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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5738 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Parte_1
AN e CO IA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Aversa alla via E. Fermi n. 17;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri , Consiglia CP_2 RE AN e coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno Controparte_3
alla via Monticelli - loc. Fuorni presso l Controparte_4
;
[...]
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: indennità sostitutiva delle ferie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2025, Parte_1
esponeva di essere dipendente, per l'anno scolastico 2024/2025, del
[...]
nel profilo di docente con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato presso la Scuola Primaria di Tramonti-Polvica; di aver stipulato,
tuttavia, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/24 contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del convenuto . CP_1
Lamentava che per gli anni sopra detti, in quanto precaria, non ha usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Chiedeva, pertanto, la condanna del al Controparte_1
pagamento, in suo favore, dell'importo di € 11.782,54 a titolo di indennità
sostitutiva per i periodi di ferie maturati e non goduti in relazione agli a. s.
2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva tardivamente in giudizio il eccependo assoluta Controparte_1
infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le Parte_1
ragioni che si vengono qui a indicare.
In via preliminare occorre ricordare che il rito lavoro è strutturato secondo un sistema di decadenze e rigide preclusioni processuali finalizzate a pervenire ad una celere conclusione delle controversie. In particolare, il sistema prevede che la parte ricorrente è onerata di allegare compiutamente, con l'atto introduttivo del giudizio, i fatti costitutivi delle domande azionate, nonché
produrre le prove preesistenti e chiedere l'ammissione di quelle c.d.
costituende (art. 414 c.p.c.). Di contro, la parte resistente ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., a mezzo del deposito di una memoria difensiva con cui eventualmente eccepire l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dal ricorrente, contestare in modo specifico i medesimi fatti costitutivi della pretesa attorea, disconoscere/contestare la produzione documentale della controparte,
produrre a sua volta documenti e chiedere l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori.
Dunque, la costituzione tardiva preclude alla resistente sia di sollevare le eccezioni preliminari e pregiudiziali in senso stretto (ad es. la prescrizione del credito) sia di chiedere l'ammissione dei mezzi istruttori (sia in relazione alle prove pre-costituite che costituende), dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova.
Ciò, tuttavia, non preclude alla resistente di esercitare la sua attività difensiva in relazione alle deduzioni ed alle prove prodotte dalla ricorrente, né una tale evenienza può implicare una valutazione di automatica non contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea, in considerazione del fatto che “la
previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di
primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché
di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di
cui intende avvalersi non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se
la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e
giustificativi della pretesa” (Cass. n. 24885/2014).
Non può tenersi conto, pertanto, dei documenti allegati da resistente CP_1
costituitosi, lo si ripete, tardivamente (soltanto il 20.11.2025, non quindi,
almeno dieci giorni prima della data odierna). Chiarito ciò, scendendo nel merito occorre evidenziare che, sul punto di recente è intervenuta la Suprema Corte, la quale con sentenza n. 16715 del
17.6.2024 ha statuito che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto
di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto
all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo
inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso
diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa
interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come
integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in
senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo
quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6
novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e
dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante
un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di
esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del
rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può
essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle
lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
(cfr. Cassazione civile sez. lav. - 17/06/2024, n. 16715). Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva,
le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno
2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre Per_1
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede,
senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività
didattica Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie,
permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque,
dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei
periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è
obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che,
durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i
periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo
al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del
rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi
di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è
tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...),
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti
e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali
più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di
responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6
maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità
sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117,
comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse,
senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così
interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1,
commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative,
subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle
attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e
quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1°
settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012,
tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola
2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55
ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente,
con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è
avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n.
95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente,
il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità
di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli
è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite,
invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo,
informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito,
incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55,
della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita,
in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico,
durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs.
n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. Del tutto prive di pregio sono le considerazioni del giudice di appello in ordine alla portata applicativa della sentenza di questa sezione della S.C. n. 14268
del 5 maggio 2022, la quale espressamente chiarisce la portata dell'approvazione della legge n. 228 del 2012 in materia di ferie. Ne deriva l'accoglimento dei motivi esposti.
(...) La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano,
in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine
alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo
determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di
sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore
di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in
quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve
essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica
del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica
che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal
datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle
ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra
il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
L'applicazione dei principi, appena richiamati, al caso di specie consente di accogliere la domanda della ricorrente atteso che risulta incontestato che la stessa non abbia goduto della totalità delle ferie maturate, non potendosi considerare giorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
Inoltre, il non ha dato dimostrazione di aver inutilmente invitato il CP_1
docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso,
del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di
Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che “ il docente a
tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di
sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore
di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva,
in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95
del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 deve
essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica
che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal
datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle
ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.(cfr. Cass. Civ, sez. Lavoro,
5 maggio 2022 n. 14268).
Pertanto, la domanda va accolta con conseguente condanna del a CP_1
corrispondere alla ricorrente l'importo di € 11.782,54 a titolo di indennità
sostitutive per ferie maturate e non godute oltre interessi legali dal dovuto al saldo, stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte
Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20
luglio 2020, n. 13624).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico del resistente. CP_1
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente scaglione da 5.201,00 € a 26.000,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto di un collocamento d'ufficio in ferie senza preventivo invito a goderne impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5738 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del p.t., così provvede: Controparte_1 CP_5
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della ella somma di 11.782,54 € a
[...] Parte_1
titolo di indennità sostitutive per ferie maturate e non godute relativamente agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2023/24 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
elle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre Parte_1
maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 27.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5738 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Parte_1
AN e CO IA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Aversa alla via E. Fermi n. 17;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri , Consiglia CP_2 RE AN e coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno Controparte_3
alla via Monticelli - loc. Fuorni presso l Controparte_4
;
[...]
