Sentenza 17 settembre 2020
Massime • 1
Nell'ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un'arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod. pen., con esclusione dell'assorbimento nella fattispecie di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2020, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2020 |
Testo completo
01898-2 1 REPUBBLICA ITALIANA' In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 373/2020 MARIASTEFANIA DI TOMASSI - Presidente - UP 17/09/2020 MICHELE BIANCHI Relatore - R.G.N. 35663/2019 ROSA ANNA SARACENO OB IN EL MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA ROMANA PIRRELLI che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. з и л RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 7.7.2016 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato AR NZ responsabile della ricettazione (capo D) e della detenzione illegale di una pistola marca Beretta calibro 6.35, con matricola abrasa (capi B e C) e della detenzione di cartucce di vario calibro senza averne fatto denuncia all'autorità (capo E), condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. Con sentenza pronunciata in data 7.3.2019 la Corte di appello di Catanzaro ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato l'assorbimento del capo B nel delitto di cui all'art. 23 legge n. 110/1975 di cui al capo C e, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed € 400 di multa, con il beneficio della non menzione della condanna. Nel corso di perquisizione presso l'abitazione di AR NZ, in data 4.5.2016, veniva rinvenuta una pistola Beretta calibro 6,35 con matricola abrasa e numerose cartucce, fra le quali n. 81 di calibro 7,65 parabellum, n. 42 calibro 9x21, n. 7 di calibro 6,35 e n. 17 di calibro 9x17. L'imputato aveva dichiarato di aver rinvenuto la pistola clandestina in campagna. La Corte territoriale ha osservato che il capo E riguardava la detenzione di cartucce ulteriori rispetto alla dotazione delle armi regolarmente detenute. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha fissato la pena из base per il più grave capo D in anni due di reclusione ed € 600 di multa, л diminuita per le attenuanti generiche alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 400 di multa, aumentata per il capo C di mesi uno, giorni quindici di reclusione ed € 150 di multa e per il capo E di giorni quindici di reclusione ed € 50 di multa. La pena complessiva di anni uno, mesi sei di reclusione ed € 600 di multa veniva infine ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione AR NZ, tramite il difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 648 cod. pen. in quanto era stata ritenuta la sussistenza del reato ascritto al capo D nonostante la fattispecie ascritta richieda che il reato presupposto sia contro il patrimonio e tale non sia l'abrasione della matricola di un'arma. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 697 cod. pen. per insussistenza del dolo essendo la volontà dell'imputato viziata da errore per ignoranza dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2 Inoltre si tratta di cartucce di armi regolarmente denunciate e dunque le relative munizioni potevano essere detenute senza obbligo di denuncia alla autorità. In particolare, dal verbale di sequestro risulta che erano state rinvenute una pistola Smith & ON cal. 7,65 con due caricatori da dieci cartucce cadauno e una pistola Beretta cal. 9x21 con un caricatore contenente n. 14 cartucce. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 23 legge n. 110/1975 essendo la fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen. relativa alla detenzione delle cartucce (capo E) assorbita nel reato di detenzione illegale della relativa arma (capo C). Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 442 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale omesso di applicare la diminuente della metà in relazione alla pena inflitta per la contravvenzione di cui al capo E. Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite. Con il sesto motivo viene denunciata violazione di legge in ordine alla mancata restituzione delle due armi, sopra indicate, legittimamente detenute.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO в и л In parziale accoglimento del ricorso va pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla detenzione di 10 munizioni cal.
7.65 e di 14 munizioni cal. 9x21, contestata nell'ambito del reato di cui all'art. 697 c.p. al capo E), perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione della pena nella misura di seguito indicata. Nel resto, il ricorso, complessivamente considerato, è infondato e va respinto.
1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, con riferimento alla condanna per il capo D, la violazione dell'art. 648 cod. pen., in quanto il delitto presupposto è quello di cancellazione del numero di matricola, che non è delitto contro il patrimonio. Il motivo è manifestamente infondato. La norma di cui all'art. 648 cod. pen. non richiede che il delitto presupposto sia un delitto contro il patrimonio. 3 E' pacifico l'orientamento che ravvisa concorso di reati tra la detenzione di arma clandestina e la ricettazione della stessa arma, nel caso in cui la cancellazione del numero di matricola abbia preceduto la ricezione dell'arma da parte del reo (Sez. 6, 16/10/2013, Iengo, Rv. 257387; Sez. 5, 19/10/2010, Perre, Rv. 248605). Il primo motivo denuncia il difetto di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. Il motivo è generico. La sentenza di appello, infatti, ha motivato il punto, osservando che l'imputato "... militare in congedo non può non aver notato l'abrasione della matricola della pistola rinvenuta ...". Il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione data dal secondo giudice, limitandosi ad una apodittica asserzione di insussistenza della consapevolezza del delitto presupposto.. 2. Con i motivi secondo e terzo viene denunciata, con riguardo alla condanna per il capo E, la violazione dell'art. 697 cod. pen. La indicata imputazione ascrive la illegale detenzione di numerose munizioni di vario calibro. Il motivo secondo, innanzitutto, deduce la insussistenza del dolo per ignoranza della norma che impone la denuncia all'autorità della detenzione di munizioni;
viene, quindi, dedotta la insussistenza del reato con riferimento alle munizioni aventi calibro che corrisponde a quello di armi legalmente detenute dall'imputato (pistola SmithON calibro 7,65; pistola Beretta calibro 9x21). Il motivo terzo, infine, sostiene l'assorbimento del capo E, limitatamente alle munizioni calibro 6,35, nel capo C, che riguarda la detenzione di pistola clandestina calibro 6,35. 2.1. Quanto all'elemento soggettivo della fattispecie ascritta al capo E, innanzitutto si deve rilevare che il punto non era stato devoluto alla cognizione del giudice di appello, e quindi il motivo, in parte qua, non è consentito. Comunque, è pacifico l'orientamento secondo il quale la ignoranza dell'obbligo di denunciare la detenzione di munizioni riguarda norma integrativa del precetto penale e dunque si risolve in errore sul precetto penale, che, al di fuori del caso di ignoranza inevitabile nel caso in esame nemmeno allegata, non scusa ai sensi dell'art. 5 cod. pen.
2.2.. La giurisprudenza ha precisato che "integra il reato previsto dall'art. 697 cod. pen. l'omissione della denuncia delle cartucce detenute in numero eccedente il normale munizionamento di un'arma già regolarmente denunciata, ossia il limite della capienza del relativo caricatore" (Sez. 1, 28.3.2008, D'Urso, Rv. 24028; Sez. 1, 9.6.2010, Naccarato, Rv. 247755; Sez. 1, 5.2.2016, Aiello, Rv. 269888, Sez. 1, 24/10/2018, DEDA ARBEN, Rv. 275170). Nel caso in esame, l'imputato aveva la detenzione, da una parte, di una pistola cal. 6,35 clandestina e di una SmihON cal.
7.65 e una Beretta cal. 9x21, quest'ultime legalmente detenute, e, dall'altra n. 81 cartucce cal. 7,65; n.42 cartucce cal. 9x21, e n. 7 cartucce cal.
6.35. Le due pistole legalmente detenute erano dotate anche di caricatore, rispettivamente, da dieci e quattordici munizioni. Con riferimento, dunque, alla detenzione delle munizioni che costituiscono ordinaria dotazione, e quindi nel numero consentito dal caricatore dell'arma, va pronunciata assoluzione perché il fatto non sussiste.
