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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 956/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 956/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ROSSINI ANNA con domicilio in VIA Parte_1
VOLTAPALETTO 15 44121 FERRARA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. BUSATTI STEFANO con domicilio in VIA CP_1 ALDIGHIERI N. 10 INT. 12 44121 FERRARA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 428/2025, emessa dal Tribunale di Ferrara in data 29.4.2025,
pubblicata e notificata il 30.4.2025, resa nel procedimento R.G. n. 1802/2024, avente ad oggetto la modificazione delle condizioni di separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
pagina 1 di 6 La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 30 c.p.c., depositato in data 30.5.2025, impugnava la Parte_1
sentenza n. 428/2025, emessa dal Tribunale di Ferrara in data 29.4.2025, pubblicata e notificata il
30.4.2025, avente ad oggetto la modificazione delle condizioni di separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
A fondamento del gravame, poneva due motivi principali: a) Erroneità della decisione Parte_1
relativa all'eccezione di litispendenza del ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., promosso da
[...]
e omessa pronuncia relativa alla dedotta inammissibilità/improcedibilità del giudizio;
b) CP_1
Erroneità della decisione assunta nel merito con riferimento alle condizioni economiche della separazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma CP_1
integrale della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale così concludeva: “Visto, non si ritiene di formulare richieste.”
**********
1-
In relazione alla pretesa erroneità della decisione appellata, per non avere accolto l'eccezione di litispendenza formulata dalla parte resistente nel primo grado di Giudizio e, conseguentemente, non avere dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda svolta in quella sede si osserva:
a) con sentenza dell'11 marzo 2024 il Tribunale di Ferrara ha pronunciato la separazione dei coniugi pagina 2 di 6 e ponendo a carico del primo un contributo per il mantenimento delle CP_1 Parte_1
due figlie ed un assegno in favore della seconda;
b) con sentenza del 16 settembre 2024 il Tribunale ha dichiarato l'improponibilità del ricorso depositato da il 5 aprile 2024 per la modifica delle condizioni di separazione stante la CP_1
pendenza del termine per l'impugnazione della sentenza sub a);
c) con il ricorso che ha dato avvio a questo procedimento, iscritto a ruolo il 24 settembre 2024,
ha formulato una nuova richiesta di modifica delle condizioni di separazione (per CP_1
quanto di contenuto analogo a quello precedente);
d) ha eccepito l'improponibilità anche di tale ricorso stante la pendenza del termine Parte_1
per proporre impugnazione avverso la sentenza sub b). In particolare, dopo aver rilevato che il ripetuto ricorso era “identico e sovrapponibile” a quello in precedenza proposto, il procuratore della resistente ha richiamato l'orientamento di legittimità in base al quale la litispendenza viene meno solo con la formazione del giudicato, tale per cui il Tribunale, in applicazione all'art. 39 comma 1 c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza ed ordinare la cancellazione dal ruolo del secondo ricorso.
A tale riguardo ritiene questa Corte che sia condivisibile la motivazione espressa dal Giudice di primo grado laddove ha ritenuto che la litispendenza sia ravvisabile solo ove le cause pendano presso distinti uffici giudiziari (come risulta chiaramente da quanto previsto dal 1° comma dell'art. 39: “se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi…”), mentre nel caso in esame ha infatti CP_1
rinunciato a coltivare il ricorso che si è concluso con la sentenza 16 settembre '24, depositando nuovo ricorso sempre per ottenere la modifica della sentenza 11.3.24.
Dunque, l'eccezione di improponibilità deve essere rigettata.
2-
Passando al merito, ritiene l'appellante che debba essere censurato il presupposto espresso dal Giudice
di primo grado nella valutazione della domanda di modifica, ovvero che “rispetto alla situazione
pagina 3 di 6 apprezzata dal giudice della separazione, il reddito mensile dell'odierno ricorrente è passato da Euro
5.000 netti (come definitivamente accertato in detta decisione) ad Euro 2.900 netti (come risulta dalle
buste paga)”.
Secondo l'appellante, la perdita del lavoro presso OR USA Inc era fatto che era stato allegato da già nella replica alla comparsa conclusionale del giudizio di separazione, per cui ne CP_1
discenderebbe che quel Giudice avrebbe già tenuto conto del reddito netto che CP_1
percepisce ora presso Tecne Gruppo Autostrade per l'Italia s.p.a.: da ciò l'appellante fa discendere che la circostanza non costituisca un mutamento rispetto a ciò che già era stato valutato in sede di separazione.
In realtà, non vi è dubbio che la circostanza costituita dal nuovo lavoro (con conseguente significativa contrazione reddituale) sia un aliquid novi non valutato in sede di separazione, in quanto fatto tardivamente introdotto con allegazione solo nelle repliche alla comparsa conclusionale.
