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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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- 1. Diritto Penale :: GiuridicaMentehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 6 novembre 2026
Cass. Pen, Sez. IV, 2 agosto 2024, n.31655 Cass. Pen., Sez. IV, 27 giugno 2024, n. 25401 Trib. Firenze, Sez. III, Ord. 24 settembre 2024 Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2024, n. 34791 Cass. pen., Sez. VI, Sent. 01/10/2024, n. 36567 Cass. Pen., Sez. III, 11 settembre 2024, n. 34234 Cass. pen. Sez. IV 12 settembre 2024 n. 34387 Cass. Pen, Sez. V, 24 maggio 2024, n. 20742 Cass. Pen. Sez. VI 16 luglio 2024, n. 28594
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2024, n. 21625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21625 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, l'avvocato FRANCESCO BATTAGLIA del foro di ROMA, in sostituzione dell'avvocato FALCONE LUIGI del foro di CATANZARO in difesa di EL AR, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava nei confronti di MA EL l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro il 14 settembre 2023, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'articolo 74 comma 1, 2, 3, 4 DPR 309/1990 per aver partecipato all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo 19) dell'imputazione provvisoria, svolgendo l'imputato compiti di natura operativa nell'attività di Penale Sent. Sez. 2 Num. 21625 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 22/03/2024 approvvigionamento, ed in particolare di corriere, ricevendo spesso il compito di recuperare la droga dai fornitori per trasportarla, successivamente, presso l'abitazione del promotore SE CC, altresì accompagnando a volte quest'ultimo negli incontri con i fornitori di stupefacente, nonché spacciando in prima persona per conto del sodalizio criminale. L'imputato MA EL veniva, altresì, sottoposto a misura cautelare per una serie di ipotesi delittuose di cessione di stupefacenti, commesse dal marzo all'agosto 2020, di cui agli articoli 81, 110 cod. pen., 73 comma 1 e 4, DPR3 309/90 in concorso con diverse sodali coindagati di cui ai capi 31), 33), 39), 40), 42), 49), 52), 232), 237), 238), 239), 246), 247). 2. Avverso il suddetto provvedimento MA EL propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando due distinti motivi con cui chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1 Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli articoli 273 cod. proc. pen. e 74 DPR 309/1990 (capo 19 dell'imputazione provvisoria), nonché il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti alla associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, in cui SE CC sarebbe individuato come vertice di un autonomo gruppo associativo. In particolare, si evidenzia che non sarebbero rinvenibili quegli indizi sintomatici del sodalizio criminoso come: l'esistenza di accordi preventivi, l'assegnazione di compiti specifici ai singoli associati, la ripartizione per quote dei proventi, la tenuta di una cassa comune ed altri dello stesso genere. Non vi sarebbero, inoltre, elementi di prova circa il ruolo assunto da EL nel supposto sodalizio criminoso. L'ordinanza gravata farebbe discendere l'esistenza e l'operatività dell'associazione di cui al capo 19) dalle dichiarazioni dei collaboratori IL NT e AN RA, i quali, però, mai avrebbero fatto riferimento alla figura del ricorrente. Ne può avere valore sintomatico il fatto di aver accompagnato ad appuntamenti il predetto CC, in quanto quest'ultimo era sempre accompagnato da qualcuno in ragione della sua condizione personale di soggetto privo di patente di guida. L'ordinanza impugnata sarebbe, infine, viziata perché priva di un'autonoma valutazione dei fatti, non confrontandosi con le eccezioni difensive, ma limitandosi a riproporre le argomentazioni della misura del GIP, senza tener conto che MA EL agiva per uno scopo personale, essendo egli assuntore di stupefacente. 2.2 Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., mancando una specifica analisi della singola posizione. Le condotte di MA EL, la sua storia e condizione personale avrebbe consentito di valutare diversamente le esigenze cautelari, e superare la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen., anche tenuto conto del fattore temporale che condiziona il profilo dell'attualità e concretezza della misura, sottolineando che le condotte del ricorrente si sarebbero verificate nel breve lasso di tempo dal mese di marzo a quello di agosto 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati. 2. In primo luogo, secondo un ordine logico tra le diverse censure, va dichiarata inammissibile l'eccezione di violazione di legge dell'ordinanza del Tribunale per la carenza di un'autonoma valutazione, perché manifestamente infondata. A tale proposito, infatti, deve essere ricordato che «L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)», (Così la sentenza Sez. 2, n.12239 del 23.02.2024, dep.25.03.2024, Bianco, n.m.; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 Cc., dep. il 2021, Galletta, Rv. 280603-01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 Cc., dep. il 