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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 844/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AR RO NZ, Presidente
CO DO, EL
CLERICI MAURO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3300/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250040818175000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4162/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 3300/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 e dal dott. Difensore_1, si oppone a cartella esattoriale, che impugna “integralmente”, ovvero nella sua interezza, avente ad oggetto detrazioni IRPEF per investimenti in star-up e sanzioni per l'anno 2020 per complessivi euro 10.000,00, oltre accessori, per un totale complessivo quindi pari ad euro 14.495,90.
La cartella nasceva da controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73.
Eccepisce il difetto di motivazione, ovvero con unico motivo la illegittimità della pretesa tributaria e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre
2020 da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Sostiene, infatti, che la disposizione richiamata dall'Ufficio non sarebbe il Decreto n. 34, ma il Decreto MISE 28 dicembre 2020, pubblicato in G.U. n. 38 del 15 febbraio
2021. Tale decreto, all'art. 2, afferma che “per impresa beneficiaria dell'investimento agevolato si intende la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento”.
Chiede che l'atto sia annullato, in accoglimento del ricorso.
Si costituisce l'Agenzia DP I di Milano, la quale contesta, pur ammettendo che < invalidante la correttezza delle motivazioni della cartella di pagamento impugnata, nell'avviso di rettifica delle detrazioni, prodromico all'atto impugnato, è stato indicato l'art. 2 del decreto n. 34 del 28 dicembre
2020 in luogo dell'art. 2 del decreto interministeriale del 28 dicembre 2020.>> Tuttavia chiede il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, il ricorrente contesta le controdeduzioni e pone l'accento sul fatto che <<è stato erroneamente richiamato l'art. 2 del Decreto n. 34 del 28/12/2020, in luogo del Decreto Mise 28/12/2020 (in
G.U. n. 38 del 15/2/2021), e tale errore viene qualificato dall'Ufficio come “mero refuso”, mentre ad avviso di questa difesa rappresenta un vizio tale da invalidare la pretesa erariale, atteso che su tale unica disposizione si dovrebbe fondare la rettifica alla detrazione, dal 50% al 30%, per gli investimenti in start-up di cui al rigo RP80.>> Pertanto, ritiene che tale motivo sia sufficiente ad invalidare l'atto e chiede l'accoglimento.
Si costituisce altresì l'Agente della riscossione, che tiene a precisare la propria posizione di mero esecutore di ruolo altrui. Chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che il ricorrente ha affidato ad un unico motivo le proprie doglianze, che attengono alla formazione e attivazione della cartella, eccependo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 Decreto
Ministero dello Sviluppo Economico del 28/12/2020. E quindi, oltre a difendersi poi nel merito, ha preliminarmente evidenziato che l'Agenzia delle entrate, nel motivare il proprio operato, ha fatto espresso ed esclusivo riferimento a Decreto n. 34 del 28 dicembre 2020, che in realtà non esiste, poiché il D.L. n.
34/2020 fu effettivamente varato dal Governo italiano, ma in data 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17/07/2020. Esso è intitolato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
. Nessuna attinenza questo ha con la fattispecie in trattazione.
Tale questione appare pacifica, poiché lo stesso ufficio, nel tentativo di emendare l'errore commesso, nel costituirsi nel presente giudizio deduce che < della cartella di pagamento impugnata, nell'avviso di rettifica delle detrazioni, prodromico all'atto impugnato,
è stato indicato l'art. 2 del decreto n. 34 del 28 dicembre 2020 in luogo dell'art. 2 del decreto interministeriale del 28 dicembre 2020.>>.
Sul punto deve rilevarsi che il fatto che il “mero refuso”, come definito dall'Ente fiscale, sia o meno “invalidante la correttezza delle motivazioni della cartella impugnata” attiene alla esclusiva competenza di questa Corte, la quale ritiene, al contrario, che l'erronea citazione della normativa di riferimento costituisca, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente L. 212/2000 nonché dell'art. 42 del DPR 600/1973, un grave vizio motivazionale, poiché privo di chiarezza in relazione ai “presupposti” ed alle “ragioni giuridiche”, sufficiente ad inficiare la validità della motivazione dell'atto impugnato, quindi l'atto stesso.