Superato la valutazione di ammissibilità della modifica, non può che constatarsi come sia stato accertato che l'appellante svolga l'attività di tecnico-radiologo con una retribuzione netta mensile di
Euro 1.600/1.700 e che percepiva prima una retribuzione netta mensile di Euro 5.000 CP_1
in qualità di dipendente della OR USA Inc., con sede nello Stato del Tennessee.
Dunque, possono apprezzarsi le seguenti considerazioni di fatto:
I coniugi erano comproprietari della casa coniugale nonché cointestatari di quote di fondi di investimento mobiliare del complessivo importo di Euro 104.200. Sulla base di tali presupposti è stato posto a carico del un contributo per il mantenimento delle figlie e CP_1 Per_1 Per_2
(studentesse) di Euro 1.200 (oltre il 75% delle spese straordinarie), è stata assegnata alla la casa Pt_1
coniugale ed è stato infine riconosciuto alla stessa un assegno personale di Euro 200.
Ora il come detto, sul presupposto di essere stato licenziato dalla e di lavorare alle CP_1 Per_3
dipendenze della Tecne Gruppo Autostrade per l'Italia s.p.a., ha documentato di percepire una retribuzione netta mensile di Euro 2.900. Ne consegue che la decisione del Tribunale di porre a carico pagina 4 di 6 di l'obbligo di corrispondere la somma di € 900, oltre rivalutazione, quale contributo CP_1
per la prole, oltre al 50% alle spese straordinarie e l'assegno mensile di € 100 per il mantenimento della moglie (a fronte della richiesta di ridurre il contributo in favore della prole in somma non superiore ad
€ 800 e di escludere il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge) appaia condivisibile e congruamente motivata.
Le spese del presente grado di giudizio, in ossequio al principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante liquidate, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia Parte_1
(complessità tra bassa e media, fase di studio, introduttiva e decisionale -tenuto conto della forma semplificata-), in € 5.400,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 428/2025, emessa dal Tribunale di Ferrara in data 29.4.2025, pubblicata e notificata il
30.4.2025, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.400,00 oltre al Parte_1
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, qualora dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 novembre 2025.
pagina 5 di 6 Il Consigliere estensore dott. Luisa Poppi
Il Presidente dott. Antonella Allegra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 956/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ROSSINI ANNA con domicilio in VIA Parte_1
VOLTAPALETTO 15 44121 FERRARA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. BUSATTI STEFANO con domicilio in VIA CP_1 ALDIGHIERI N. 10 INT. 12 44121 FERRARA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 428/2025, emessa dal Tribunale di Ferrara in data 29.4.2025,
pubblicata e notificata il 30.4.2025, resa nel procedimento R.G. n. 1802/2024, avente ad oggetto la modificazione delle condizioni di separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
pagina 1 di 6 La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 30 c.p.c., depositato in data 30.5.2025, impugnava la Parte_1
sentenza n. 428/2025, emessa dal Tribunale di Ferrara in data 29.4.2025, pubblicata e notificata il
30.4.2025, avente ad oggetto la modificazione delle condizioni di separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
A fondamento del gravame, poneva due motivi principali: a) Erroneità della decisione Parte_1
relativa all'eccezione di litispendenza del ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., promosso da
[...]
e omessa pronuncia relativa alla dedotta inammissibilità/improcedibilità del giudizio;
b) CP_1
Erroneità della decisione assunta nel merito con riferimento alle condizioni economiche della separazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma CP_1
integrale della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale così concludeva: “Visto, non si ritiene di formulare richieste.”
**********
1-
In relazione alla pretesa erroneità della decisione appellata, per non avere accolto l'eccezione di litispendenza formulata dalla parte resistente nel primo grado di Giudizio e, conseguentemente, non avere dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda svolta in quella sede si osserva:
a) con sentenza dell'11 marzo 2024 il Tribunale di Ferrara ha pronunciato la separazione dei coniugi pagina 2 di 6 e ponendo a carico del primo un contributo per il mantenimento delle CP_1 Parte_1
due figlie ed un assegno in favore della seconda;
b) con sentenza del 16 settembre 2024 il Tribunale ha dichiarato l'improponibilità del ricorso depositato da il 5 aprile 2024 per la modifica delle condizioni di separazione stante la CP_1
pendenza del termine per l'impugnazione della sentenza sub a);
c) con il ricorso che ha dato avvio a questo procedimento, iscritto a ruolo il 24 settembre 2024,
ha formulato una nuova richiesta di modifica delle condizioni di separazione (per CP_1
quanto di contenuto analogo a quello precedente);
d) ha eccepito l'improponibilità anche di tale ricorso stante la pendenza del termine Parte_1
per proporre impugnazione avverso la sentenza sub b). In particolare, dopo aver rilevato che il ripetuto ricorso era “identico e sovrapponibile” a quello in precedenza proposto, il procuratore della resistente ha richiamato l'orientamento di legittimità in base al quale la litispendenza viene meno solo con la formazione del giudicato, tale per cui il Tribunale, in applicazione all'art. 39 comma 1 c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza ed ordinare la cancellazione dal ruolo del secondo ricorso.
