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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2024, n. 35365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35365 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AD TA, nata a [...] 1'08/10/1984 2. RE EZ RC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 09/03/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, TRo SI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Piccirillo, che ha chiesto, quanto a AD, che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile e, quanto a RE, l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, ricondotto il fatto contestato al eato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confermato il giudizio dì responsabilità nei riguardi di AD TA e RE EZ Imarc, Agli imputati è contestato in concorso di aver detenuto illecitamente 58 grammi lordi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in 113 singoli involucri e di aver al tempo stesso ceduto a CC RA grammi 0,8 lordi di cocaina. Penale Sent. Sez. 6 Num. 35365 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 08/05/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione TA AD articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva e avrebbe errato nel trattamento sanzionatorio, avendo operato senza nessuna motivazione una diminuzione della pena, a seguito del giudizio di prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva, di soli tre mesi di reclusione sulla pena base di tre anni e tre mesi di reclusione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche RE EZ RC. È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello avrebbe, da una parte, riconosciuto erroneamente le generiche come equivalenti alle circostanze aggravanti nonostante all'imputato non fossero state contestate circostanze aggravanti, e, dall'altra, avrebbe adottato una motivazione carente al fine di giustificare una pena base (tre anni e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa), prossima al massimo edittale, tenuto peraltro conto che l'imputato, al momento del fatto, era maggiorenne da solo sei giorni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. La Corte di appello, riconosciuta la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena per entrami gli imputati nel modo seguente: pena base, tre anni e sei mesi di reclusione e 4000 euro di multa, ridotta — per le circostanze attenuanti generiche ritenute, per RE, equivalenti, e, per AD, prevalenti alla contestata recidiva—, ad anni tre di reclusione e 3.000 euro di multa, ridotta ulteriormente, per la scelta del giudizio abbreviato, ad anni due di reclusione e 2.000 euro di multa. Si tratta di un procedimento viziato, tenuto conto che:a) non era stata contestata nessuna circostanza aggravante a RE;
b) nessuna motivazione è stata fornita sulle ragioni per le quali la recidiva è stata ritenuta per AD. Né, obiettivamente, è stato spiegato, al di là del generico riferimento alla proporzionalità della pena rispetto alla offesa, perché sarebbe congrua una diminuzione di soli tre mesi di reclusione e di 1.000 euro per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e neppure perché, soprattutto, sarebbe equa una pena base per entrambi gli imputati di tre anni e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, cioè di poco inferiore al massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2 SEZIONE VI PALE 0 SET 2024 fl N CANCELLERIA ?i(-- ) ! unizIARIC) à,..-pptiid C iriniele IL Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata quanto alla determinazione pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati. Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2024. .f Il Cons gliere estensore Il Presi TR SI AN AN ' r"I) iCAA QQ\P--r)-:.‘f t\ Gem 9k.._ N\ALQL p0( LTh Cv ` Q--L eQL \ CORTE DI CASSAZIONE I. T ,R.P. CENTRALE 3 I I 2 I( kvick.Q cikdk CA-)\\,,k (-A,,' e_5._().`?,--bA_- (--)1,- i \f\r\Alb- r icAk\ i ,,\\ (-A\kQk-kt,- -z_ Q--.\ Vio)--:.) 15- -:kivkiI `d- , .-,) I . v \ e e -& u ou.N•_ -L5._ en,\--k (Ate.L, A TE \IQ L kr k% • rà vr3 t__ IL FUNZION ES IA Giro/ami
udita la relazione svolta dal Consigliere, TRo SI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Piccirillo, che ha chiesto, quanto a AD, che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile e, quanto a RE, l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, ricondotto il fatto contestato al eato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confermato il giudizio dì responsabilità nei riguardi di AD TA e RE EZ Imarc, Agli imputati è contestato in concorso di aver detenuto illecitamente 58 grammi lordi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in 113 singoli involucri e di aver al tempo stesso ceduto a CC RA grammi 0,8 lordi di cocaina. Penale Sent. Sez. 6 Num. 35365 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 08/05/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione TA AD articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva e avrebbe errato nel trattamento sanzionatorio, avendo operato senza nessuna motivazione una diminuzione della pena, a seguito del giudizio di prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva, di soli tre mesi di reclusione sulla pena base di tre anni e tre mesi di reclusione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche RE EZ RC. È stato articolato un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello avrebbe, da una parte, riconosciuto erroneamente le generiche come equivalenti alle circostanze aggravanti nonostante all'imputato non fossero state contestate circostanze aggravanti, e, dall'altra, avrebbe adottato una motivazione carente al fine di giustificare una pena base (tre anni e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa), prossima al massimo edittale, tenuto peraltro conto che l'imputato, al momento del fatto, era maggiorenne da solo sei giorni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. La Corte di appello, riconosciuta la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena per entrami gli imputati nel modo seguente: pena base, tre anni e sei mesi di reclusione e 4000 euro di multa, ridotta — per le circostanze attenuanti generiche ritenute, per RE, equivalenti, e, per AD, prevalenti alla contestata recidiva—, ad anni tre di reclusione e 3.000 euro di multa, ridotta ulteriormente, per la scelta del giudizio abbreviato, ad anni due di reclusione e 2.000 euro di multa. Si tratta di un procedimento viziato, tenuto conto che:a) non era stata contestata nessuna circostanza aggravante a RE;
b) nessuna motivazione è stata fornita sulle ragioni per le quali la recidiva è stata ritenuta per AD. Né, obiettivamente, è stato spiegato, al di là del generico riferimento alla proporzionalità della pena rispetto alla offesa, perché sarebbe congrua una diminuzione di soli tre mesi di reclusione e di 1.000 euro per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e neppure perché, soprattutto, sarebbe equa una pena base per entrambi gli imputati di tre anni e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, cioè di poco inferiore al massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2 SEZIONE VI PALE 0 SET 2024 fl N CANCELLERIA ?i(-- ) ! unizIARIC) à,..-pptiid C iriniele IL Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata quanto alla determinazione pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati. Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2024. .f Il Cons gliere estensore Il Presi TR SI AN AN ' r"I) iCAA QQ\P--r)-:.‘f t\ Gem 9k.._ N\ALQL p0( LTh Cv ` Q--L eQL \ CORTE DI CASSAZIONE I. T ,R.P. CENTRALE 3 I I 2 I( kvick.Q cikdk CA-)\\,,k (-A,,' e_5._().`?,--bA_- (--)1,- i \f\r\Alb- r icAk\ i ,,\\ (-A\kQk-kt,- -z_ Q--.\ Vio)--:.) 15- -:kivkiI `d- , .-,) I . v \ e e -& u ou.N•_ -L5._ en,\--k (Ate.L, A TE \IQ L kr k% • rà vr3 t__ IL FUNZION ES IA Giro/ami