Tale grave vizio viene rilevato dallo stesso contribuente, il quale, pur evidenziando la confusionaria motivazione dell'atto impugnato, poi riesce ad individuare correttamente la norma di riferimento ed argomenta, identificandola nell'art. 2 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle
Politiche Sociali 28/12/2020 (G.U. 38 del 15 febbraio 2021); in virtù di questa norma, elabora le proprie argomentazioni di merito, fondate primariamente sulla effettività, documentalmente provata già in fase preliminare oltreché quindi nella presente fase contenziosa, del proprio diritto alla operata detrazione, stante la coincidenza dell'investimento nella start – up “Società_1 S.r.l.”, con la puntuale iscrizione della stessa società nella sezione speciale Registro Imprese, in data 22.12.2020, a norma dell'art. 4 comma 10 bis del
D.L. 24 gennaio 2015 n.3.
Orbene, tale questione, preordinata rispetto a quella relativa alla rilevata carenza motivazionale, poiché riguardante la formazione del ruolo, palesa le incontestabili ragioni, anche di fatto, del contribuente.
Purtuttavia, la Corte si sofferma in via primaria, rispetto all'atto impugnato - cartella - sulla pregiudiziale carenza motivazionale, deducendo che, come detto in precedenza, l'erronea, e confusionaria, citazione della normativa tenuta a base dell'atto d'ufficio costituisce motivo invalidante dell'atto e che, tale invalidità non è in alcun modo emendabile, come più volte specificato dalla Suprema Corte di Cassazione.
I Supremi Giudici, con i recenti arresti di cui a CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza n. 6932/2025 del
15-03-2025 ..." (cfr. CORTE DI CASSAZIONE , Ordinanza n. 6932/2025 del 15-03-2025), hanno stabilito che: <<... ... l'obbligo di motivazione è adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.
È nullo, per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente,
l'avviso ove la motivazione faccia riferimento a "controlli d'ufficio effettuati", di fatto non allegati né precedentemente noti al contribuente o riprodotti nell'avviso stesso.
La motivazione del provvedimento, ove carente, non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, poiché la sufficienza della predetta motivazione va apprezzata con giudizio ex ante, basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria non è consentito mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo. ..." (cfr. CORTE DI CASSAZIONE , Ordinanza n. 6932/2025 del 15-03-2025)>>
Cosicché, la rilevata erronea enunciazione della norma ispiratrice dell'atto d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente L. 212/2000 e dell'art. 42 del DPR 600/1973, deve ritenersi integrare la nullità insanabile della stessa cartella qui opposta.
Quanto al procedimento attivato ex art. 36 ter DPR n. 600/73, che costituisce l'incipit del ruolo iscritto dall'Agenzia delle entrate DP I di Milano portato dalla cartella opposta, esso si rivela privo di fondamento, avendo il ricorrente dimostrato - fatto confermato anche dal resistente ufficio nel proprio atto di costituzione in giudizio - di aver correttamente attivato la procedura prevista dall'art. 2 Decreto Mise 28/12/2020, che evidenzia quindi la legittimità della disconosciuta detrazione, condotta nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 comma 10 bis del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, poiché la costituzione societaria avveniva senza intervento di
Notaio, bensì in via diretta al Registro delle Imprese.