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: indennità sostitutiva delle ferie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2025, Parte_1
esponeva di essere dipendente, per l'anno scolastico 2024/2025, del
[...]
nel profilo di docente con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato presso la Scuola Primaria di Tramonti-Polvica; di aver stipulato,
tuttavia, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/24 contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del convenuto . CP_1
Lamentava che per gli anni sopra detti, in quanto precaria, non ha usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Chiedeva, pertanto, la condanna del al Controparte_1
pagamento, in suo favore, dell'importo di € 11.782,54 a titolo di indennità
sostitutiva per i periodi di ferie maturati e non goduti in relazione agli a. s.
2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva tardivamente in giudizio il eccependo assoluta Controparte_1
infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le Parte_1
ragioni che si vengono qui a indicare.
In via preliminare occorre ricordare che il rito lavoro è strutturato secondo un sistema di decadenze e rigide preclusioni processuali finalizzate a pervenire ad una celere conclusione delle controversie. In particolare, il sistema prevede che la parte ricorrente è onerata di allegare compiutamente, con l'atto introduttivo del giudizio, i fatti costitutivi delle domande azionate, nonché
produrre le prove preesistenti e chiedere l'ammissione di quelle c.d.
costituende (art. 414 c.p.c.). Di contro, la parte resistente ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., a mezzo del deposito di una memoria difensiva con cui eventualmente eccepire l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dal ricorrente, contestare in modo specifico i medesimi fatti costitutivi della pretesa attorea, disconoscere/contestare la produzione documentale della controparte,
produrre a sua volta documenti e chiedere l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori.
Dunque, la costituzione tardiva preclude alla resistente sia di sollevare le eccezioni preliminari e pregiudiziali in senso stretto (ad es. la prescrizione del credito) sia di chiedere l'ammissione dei mezzi istruttori (sia in relazione alle prove pre-costituite che costituende), dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova.
Ciò, tuttavia, non preclude alla resistente di esercitare la sua attività difensiva in relazione alle deduzioni ed alle prove prodotte dalla ricorrente, né una tale evenienza può implicare una valutazione di automatica non contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea, in considerazione del fatto che “la
previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di
primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché
di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di
cui intende avvalersi non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se
la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e
giustificativi della pretesa” (Cass. n. 24885/2014).
Non può tenersi conto, pertanto, dei documenti allegati da resistente CP_1
costituitosi, lo si ripete, tardivamente (soltanto il 20.11.2025, non quindi,
almeno dieci giorni prima della data odierna). Chiarito ciò, scendendo nel merito occorre evidenziare che, sul punto di recente è intervenuta la Suprema Corte, la quale con sentenza n. 16715 del
17.6.2024 ha statuito che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto
di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto
all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo
inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso
diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa
interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come
integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in
senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo
quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6
novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e
dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante
un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di
esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del
rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può
essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle
lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
(cfr. Cassazione civile sez. lav. - 17/06/2024, n. 16715). Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva,
le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno
2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre Per_1
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede,
senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività
didattica Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie,
permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque,
dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei
periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è
obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che,
durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i
periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo
al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del
rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi
di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è
tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...),
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti
e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali
più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di
responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6
maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità
sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117,
comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse,
senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così
interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1,
commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative,
subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle
attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e
quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1°
settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012,
tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola
2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55
ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente,
con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è
avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n.
95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente,
il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità
di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli
è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite,
invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo,
informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito,
incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55,
della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita,
in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico,
durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs.
n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. Del tutto prive di pregio sono le considerazioni del giudice di appello in ordine alla portata applicativa della sentenza di questa sezione della S.C. n. 14268
del 5 maggio 2022, la quale espressamente chiarisce la portata dell'approvazione della legge n. 228 del 2012 in materia di ferie. Ne deriva l'accoglimento dei motivi esposti.
(...) La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano,
in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine
alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo
determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di
sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore
di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in
quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve
essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica
del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica
che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal
datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle
ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra
il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
L'applicazione dei principi, appena richiamati, al caso di specie consente di accogliere la domanda della ricorrente atteso che risulta incontestato che la stessa non abbia goduto della totalità delle ferie maturate, non potendosi considerare giorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
Inoltre, il non ha dato dimostrazione di aver inutilmente invitato il CP_1
docente a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso,
del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di
Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che “ il docente a
tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di
sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore
di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva,
in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95
del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 deve
essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica
che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal
datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle
ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.(cfr. Cass. Civ, sez. Lavoro,
5 maggio 2022 n. 14268).
Pertanto, la domanda va accolta con conseguente condanna del a CP_1
corrispondere alla ricorrente l'importo di € 11.782,54 a titolo di indennità
sostitutive per ferie maturate e non godute oltre interessi legali dal dovuto al saldo, stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte
Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20
luglio 2020, n. 13624).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico del resistente. CP_1
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente scaglione da 5.201,00 € a 26.000,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto di un collocamento d'ufficio in ferie senza preventivo invito a goderne impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5738 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del p.t., così provvede: Controparte_1 CP_5
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della ella somma di 11.782,54 € a
[...] Parte_1
titolo di indennità sostitutive per ferie maturate e non godute relativamente agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2023/24 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
elle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre Parte_1
maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 27.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro