Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01022/2025REG.PROV.COLL.
N. 01146/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2023, proposto da
Ast Aeroservizi S.p.A. - Società di Gestione Aeroporto Lampedusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mandolfo, Claudio Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
nei confronti
Nautilus Aviation S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Stefano Cunico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3020/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Nazionale Aviazione Civile e della Nautilus Aviation S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. AU NT SQ CO e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’appellante domandava l’annullamento dell’ordinanza del Direttore aeroportuale della Sicilia Occidentale di E.N.A.C. n. 1/2020, protocollo n. 75046/ESC del giorno 6/08/2020 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi:
a) il verbale di accertamento ex art. 14 della convenzione E.N.A.C./AST del Direttore aeroportuale della Sicilia Occidentale di E.N.A.C. protocollo n. 77905/ESC di giorno 13.8.2020; b) l’ordinanza ingiunzione di pagamento del Direttore Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti di E.N.A.C. di cui al prot. n. 86768-P del 14.9.2020.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, sez. I, con la sentenza n. 3020/2023 pubblicata il 10 ottobre 2023, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile ed in parte improcedibile, compensando le spese di lite.
Con ricorso in appello notificato il 2 dicembre 2023 e depositato il 12 dicembre 2023 l’appellante impugnava la predetta sentenza, domandandone la riforma.
L’ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile e la Nautilus Aviation S.p.A. si opponevano all’accoglimento dell’appello.
Con atto notificato alle altre parti in causa il 25 novembre 2025 l’appellante dichiarava di rinunciare all’appello per sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione.
La Nautilus Aviation S.p.A. prendeva atto della rinuncia all’appello ma insisteva per la condanna di controparte alle spese processuali.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i procuratori delle parti, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
I. – Ai sensi dell'art. 84 c.p.a., " la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ".
Per costante giurisprudenza, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271 e n. 1275).
La dichiarazione resa dalla parte appellante nella circostanza costituisce una rinuncia rituale al giudizio, essendo contraddistinta dai requisiti di cui all'art. 84 c.p.a., quali la sottoscrizione personale del rinunciante e la notifica alle altre parti almeno 10 giorni prima dell’udienza.
Pertanto, in forza del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, il Collegio non può che prendere atto della rinuncia rituale, con conseguente estinzione del giudizio di appello.
II. – L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese processuali del grado di appello compensate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE LI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
AU NT SQ CO, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU NT SQ CO | BE LI |
IL SEGRETARIO