Va pertanto accolto il ricorso, dovendosi ritenere nulla la cartella impugnata, nella sua interezza, in virtù di quanto fin qui argomentato e dedotto, pur derogando dal generale principio della soccombenza, provvedendo dunque in senso integralmente compensativo in relazione alle spese di giudizio, sussistendo giusti motivi nella complessità della materia in trattazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AR RO NZ, Presidente
CO DO, EL
CLERICI MAURO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3300/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250040818175000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4162/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 3300/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 e dal dott. Difensore_1, si oppone a cartella esattoriale, che impugna “integralmente”, ovvero nella sua interezza, avente ad oggetto detrazioni IRPEF per investimenti in star-up e sanzioni per l'anno 2020 per complessivi euro 10.000,00, oltre accessori, per un totale complessivo quindi pari ad euro 14.495,90.
La cartella nasceva da controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73.
Eccepisce il difetto di motivazione, ovvero con unico motivo la illegittimità della pretesa tributaria e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre
2020 da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Sostiene, infatti, che la disposizione richiamata dall'Ufficio non sarebbe il Decreto n. 34, ma il Decreto MISE 28 dicembre 2020, pubblicato in G.U. n. 38 del 15 febbraio
2021. Tale decreto, all'art. 2, afferma che “per impresa beneficiaria dell'investimento agevolato si intende la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento”.
Chiede che l'atto sia annullato, in accoglimento del ricorso.
Si costituisce l'Agenzia DP I di Milano, la quale contesta, pur ammettendo che < invalidante la correttezza delle motivazioni della cartella di pagamento impugnata, nell'avviso di rettifica delle detrazioni, prodromico all'atto impugnato, è stato indicato l'art. 2 del decreto n. 34 del 28 dicembre
2020 in luogo dell'art. 2 del decreto interministeriale del 28 dicembre 2020.>> Tuttavia chiede il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, il ricorrente contesta le controdeduzioni e pone l'accento sul fatto che <<è stato erroneamente richiamato l'art. 2 del Decreto n. 34 del 28/12/2020, in luogo del Decreto Mise 28/12/2020 (in
G.U. n. 38 del 15/2/2021), e tale errore viene qualificato dall'Ufficio come “mero refuso”, mentre ad avviso di questa difesa rappresenta un vizio tale da invalidare la pretesa erariale, atteso che su tale unica disposizione si dovrebbe fondare la rettifica alla detrazione, dal 50% al 30%, per gli investimenti in start-up di cui al rigo RP80.>> Pertanto, ritiene che tale motivo sia sufficiente ad invalidare l'atto e chiede l'accoglimento.
Si costituisce altresì l'Agente della riscossione, che tiene a precisare la propria posizione di mero esecutore di ruolo altrui. Chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che il ricorrente ha affidato ad un unico motivo le proprie doglianze, che attengono alla formazione e attivazione della cartella, eccependo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 Decreto
Ministero dello Sviluppo Economico del 28/12/2020. E quindi, oltre a difendersi poi nel merito, ha preliminarmente evidenziato che l'Agenzia delle entrate, nel motivare il proprio operato, ha fatto espresso ed esclusivo riferimento a Decreto n. 34 del 28 dicembre 2020, che in realtà non esiste, poiché il D.L. n.
34/2020 fu effettivamente varato dal Governo italiano, ma in data 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17/07/2020. Esso è intitolato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
. Nessuna attinenza questo ha con la fattispecie in trattazione.
Tale questione appare pacifica, poiché lo stesso ufficio, nel tentativo di emendare l'errore commesso, nel costituirsi nel presente giudizio deduce che < della cartella di pagamento impugnata, nell'avviso di rettifica delle detrazioni, prodromico all'atto impugnato,
è stato indicato l'art. 2 del decreto n. 34 del 28 dicembre 2020 in luogo dell'art. 2 del decreto interministeriale del 28 dicembre 2020.>>.
Sul punto deve rilevarsi che il fatto che il “mero refuso”, come definito dall'Ente fiscale, sia o meno “invalidante la correttezza delle motivazioni della cartella impugnata” attiene alla esclusiva competenza di questa Corte, la quale ritiene, al contrario, che l'erronea citazione della normativa di riferimento costituisca, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente L. 212/2000 nonché dell'art. 42 del DPR 600/1973, un grave vizio motivazionale, poiché privo di chiarezza in relazione ai “presupposti” ed alle “ragioni giuridiche”, sufficiente ad inficiare la validità della motivazione dell'atto impugnato, quindi l'atto stesso.
Tale grave vizio viene rilevato dallo stesso contribuente, il quale, pur evidenziando la confusionaria motivazione dell'atto impugnato, poi riesce ad individuare correttamente la norma di riferimento ed argomenta, identificandola nell'art. 2 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle
Politiche Sociali 28/12/2020 (G.U. 38 del 15 febbraio 2021); in virtù di questa norma, elabora le proprie argomentazioni di merito, fondate primariamente sulla effettività, documentalmente provata già in fase preliminare oltreché quindi nella presente fase contenziosa, del proprio diritto alla operata detrazione, stante la coincidenza dell'investimento nella start – up “Società_1 S.r.l.”, con la puntuale iscrizione della stessa società nella sezione speciale Registro Imprese, in data 22.12.2020, a norma dell'art. 4 comma 10 bis del
D.L. 24 gennaio 2015 n.3.
Orbene, tale questione, preordinata rispetto a quella relativa alla rilevata carenza motivazionale, poiché riguardante la formazione del ruolo, palesa le incontestabili ragioni, anche di fatto, del contribuente.
Purtuttavia, la Corte si sofferma in via primaria, rispetto all'atto impugnato - cartella - sulla pregiudiziale carenza motivazionale, deducendo che, come detto in precedenza, l'erronea, e confusionaria, citazione della normativa tenuta a base dell'atto d'ufficio costituisce motivo invalidante dell'atto e che, tale invalidità non è in alcun modo emendabile, come più volte specificato dalla Suprema Corte di Cassazione.
I Supremi Giudici, con i recenti arresti di cui a CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza n. 6932/2025 del
15-03-2025 ..." (cfr. CORTE DI CASSAZIONE , Ordinanza n. 6932/2025 del 15-03-2025), hanno stabilito che: <<... ... l'obbligo di motivazione è adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.
È nullo, per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente,
l'avviso ove la motivazione faccia riferimento a "controlli d'ufficio effettuati", di fatto non allegati né precedentemente noti al contribuente o riprodotti nell'avviso stesso.
La motivazione del provvedimento, ove carente, non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, poiché la sufficienza della predetta motivazione va apprezzata con giudizio ex ante, basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria non è consentito mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo. ..." (cfr. CORTE DI CASSAZIONE , Ordinanza n. 6932/2025 del 15-03-2025)>>
Cosicché, la rilevata erronea enunciazione della norma ispiratrice dell'atto d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente L. 212/2000 e dell'art. 42 del DPR 600/1973, deve ritenersi integrare la nullità insanabile della stessa cartella qui opposta.
Quanto al procedimento attivato ex art. 36 ter DPR n. 600/73, che costituisce l'incipit del ruolo iscritto dall'Agenzia delle entrate DP I di Milano portato dalla cartella opposta, esso si rivela privo di fondamento, avendo il ricorrente dimostrato - fatto confermato anche dal resistente ufficio nel proprio atto di costituzione in giudizio - di aver correttamente attivato la procedura prevista dall'art. 2 Decreto Mise 28/12/2020, che evidenzia quindi la legittimità della disconosciuta detrazione, condotta nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 comma 10 bis del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, poiché la costituzione societaria avveniva senza intervento di
Notaio, bensì in via diretta al Registro delle Imprese.
Va pertanto accolto il ricorso, dovendosi ritenere nulla la cartella impugnata, nella sua interezza, in virtù di quanto fin qui argomentato e dedotto, pur derogando dal generale principio della soccombenza, provvedendo dunque in senso integralmente compensativo in relazione alle spese di giudizio, sussistendo giusti motivi nella complessità della materia in trattazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.