2020, Del Duca, Rv. 278122 - 01). Quanto, poi, alla gravità indiziaria della partecipazione al sodalizio criminale del ricorrente il collegio intende ribadire i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.3, n.22142 del 29.04.2015, Borracino, Rv.263662 - 01), secondo cui: "Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe a soggetto abituale acquirente e successivo rivenditore della droga fornitagli dall'organizzazione)". In altre decisioni (Sez.4, n.51716 del 16.10.2013, Amodio, Rv.257906-01; Sez. 6, n.6871 del 10.01.2018, Canale, Rv. 273008-01) si è, inoltre, affermato che: " L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio.". Orbene, questi elementi sintomatici della partecipazione all'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990 tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità, sono stati ben individuati dall'ordinanza impugnata, che ha descritto con motivazioni puntuali e prive di vizi di illogicità e/o contraddittorietà il ruolo assunto da MA EL, ossia da un lato quello di essere uno dei pusher del sodalizio criminale nelle piazze di spaccio (pag.5), e dall'altro di ausilio a SE CC, promotore e organizzatore dell'associazione, negli incontri con i fornitori dello stupefacente, il quale veniva spesso accompagnato proprio dall'odierno ricorrente. Dalle intercettazioni evidenziate dal Tribunale del riesame emerge, poi, che il denaro ricavato dalle cessioni di droga effettuate da vari soggetti, tra cui anche EL, confluiva in una "cassa comune" dell'organizzazione stessa (pag.7). Vi è poi l'episodio molto significativo in cui il ricorrente, mentre si stava recando ad un incontro con un fornitore, tale LA, veniva fermato dalle forze dell'ordine e trovato in possesso di una somma di denaro, che poco prima gli era stata data (per come si evince dalle captazioni) sempre da CC. Tale vicenda è stata opportunamente valorizzata dal Tribunale del riesame (si veda sempre pag.7) proprio per evidenziare l'assoluta disponibilità dell'imputato EL a svolgere i compiti che gli erano affidati nell'interesse del sodalizio criminoso capeggiato, come detto, da SE CC. A fronte di un quadro gravemente indiziario che appare per certi versi granitico data l'ingente mole di risultanze investigative, tra cui anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IL MO e AN HI, la difesa del ricorrente non si confronta con le puntuali argomentazioni del Tribunale, svolgendo, invece, doglianze aspecifiche con cui ripropone un'interpretazione delle risultanze investigative volte ad escludere l'elemento soggettivo del delitto associativo in ragione del fatto che EL era anch'egli assuntore di stupefacenti, quando, invece, risulta evidente che il ricorrente fosse ben consapevole di agire nell'ambito del programma criminoso diretto da SE CC di cui è persona di fiducia, fornendo così un contributo causale non occasionale al raggiungimento degli scopi propri del sodalizio ovvero l'attività di spaccio nel territorio nel quale l'organizzazione operava. Né può assumere rilevanza al fine di escludere la partecipazione di MA EL al sodalizio criminale, il fatto che i reati fine dell'associazione, individuati negli episodi di cessione di stupefacente di cui ai capi 31), 33), 39), 40), 42), 49), 52), 232), 237), 238), 239), 246), 247) dell'imputazione, peraltro non contestati dalla difesa, siano limitati ad un periodo ben definito, dal marzo ad agosto 2020, dato che la sua attività di spaccio necessariamente si interruppe per un evento non certo attribuibile alla sua volontà; la delimitazione temporale dell'attività continuativa di acquisto/cessione di stupefacenti del ricorrente non appare, perciò, in contrasto con la sua intraneità all'organizzazione dedita allo traffico di stupefacenti, ma è frutto di una circostanza (l'applicazione della misura cautelare) comunque connessa alla condotta delinquenziale dell'odierno ricorrente. 2.1 Quanto al secondo motivo di ricorso il Collegio ritiene sia anch'esso inammissibile. In primo luogo, si intende ribadire la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "In tema di misure caute/ari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza" (così Sez.4, n.3966 del 12.01.2021, Rv. 280243-01; Sez.3, n.16357 del 12.01.2021, Rv.281293-01). L'ordinanza impugnata ha motivato specificamente sul pericolo di reiterazione di condotte illecite sia da parte del sodalizio sia di EL, affermando che "Nel provvedimento del GIP impugnato sono illustrate le ragioni che consentono di ritenere attuale il pericolo in esame, nonostante il tempo decorso dalle investigazioni. Invero, il GIP ha evidenziato come l'attività investigativa protrattasi per un arco di tempo pluriennale, abbia portato alla luce un fenomeno allarmante di gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti organizzata anche su base familiare. Orbene, è indubitabile che tali episodi consentono di ritenere assolutamente attuale il pericolo di reiterazione del delitto e di ricostituzione del sodalizio per l'indagato il quale, se lasciato in libertà e privo di adeguato controllo, potrebbe essere richiamato alla messa a disposizione sulla piazza". A fronte di siffatte motivazioni che risultano prive di vizi di illogicità e contraddittorietà, il ricorso appare generico e teso a riproporre una valutazione alternativa sulle esigenze cautelari rispetto a quella dei giudici di merito, senza però fornire elementi concreti per superare le ragioni esplicitate dal Tribunale di Catanzaro, né le presunzioni di cui all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen.. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore
sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, l'avvocato FRANCESCO BATTAGLIA del foro di ROMA, in sostituzione dell'avvocato FALCONE LUIGI del foro di CATANZARO in difesa di EL AR, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava nei confronti di MA EL l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro il 14 settembre 2023, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'articolo 74 comma 1, 2, 3, 4 DPR 309/1990 per aver partecipato all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo 19) dell'imputazione provvisoria, svolgendo l'imputato compiti di natura operativa nell'attività di Penale Sent. Sez. 2 Num. 21625 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 22/03/2024 approvvigionamento, ed in particolare di corriere, ricevendo spesso il compito di recuperare la droga dai fornitori per trasportarla, successivamente, presso l'abitazione del promotore SE CC, altresì accompagnando a volte quest'ultimo negli incontri con i fornitori di stupefacente, nonché spacciando in prima persona per conto del sodalizio criminale. L'imputato MA EL veniva, altresì, sottoposto a misura cautelare per una serie di ipotesi delittuose di cessione di stupefacenti, commesse dal marzo all'agosto 2020, di cui agli articoli 81, 110 cod. pen., 73 comma 1 e 4, DPR3 309/90 in concorso con diverse sodali coindagati di cui ai capi 31), 33), 39), 40), 42), 49), 52), 232), 237), 238), 239), 246), 247). 2. Avverso il suddetto provvedimento MA EL propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando due distinti motivi con cui chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1 Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli articoli 273 cod. proc. pen. e 74 DPR 309/1990 (capo 19 dell'imputazione provvisoria), nonché il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti alla associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, in cui SE CC sarebbe individuato come vertice di un autonomo gruppo associativo. In particolare, si evidenzia che non sarebbero rinvenibili quegli indizi sintomatici del sodalizio criminoso come: l'esistenza di accordi preventivi, l'assegnazione di compiti specifici ai singoli associati, la ripartizione per quote dei proventi, la tenuta di una cassa comune ed altri dello stesso genere. Non vi sarebbero, inoltre, elementi di prova circa il ruolo assunto da EL nel supposto sodalizio criminoso. L'ordinanza gravata farebbe discendere l'esistenza e l'operatività dell'associazione di cui al capo 19) dalle dichiarazioni dei collaboratori IL NT e AN RA, i quali, però, mai avrebbero fatto riferimento alla figura del ricorrente. Ne può avere valore sintomatico il fatto di aver accompagnato ad appuntamenti il predetto CC, in quanto quest'ultimo era sempre accompagnato da qualcuno in ragione della sua condizione personale di soggetto privo di patente di guida. L'ordinanza impugnata sarebbe, infine, viziata perché priva di un'autonoma valutazione dei fatti, non confrontandosi con le eccezioni difensive, ma limitandosi a riproporre le argomentazioni della misura del GIP, senza tener conto che MA EL agiva per uno scopo personale, essendo egli assuntore di stupefacente. 2.2 Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., mancando una specifica analisi della singola posizione. Le condotte di MA EL, la sua storia e condizione personale avrebbe consentito di valutare diversamente le esigenze cautelari, e superare la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen., anche tenuto conto del fattore temporale che condiziona il profilo dell'attualità e concretezza della misura, sottolineando che le condotte del ricorrente si sarebbero verificate nel breve lasso di tempo dal mese di marzo a quello di agosto 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati. 2. In primo luogo, secondo un ordine logico tra le diverse censure, va dichiarata inammissibile l'eccezione di violazione di legge dell'ordinanza del Tribunale per la carenza di un'autonoma valutazione, perché manifestamente infondata. A tale proposito, infatti, deve essere ricordato che «L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)», (Così la sentenza Sez. 2, n.12239 del 23.02.2024, dep.25.03.2024, Bianco, n.m.; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 Cc., dep. il 2021, Galletta, Rv. 280603-01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 Cc., dep. il 2020, Del Duca, Rv. 278122 - 01). Quanto, poi, alla gravità indiziaria della partecipazione al sodalizio criminale del ricorrente il collegio intende ribadire i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.3, n.22142 del 29.04.2015, Borracino, Rv.263662 - 01), secondo cui: "Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe a soggetto abituale acquirente e successivo rivenditore della droga fornitagli dall'organizzazione)". In altre decisioni (Sez.4, n.51716 del 16.10.2013, Amodio, Rv.257906-01; Sez. 6, n.6871 del 10.01.2018, Canale, Rv. 273008-01) si è, inoltre, affermato che: " L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio.". Orbene, questi elementi sintomatici della partecipazione all'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990 tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità, sono stati ben individuati dall'ordinanza impugnata, che ha descritto con motivazioni puntuali e prive di vizi di illogicità e/o contraddittorietà il ruolo assunto da MA EL, ossia da un lato quello di essere uno dei pusher del sodalizio criminale nelle piazze di spaccio (pag.5), e dall'altro di ausilio a SE CC, promotore e organizzatore dell'associazione, negli incontri con i fornitori dello stupefacente, il quale veniva spesso accompagnato proprio dall'odierno ricorrente. Dalle intercettazioni evidenziate dal Tribunale del riesame emerge, poi, che il denaro ricavato dalle cessioni di droga effettuate da vari soggetti, tra cui anche EL, confluiva in una "cassa comune" dell'organizzazione stessa (pag.7). Vi è poi l'episodio molto significativo in cui il ricorrente, mentre si stava recando ad un incontro con un fornitore, tale LA, veniva fermato dalle forze dell'ordine e trovato in possesso di una somma di denaro, che poco prima gli era stata data (per come si evince dalle captazioni) sempre da CC. Tale vicenda è stata opportunamente valorizzata dal Tribunale del riesame (si veda sempre pag.7) proprio per evidenziare l'assoluta disponibilità dell'imputato EL a svolgere i compiti che gli erano affidati nell'interesse del sodalizio criminoso capeggiato, come detto, da SE CC. A fronte di un quadro gravemente indiziario che appare per certi versi granitico data l'ingente mole di risultanze investigative, tra cui anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IL MO e AN HI, la difesa del ricorrente non si confronta con le puntuali argomentazioni del Tribunale, svolgendo, invece, doglianze aspecifiche con cui ripropone un'interpretazione delle risultanze investigative volte ad escludere l'elemento soggettivo del delitto associativo in ragione del fatto che EL era anch'egli assuntore di stupefacenti, quando, invece, risulta evidente che il ricorrente fosse ben consapevole di agire nell'ambito del programma criminoso diretto da SE CC di cui è persona di fiducia, fornendo così un contributo causale non occasionale al raggiungimento degli scopi propri del sodalizio ovvero l'attività di spaccio nel territorio nel quale l'organizzazione operava. Né può assumere rilevanza al fine di escludere la partecipazione di MA EL al sodalizio criminale, il fatto che i reati fine dell'associazione, individuati negli episodi di cessione di stupefacente di cui ai capi 31), 33), 39), 40), 42), 49), 52), 232), 237), 238), 239), 246), 247) dell'imputazione, peraltro non contestati dalla difesa, siano limitati ad un periodo ben definito, dal marzo ad agosto 2020, dato che la sua attività di spaccio necessariamente si interruppe per un evento non certo attribuibile alla sua volontà; la delimitazione temporale dell'attività continuativa di acquisto/cessione di stupefacenti del ricorrente non appare, perciò, in contrasto con la sua intraneità all'organizzazione dedita allo traffico di stupefacenti, ma è frutto di una circostanza (l'applicazione della misura cautelare) comunque connessa alla condotta delinquenziale dell'odierno ricorrente. 2.1 Quanto al secondo motivo di ricorso il Collegio ritiene sia anch'esso inammissibile. In primo luogo, si intende ribadire la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "In tema di misure caute/ari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza" (così Sez.4, n.3966 del 12.01.2021, Rv. 280243-01; Sez.3, n.16357 del 12.01.2021, Rv.281293-01). L'ordinanza impugnata ha motivato specificamente sul pericolo di reiterazione di condotte illecite sia da parte del sodalizio sia di EL, affermando che "Nel provvedimento del GIP impugnato sono illustrate le ragioni che consentono di ritenere attuale il pericolo in esame, nonostante il tempo decorso dalle investigazioni. Invero, il GIP ha evidenziato come l'attività investigativa protrattasi per un arco di tempo pluriennale, abbia portato alla luce un fenomeno allarmante di gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti organizzata anche su base familiare. Orbene, è indubitabile che tali episodi consentono di ritenere assolutamente attuale il pericolo di reiterazione del delitto e di ricostituzione del sodalizio per l'indagato il quale, se lasciato in libertà e privo di adeguato controllo, potrebbe essere richiamato alla messa a disposizione sulla piazza". A fronte di siffatte motivazioni che risultano prive di vizi di illogicità e contraddittorietà, il ricorso appare generico e teso a riproporre una valutazione alternativa sulle esigenze cautelari rispetto a quella dei giudici di merito, senza però fornire elementi concreti per superare le ragioni esplicitate dal Tribunale di Catanzaro, né le presunzioni di cui all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen.. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore