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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2025, n. 18089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18089 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE d'APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, co. 8, d. Igs. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento è stata confermata la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Catania, pronunciata il 21 maggio 2021, con cui CO EL è stato ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione, unificato con altri episodi separatamente giudicati, con conseguente condanna alla pena di giustizia. 2. Avverso la condanna ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato adducendo i seguenti motivi: - violazione di legge (art. 606 lett. b, cod. proc. pen., in relazione all'art. 649 cod. pen.) per violazione del divieto di ne bis in idem. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18089 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT AN Data Udienza: 19/02/2025 L'imputato era già stato giudicato per la vicenda oggetto del presente processo, cosicché opera la preclusione del divieto di doppio giudizio per lo stesso fatto di reato, anche se contestato in maniera differente. - violazione di legge - manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena per effetto della continuazione. Vi è carenza motivazionale sulla determinazione dell'entità della pena poiché, anche a voler ammettere si tratti (nel caso del reato oggetto del presente processo) di un episodio distinto, non sono ostesi e non si comprendono i parametri adottati per sanzionarlo, dato il ricorso a frasi di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei due motivi addotti. 2. In linea generale, occorre ribadire che è destinato cadere sotto la scure della inammissibilità per genericità il motivo che, come nel caso del primo dei due motivi di ricorso, si limiti a ribadire l'argomento difensivo già formulato in precedenza, senza accenti di novità. In tal caso, infatti, si tratta di un simulacro di argomentazione, un argomento apparente: è del tutto evidente, infatti, che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello. In tale evenienza, pertanto, il motivo sarà necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). Nel caso specifico, la semplice lettura dei due capi di imputazione, ed in particolare, della specifica condotta contestata e del suo contesto temporale (completamente distinti e perciò non sovrapponibili) nonché delle persone offese (due nel caso oggetto del presente processo, uno nel precedente) rende evidente la correttezza della conclusione cui è giunta la sentenza d'appello, in 2 conformità a quella di primo grado. Infatti, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D'Alise, Rv. 287251 - 01), condizioni all'evidenza insussistenti nel caso di specie. Peraltro, costituisce principio consolidato, cui questo Collegio intende conformarsi, che non sia deducibile davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale in tutti i casi nei quali -come quello in esame- l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implichi un apprezzamento di merito. In sostanza, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico-naturalistico del fatto, che esula dal perimetro del sindacato di legittimità se espresso in una motivazione che, come nel caso di specie, non sia internamente contraddittoria né manifestamente illogica. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere che in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice di merito dispone di un notevole ambito di discrezionalità, essendo richieste nella determinazione del quantum di pena, valutazioni del fatto che non possono essere oggetto di revisione in sede di legittimità. Ciò attiene ad ogni aspetto sanzionatorio, dalla applicazione delle circostanze, alla loro valutazione comparativa ai fini del bilanciamento, dalla applicazione della continuazione alle pene sostitutive, e via dicendo, incluso, naturalmente, la determinazione dell'entità della pena. L'unico spiraglio per una revisione del giudizio risiede, come ovvio, nel riflesso motivazionale di quelle scelte discrezionali, che non debbono prestare il fianco a critiche di legittimità per contraddittorietà o manifesta illogicità o, in casi estremi, per totale assenza di motivazione. Nel caso concreto, la valutazione espressa, pur sintetica, è sufficiente ed adeguata poiché, facendo riferimento alla coerenza e quindi all'armonia rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato per la precedente contestazione di tentata estorsione, dimostra l'esistenza e la considerazione, da parte del giudicante, di uno stesso pattem sanzionatorio, in linea dunque con la valutazione paritetica, in termini di quasi-equivalenza delle due condotte poste in comparazione. Per tali ragioni il motivo è manifestamente infondato. e 3 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 febbraio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere AN FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, co. 8, d. Igs. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento è stata confermata la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Catania, pronunciata il 21 maggio 2021, con cui CO EL è stato ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione, unificato con altri episodi separatamente giudicati, con conseguente condanna alla pena di giustizia. 2. Avverso la condanna ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato adducendo i seguenti motivi: - violazione di legge (art. 606 lett. b, cod. proc. pen., in relazione all'art. 649 cod. pen.) per violazione del divieto di ne bis in idem. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18089 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT AN Data Udienza: 19/02/2025 L'imputato era già stato giudicato per la vicenda oggetto del presente processo, cosicché opera la preclusione del divieto di doppio giudizio per lo stesso fatto di reato, anche se contestato in maniera differente. - violazione di legge - manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena per effetto della continuazione. Vi è carenza motivazionale sulla determinazione dell'entità della pena poiché, anche a voler ammettere si tratti (nel caso del reato oggetto del presente processo) di un episodio distinto, non sono ostesi e non si comprendono i parametri adottati per sanzionarlo, dato il ricorso a frasi di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei due motivi addotti. 2. In linea generale, occorre ribadire che è destinato cadere sotto la scure della inammissibilità per genericità il motivo che, come nel caso del primo dei due motivi di ricorso, si limiti a ribadire l'argomento difensivo già formulato in precedenza, senza accenti di novità. In tal caso, infatti, si tratta di un simulacro di argomentazione, un argomento apparente: è del tutto evidente, infatti, che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello. In tale evenienza, pertanto, il motivo sarà necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). Nel caso specifico, la semplice lettura dei due capi di imputazione, ed in particolare, della specifica condotta contestata e del suo contesto temporale (completamente distinti e perciò non sovrapponibili) nonché delle persone offese (due nel caso oggetto del presente processo, uno nel precedente) rende evidente la correttezza della conclusione cui è giunta la sentenza d'appello, in 2 conformità a quella di primo grado. Infatti, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D'Alise, Rv. 287251 - 01), condizioni all'evidenza insussistenti nel caso di specie. Peraltro, costituisce principio consolidato, cui questo Collegio intende conformarsi, che non sia deducibile davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale in tutti i casi nei quali -come quello in esame- l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implichi un apprezzamento di merito. In sostanza, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico-naturalistico del fatto, che esula dal perimetro del sindacato di legittimità se espresso in una motivazione che, come nel caso di specie, non sia internamente contraddittoria né manifestamente illogica. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere che in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice di merito dispone di un notevole ambito di discrezionalità, essendo richieste nella determinazione del quantum di pena, valutazioni del fatto che non possono essere oggetto di revisione in sede di legittimità. Ciò attiene ad ogni aspetto sanzionatorio, dalla applicazione delle circostanze, alla loro valutazione comparativa ai fini del bilanciamento, dalla applicazione della continuazione alle pene sostitutive, e via dicendo, incluso, naturalmente, la determinazione dell'entità della pena. L'unico spiraglio per una revisione del giudizio risiede, come ovvio, nel riflesso motivazionale di quelle scelte discrezionali, che non debbono prestare il fianco a critiche di legittimità per contraddittorietà o manifesta illogicità o, in casi estremi, per totale assenza di motivazione. Nel caso concreto, la valutazione espressa, pur sintetica, è sufficiente ed adeguata poiché, facendo riferimento alla coerenza e quindi all'armonia rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato per la precedente contestazione di tentata estorsione, dimostra l'esistenza e la considerazione, da parte del giudicante, di uno stesso pattem sanzionatorio, in linea dunque con la valutazione paritetica, in termini di quasi-equivalenza delle due condotte poste in comparazione. Per tali ragioni il motivo è manifestamente infondato. e 3 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 febbraio 2025