà. Eventuali iniziative volte all'inquinamento probatorio\lla reiterazione del reato ben potrebbero essere realizzate proprio dal CA IO. La decisione del Tribunale appare illogica e contraddittoria, laddove vengono utilizzati a carico degli indagati taluni elementi per avvalorare prima una tesi e poi una assolutamente contraria. La difesa ricorda inoltre di avere sollecitato il Tribunale ad escludere la configurabilità della contestata circostanza aggravante, anche mediante una propria consulenza tecnica che ridimensionava le capacità droganti della sostanza vegetale sottoposta a sequestro;
il principio attivo avrebbe dato un contenuto in percentuale notevolmente inferiore rispetto alla soglia indicata dalla giurisprudenza maggioritaria a fini del riconoscimento dell'anzidetta aggravante. Di tale elaborato, tuttavia, il Tribunale del riesame non ha tenuto alcun conto. Il ricorrente lamenta infine che, a distanza di due mesi e mezzo dal suo arresto, non si sia ancora provveduto a sottoporre ad analisi di laboratorio la sostanza vegetale sottoposta a sequestro. 4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati. 2. Occorre preliminarmente dare atto che, in sede di udienza, il difensore di IO BR EN ha riferito che, nel tempo intercorso tra la presentazione del ricorso e l'odierna udienza, il prevenuto ha ottenuto gli arresti domiciliari, rappresentando in conseguenza il venir meno dell'interesse dell'indagato sul punto. Il Collegio precisa che l'avvenuta sostituzione della misura non comporta però l'eventuale rinuncia al ricorso, atteso che tale atto richiede la manifestazione 3 inequivocabile della volontà dell'interessato espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale, evenienza che non ricorre nel caso di specie. 3. Entrambi i ricorsi lamentano la ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata e la motivazione in ordine alle esigenze cautelari. 3.1. Quanto all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, giova ricordare che a questa Corte di legittimità spetta unicamente il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che, allo stato attuale, l'hanno indotto a ritenerla sussistente, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento della gravità indiziaria. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Tanto premesso, il Collegio osserva che il conflitto interpretativo cui fa riferimento il ricorrente è stato superato dal recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, TO Stefano Cesare, Rv. 279005), a mente del quale "In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi" (in applicazione dei predetti criteri, la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi). Ciò detto, il Tribunale del riesame, reputando dirimente l'apprezzamento circa la quantità di stupefacente rinvenuto (quasi 23,2 chilogrammi), e facendo corretta applicazione degli insegnamenti delle Sezioni Unite Biondi, ha affermato che, per potersi ritenere la contestata aggravante, è sufficiente un principio attivo almeno pari a due chilogrammi, verosimilmente presente nel quantitative sequestrato. Ha altresì osservato che, indipendentemente dall'acquisizione dei dati inerenti al principio attivo ricavabile dalla sostanza, il peso di 23,2 chilogrammi di sostanza sequestrata «permette di ritenere che dalla stessa sia possibile ricavare un'ingente quantità di dosi e che l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309 del 1990 debba essere allo stato attuale confermata». Sul punto, i ricorrenti invocano un accertamento che afferisce alla fase dibattimentale, trascurando di considerare 4 che non viene qui in rilievo il parametro di valutazione della responsabilità penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio", ma unicamente la gravità indiziaria (sotto lo specifico profilo dell'aggravante di cui si tratta), per la cui valutazione l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. 3.2. Quanto alla doglianza relativa alle esigenze cautelari, occorre ricordare che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). Ciò detto, il Collegio rileva che, in punto di esigenze cautelari, il Tribunale di Reggio Calabria ha offerto una motivazione diffusa, congrua e non manifestamente illogica. Ha, invero, condiviso il giudizio di pericolosità sociale degli indagati espresso dal Gip, in particolare rilevando le modalità professionali della condotta, tali da non poterla considerare occasionale o episodica;
il trasporto della marijuana effettuato mediante un sistema a protezione tipo staffetta;
il sicuro collegamento con circuiti di spaccio, verosimilmente appartenenti alla criminalità organizzata - in questo senso deponendo il silenzio serbato da IO BR EN alla richiesta del Gip di riferire l'identità degli altri soggetti coinvolti;