A tale riguardo ritiene questa Corte che sia condivisibile la motivazione espressa dal Giudice di primo grado laddove ha ritenuto che la litispendenza sia ravvisabile solo ove le cause pendano presso distinti uffici giudiziari (come risulta chiaramente da quanto previsto dal 1° comma dell'art. 39: “se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi…”), mentre nel caso in esame ha infatti CP_1
rinunciato a coltivare il ricorso che si è concluso con la sentenza 16 settembre '24, depositando nuovo ricorso sempre per ottenere la modifica della sentenza 11.3.24.
Dunque, l'eccezione di improponibilità deve essere rigettata.
2-
Passando al merito, ritiene l'appellante che debba essere censurato il presupposto espresso dal Giudice
di primo grado nella valutazione della domanda di modifica, ovvero che “rispetto alla situazione
pagina 3 di 6 apprezzata dal giudice della separazione, il reddito mensile dell'odierno ricorrente è passato da Euro
5.000 netti (come definitivamente accertato in detta decisione) ad Euro 2.900 netti (come risulta dalle
buste paga)”.
Secondo l'appellante, la perdita del lavoro presso OR USA Inc era fatto che era stato allegato da già nella replica alla comparsa conclusionale del giudizio di separazione, per cui ne CP_1
discenderebbe che quel Giudice avrebbe già tenuto conto del reddito netto che CP_1
percepisce ora presso Tecne Gruppo Autostrade per l'Italia s.p.a.: da ciò l'appellante fa discendere che la circostanza non costituisca un mutamento rispetto a ciò che già era stato valutato in sede di separazione.
In realtà, non vi è dubbio che la circostanza costituita dal nuovo lavoro (con conseguente significativa contrazione reddituale) sia un aliquid novi non valutato in sede di separazione, in quanto fatto tardivamente introdotto con allegazione solo nelle repliche alla comparsa conclusionale.
Superato la valutazione di ammissibilità della modifica, non può che constatarsi come sia stato accertato che l'appellante svolga l'attività di tecnico-radiologo con una retribuzione netta mensile di
Euro 1.600/1.700 e che percepiva prima una retribuzione netta mensile di Euro 5.000 CP_1
in qualità di dipendente della OR USA Inc., con sede nello Stato del Tennessee.
Dunque, possono apprezzarsi le seguenti considerazioni di fatto:
I coniugi erano comproprietari della casa coniugale nonché cointestatari di quote di fondi di investimento mobiliare del complessivo importo di Euro 104.200. Sulla base di tali presupposti è stato posto a carico del un contributo per il mantenimento delle figlie e CP_1 Per_1 Per_2
(studentesse) di Euro 1.200 (oltre il 75% delle spese straordinarie), è stata assegnata alla la casa Pt_1
coniugale ed è stato infine riconosciuto alla stessa un assegno personale di Euro 200.
Ora il come detto, sul presupposto di essere stato licenziato dalla e di lavorare alle CP_1 Per_3
dipendenze della Tecne Gruppo Autostrade per l'Italia s.p.a., ha documentato di percepire una retribuzione netta mensile di Euro 2.900. Ne consegue che la decisione del Tribunale di porre a carico pagina 4 di 6 di l'obbligo di corrispondere la somma di € 900, oltre rivalutazione, quale contributo CP_1
per la prole, oltre al 50% alle spese straordinarie e l'assegno mensile di € 100 per il mantenimento della moglie (a fronte della richiesta di ridurre il contributo in favore della prole in somma non superiore ad
€ 800 e di escludere il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge) appaia condivisibile e congruamente motivata.
Le spese del presente grado di giudizio, in ossequio al principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante liquidate, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia Parte_1
(complessità tra bassa e media, fase di studio, introduttiva e decisionale -tenuto conto della forma semplificata-), in € 5.400,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 428/2025, emessa dal Tribunale di Ferrara in data 29.4.2025, pubblicata e notificata il
30.4.2025, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.400,00 oltre al Parte_1
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, qualora dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 novembre 2025.
pagina 5 di 6 Il Consigliere estensore dott. Luisa Poppi
Il Presidente dott. Antonella Allegra
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