2.3. Quanto alle munizioni di calibro 6,35 va confermata la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 697 cod. pen. La parte ricorrente, con il terzo motivo, ha sostenuto l'assorbimento della detenzione di queste munizioni nel reato (ascritto al capo C) di detenzione della pistola calibro 6,35 clandestina, valorizzando l'orientamento giurisprudenziale che ha affermato l'assorbimento del reato di detenzione illegale di munizioni nel reato di detenzione illegale di arma comune da sparo di cui agli artt.
2-7 legge n. 895/1967. з Viene posta, dunque, la questione di diritto se la detenzione illegale di у munizioni costituenti dotazione di arma clandestina sia da ritenere, o meno, м assorbita nella fattispecie di cui all'art. 23 legge n. 110/1975. Il collegio osserva che la giurisprudenza che ha affermato il principio secondo cui la detenzione illegale di munizioni costituenti l'ordinaria dotazione di arma comune da sparo, a sua volta oggetto di detenzione illegale, è assorbito nella fattispecie di detenzione illegale dell'arma (Sez. 1, 16/12/2013, Shatku, Rv. 258922) si fonda direttamente sull'ulteriore assunto, di cui si è già fatto menzione, della insussistenza della fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen. nel caso di omessa denuncia della detenzione di munizioni che costituiscano ordinaria dotazione di arma comune da sparo legalmente detenuta (Sez. 1, 28/03/2008 D'Urso Rv. 240280; Sez. 1, 05/02/2016, Aiello, Rv. 269888). Questo orientamento ha superato altro, più risalente-che aveva, invece, ravvisato la menzionata contravvenzione nella descritta fattispecie sul rilievo che la normativa stabilisce la obbligatorietà della denuncia alla autorità di pubblica sicurezza sia delle armi che delle munizioni detenute, senza prevedere casi in cui la seconda non sia dovuta (Sez. 1, 13/10/1986 n. 10805, Marigliano, Rv. 5 173936) valorizzando la portata della norma di cui all'art. 26 legge n. 110/1975 che esime dalla denuncia di cui all'art. 38 testo unico leggi di pubblica sicurezza "chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detenga munizioni per armi comuni da sparo (non) eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia". In particolare, tale norma è stata interpretata, in coerenza con la ratio di esonerare da adempimenti inutili quella che appare la "regolarità" e cioè il possesso di quantitativi di munizioni "normali", per l'uso cui è destinata l'arma regolarmente denunciata, nel senso che la denuncia di una pistola per uso di difesa comprenda anche la dotazione delle munizioni contenute nel caricatore della stessa con cui viene acquistata. Se, dunque, le armi che possono essere detenute previa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza sono da considerare un tutt'uno con le munizioni che ne siano la ordinaria detenzione di tal che la omessa denuncia della detenzione di queste munizioni non assume autonomo rilievo penale - a conclusioni opposte si deve giungere nel caso di munizioni che potrebbero costituire, per calibro e numero, l'ordinaria dotazione di un'arma comune da sparo clandestina perché priva del numero di matricola - e dunque in assoluto non detenibile. La clandestinità e la conseguente non detenibilità dell'arma non consente di ritenere non dovuta, e quindi penalmente irrilevante, la denuncia della detenzione di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere legalmente detenuta. Il collegio quindi ritiene che debba essere affermato il principio di diritto д у secondo cui "Integra la fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen. la detenzione л illegale di munizioni, pur in astratto considerabili, per numero e calibro, ordinaria dotazione di un'arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto". Il terzo motivo è dunque infondato.
3. I motivi quarto e quinto riguardano, sotto diversi profili, la commisurazione del trattamento sanzionatorio.
3.1. Quanto alla congruità della pena inflitta, rispetto alla quale il motivo quinto denuncia carenza motivazionale, si deve rilevare, che la pena base del reato più grave (capo D) è stata contenuta nel minimo, previo riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche, e gli aumenti di pena in termini assai modesti: mesi uno, giorni 15 di reclusione ed € 150 di multa per il capo C e giorni 15 di reclusione ed € 50 di multa per il capo E. 6 Il motivo di ricorso, che denuncia difetto di motivazione in relazione al dell' "entità dell'aumento" e comunque la sua eccessività, è calcolo manifestamente infondato e con contenuto di merito. Il secondo giudice, cui, peraltro, non era stata devoluta cognizione sul punto concernente il calcolo degli aumenti di pena per la continuazione, ha specificato gli aumenti per la continuazione con riguardo ai due reati così detti satellite, così adempiendo al relativo onere motivazionale. La doglianza relativa alla eccessività degli aumenti attiene al merito, ed è comunque formulata genericamente.
3.2. Con il motivo quarto viene denunciata la violazione dell'art. 442 cod. proc. pen. in relazione alla entità della diminuzione per il rito della pena inflitta in ordine alla contravvenzione di cui al capo E. Il motivo, che evidenzia come sia stata operata la diminuzione nella misura di un terzo e non della metà, è fondato. Anche il secondo giudice ha operato la diminuzione di un terzo con riguardo alla pena complessiva, senza tener conto che in relazione alla pena inflitta per la contravvenzione doveva essere operata la riduzione della metà, come stabilito dall'art. 442 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge n. 103/2017. 4. Con il sesto motivo viene impugnata, per violazione di legge e omessa motivazione, l'omessa restituzione delle due armi comuni da sparo legalmente detenute e pur tuttavia sottoposte a sequestro. Il punto non era stato devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado, non risultando dall'atto di appello alcuna richiesta di restituzione delle menzionate armi. Si tratta dunque di motivo inammissibile perché non consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
5. Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla detenzione di 10 munizioni cal.
7.65 e di 14 munizioni cal. 9×21, contestata nell'ambito del reato di cui all'art. 697 c.p. al capo E), perché il fatto non sussiste, e alla relativa pena. Si deve procedere alla rideterminazione della pena con riguardo alla residua fattispecie contestata al capo E, tenendo conto della specifica diminuzione per la scelta del rito abbreviato. 7 A tale rideterminazione, tenuto conto della valutazione compiuta dai giudici del merito, può procedere, ai sensi dell'art. 620 lettera I) cod. proc. pen., questa Corte. Come già indicato, il secondo giudice aveva commisurato un aumento di pena di giorni quindici di reclusione ed € 50 di multa, ridotta per il rito nella misura di un terzo, e dunque alla pena di giorni dieci di reclusione ed € 34 di multa. Si deve rilevare che la norma di cui all'art. 697 cod. pen. prevede la pena dell'arresto o quella dell'ammenda, diversamente dall'art. 648 cod. pen. che stabilisce la pena della reclusione congiunta a quella della multa. Va applicato il principio di diritto secondo il quale "In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato satellite" (Sez. Un., 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751). L'aumento di pena per l'imputazione di cui all'art. 697 c.p. va dunque limitato alla sola pena detentiva, e non anche a quella pecuniaria. In relazione alla fattispecie di cui al capo E risulta congruo un aumento di giorni dieci di pena detentiva, da ridurre, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., a giorni 5 di pena detentiva. La pena complessiva, inflitta dal secondo giudice nella misura di anni uno di reclusione ed € 400 di multa, va dunque rideterminata in mesi undici, giorni 25 di reclusione e 366,00 euro di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla detenzione di 10 munizioni cal.
7.65 e di 14 munizioni cal. 9x21, contestata nell'ambito del reato di cui all'art. 697 c.p. al capo E), perché il fatto non sussiste, e alla pena inflitta per tale reato, che ridetermina in giorni cinque di pena detentiva, già calcolata la riduzione di pena di ½ per il rito, così rideterminando la pena complessiva inflitta in mesi undici, giorni 25 di reclusione e 366,00 euro di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 17 settembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Bianchi Maria Stefania Di Tomassi Michel Brand Tne DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 GEN 2021 ILGANGELLIERE Stefania FAIELLA