l'ingente quantitativo di droga che, nella natura di infiorescenza, avrebbe comportato la necessità di una lavorazione, al contempo dimostrando un collegamento con il mercato dei produttori, dei soggetti che lavorano tale sostanza e degli acquirenti al minuto. Congetturale e, comunque, irrilevante in questa sede il richiamo, genericamente formulato nel ricorso di IO AL, alla situazione cautelare di un coindagato. 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 marzo 2024
sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO (1-Liztre•.• Gefl) conclude per il rigetto dei ricorsi. difiazscrre3 E' presente per l'avvocato CONTESTABILE GUIDO del foro di PALMI difensore di IO UN NI, il sostituto processuale avvocato PICCOLO GIOVANNI stesso foro, come da delega orale. Il difensore presente dopo aver precisato che nelle more del ricorso IO UN NI ha ottenuto la misura degli arresti domiciliari, insiste per il resto nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28661 Anno 2024 Presidente: DOVERE AT Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. IO BR EN e IO AL ricorrono, per mezzo dei rispettivi difensori, avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato le richieste di riesame da essi proposte avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, in data 24 ottobre 2023, applicava a costoro la misura cautelare della custodia in carcere, per il delitto di illecita detenzione a fini di spaccio di 23,300 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Per tale reato, i predetti, unitamente ai loro concorrenti, venivano arrestati in flagranza in data 20/10/2023; con la convalida dell'arresto era contestualmente disposta l'anzidetta misura cautelare. 2. Il ricorso di IO BR EN consta di due motivi: 2.1.Con il primo, si deduce illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Principale error in iudicando è costituito dall'automatismo con cui dal mero dato numerico - di 23,2 kg di sostanza stupefacente, di cui ancora ad oggi non si conosce con esattezza e precisione principio attivo - ha evinto l'inserimento dell'indagato nella catena illecita della produzione e nel traffico di stupefacente, senza che a questa considerazione faccia seguito alcun riscontro valido e concreto. Il Tribunale poi ritiene integrata la circostanza aggravante pur implicitamente nutrendo dei dubbi, conseguendone la contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con il principio delle Sezioni Unite 'Biondi', per il quale i parametri numerici individuati per ciascuna sostanza non determinano di per sé automaticamente, se superati, la configurabilità dell'aggravante. Ciò vieppiù ove si consideri che la quantità di denaro rinvenuta indosso all'indagato capovolge la tesi accusatoria, rivelandosi incompatibile la considerazione di quel contante come provento della vendita dello stupefacente, atteso che lo stesso era riposto nei sacchi;
2.2. Vizio di motivazione in ordine all'art. 274 cod. proc. pen., per essere stato completamente omesso un vaglio preciso in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sul punto, il ricorrente lamenta l'appiattimento del Giudice del riesame sulle valutazioni addotte nel provvedimento impugnato, caratterizzato da formule di stile e da una motivazione meramente apparente: il collegamento con circuiti di spaccio, verosimilmente appartenenti alla criminalità organizzata, costituisce una mera congettura avulsa da qualsivoglia elemento di prova. Un giudizio prognostico potrebbe trovare esito positivo, tenuto conto del breve arco temporale in cui risulterebbe essersi dipanato il rapporto del prevenuto con i coindagati, della circostanza per cui i contatti con gli stessi sarebbero ad oggi nulli per via della 2 reclusione carceraria, dell'assenza di interessenze economiche, nonché della personalità del ricorrente, soggetto incensurato. Si reputano idonei gli arresti domiciliari, anche con l'ausilio di dispositivi e elettronici. 3. Il ricorso di IO AL consta di un solo motivo con cui si deducono mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente esclude la sussistenza di alcuna esigenza cautelare, evidenziando invece come il coindagato CA IO, a differenza degli altri tre soggetti arrestati, sia stato sottoposto agli arresti domiciliari, nonostante il terreno in cui sarebbe stata rinvenuta parte della sostanza stupefacente e ove la stessa sarebbe stata coltivata fosse di sua esclusiva proprietà. Eventuali iniziative volte all'inquinamento probatorio\lla reiterazione del reato ben potrebbero essere realizzate proprio dal CA IO. La decisione del Tribunale appare illogica e contraddittoria, laddove vengono utilizzati a carico degli indagati taluni elementi per avvalorare prima una tesi e poi una assolutamente contraria. La difesa ricorda inoltre di avere sollecitato il Tribunale ad escludere la configurabilità della contestata circostanza aggravante, anche mediante una propria consulenza tecnica che ridimensionava le capacità droganti della sostanza vegetale sottoposta a sequestro;
il principio attivo avrebbe dato un contenuto in percentuale notevolmente inferiore rispetto alla soglia indicata dalla giurisprudenza maggioritaria a fini del riconoscimento dell'anzidetta aggravante. Di tale elaborato, tuttavia, il Tribunale del riesame non ha tenuto alcun conto. Il ricorrente lamenta infine che, a distanza di due mesi e mezzo dal suo arresto, non si sia ancora provveduto a sottoporre ad analisi di laboratorio la sostanza vegetale sottoposta a sequestro. 4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati. 2. Occorre preliminarmente dare atto che, in sede di udienza, il difensore di IO BR EN ha riferito che, nel tempo intercorso tra la presentazione del ricorso e l'odierna udienza, il prevenuto ha ottenuto gli arresti domiciliari, rappresentando in conseguenza il venir meno dell'interesse dell'indagato sul punto. Il Collegio precisa che l'avvenuta sostituzione della misura non comporta però l'eventuale rinuncia al ricorso, atteso che tale atto richiede la manifestazione 3 inequivocabile della volontà dell'interessato espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale, evenienza che non ricorre nel caso di specie. 3. Entrambi i ricorsi lamentano la ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata e la motivazione in ordine alle esigenze cautelari. 3.1. Quanto all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, giova ricordare che a questa Corte di legittimità spetta unicamente il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che, allo stato attuale, l'hanno indotto a ritenerla sussistente, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento della gravità indiziaria. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Tanto premesso, il Collegio osserva che il conflitto interpretativo cui fa riferimento il ricorrente è stato superato dal recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, TO Stefano Cesare, Rv. 279005), a mente del quale "In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi" (in applicazione dei predetti criteri, la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi). Ciò detto, il Tribunale del riesame, reputando dirimente l'apprezzamento circa la quantità di stupefacente rinvenuto (quasi 23,2 chilogrammi), e facendo corretta applicazione degli insegnamenti delle Sezioni Unite Biondi, ha affermato che, per potersi ritenere la contestata aggravante, è sufficiente un principio attivo almeno pari a due chilogrammi, verosimilmente presente nel quantitative sequestrato. Ha altresì osservato che, indipendentemente dall'acquisizione dei dati inerenti al principio attivo ricavabile dalla sostanza, il peso di 23,2 chilogrammi di sostanza sequestrata «permette di ritenere che dalla stessa sia possibile ricavare un'ingente quantità di dosi e che l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309 del 1990 debba essere allo stato attuale confermata». Sul punto, i ricorrenti invocano un accertamento che afferisce alla fase dibattimentale, trascurando di considerare 4 che non viene qui in rilievo il parametro di valutazione della responsabilità penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio", ma unicamente la gravità indiziaria (sotto lo specifico profilo dell'aggravante di cui si tratta), per la cui valutazione l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. 3.2. Quanto alla doglianza relativa alle esigenze cautelari, occorre ricordare che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). Ciò detto, il Collegio rileva che, in punto di esigenze cautelari, il Tribunale di Reggio Calabria ha offerto una motivazione diffusa, congrua e non manifestamente illogica. Ha, invero, condiviso il giudizio di pericolosità sociale degli indagati espresso dal Gip, in particolare rilevando le modalità professionali della condotta, tali da non poterla considerare occasionale o episodica;
il trasporto della marijuana effettuato mediante un sistema a protezione tipo staffetta;
il sicuro collegamento con circuiti di spaccio, verosimilmente appartenenti alla criminalità organizzata - in questo senso deponendo il silenzio serbato da IO BR EN alla richiesta del Gip di riferire l'identità degli altri soggetti coinvolti;
l'ingente quantitativo di droga che, nella natura di infiorescenza, avrebbe comportato la necessità di una lavorazione, al contempo dimostrando un collegamento con il mercato dei produttori, dei soggetti che lavorano tale sostanza e degli acquirenti al minuto. Congetturale e, comunque, irrilevante in questa sede il richiamo, genericamente formulato nel ricorso di IO AL, alla situazione cautelare di un coindagato. 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 marzo 2024