Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00893/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2025, proposto da
IT NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Filoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Arlotta, Stefania Di Cato, Roberto Annovazzi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Istituto in Perugia, via Canali 5;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Umbria n. 837/2024, resa nel procedimento RGN 202/2023, pubblicata in data 28.11.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa EL DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 16 luglio 2025, il sig. IT NO ha agito per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 837 del 28 novembre 2024, con la quale:
- è stato dichiarato il diritto del ricorrente al beneficio economico, relativo al calcolo del trattamento di fine servizio, contemplato dall’articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
- per l’effetto, l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è stato condannato alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione richiamata, oltre alla corresponsione degli interessi legali.
2. La parte ha evidenziato di aver notificato la sentenza in data 29 novembre 2024, mediante posta elettronica certificata, senza tuttavia che l’Ente previdenziale provvedesse a conformarsi alla decisione.
Con il ricorso è stato perciò domandato di accertare la violazione dell’obbligo nascente dalla sentenza, non appellata, e di condannare conseguentemente l’INPS a compiere quanto dovuto per l’esecuzione del giudicato, con l’assegnazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta chiamato a sostituirsi all’Amministrazione in caso di perdurante inottemperanza, oltre al rimborso del contributo unificato versato nel giudizio di merito.
3. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha depositato documenti e una memoria, nella quale ha affermato di aver provveduto integralmente al pagamento di quanto dovuto in base alla sentenza da ottemperarsi in data 17 luglio 2025; esponeva altresì che il tempo trascorso rispetto al passaggio in giudicato della pronuncia non era da addebitarsi ad inerzia dell’Istituto bensì al fatto che alla liquidazione dovesse concretamente provvedere l’Ente datore di lavoro (ovvero l’Arma dei Carabinieri) tanto è vero che l’I.N.P.S lo sollecitava il 15 luglio 2025, ovvero prima della notifica del ricorso.
L’Ente ha quindi domandato di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di disporre la compensazione delle spese di lite, con declaratoria di difetto di giurisdizione quanto alla domanda di pagamento del contributo unificato, spettante alla potestas iudicandi della Corte di Giustizia tributaria di primo grado.
4. In vista della decisione la ricorrente ha dato atto dell’avvenuto pagamento del contributo unificato e della sorte capitale, ma non degli interessi, espressamente previsti dalla sentenza ottemperanda.
5. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
6. Dalla documentazione depositata in atti dall’INPS risulta:
- la richiesta dell’Ente previdenziale all’Amministrazione di provenienza del ricorrente, in data 15 luglio 2025, del prospetto “Modello PL2/Comunicazione di cessazione”, comprensivo dei sei scatti stipendiali tra le voci della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine servizio;
- l’elaborazione di un nuovo prospetto di liquidazione del TFS datato 17 luglio 2025, con il pagamento della predetta somma con valuta 24 luglio 2025.
7. Dal prospetto di liquidazione non si evince, tuttavia, che la somma riconosciuta al ricorrente comprenda anche gli accessori, determinati come stabilito nella sentenza da eseguire, dovendo anzi osservarsi che la casella “Interessi su Capitale” reca l’importo “0.00”.
8. Alla luce di tali elementi, deve essere dichiarata, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm., la parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente al pagamento della sorte capitale spettante al ricorrente, e del contributo unificato, stante la piena soddisfazione delle relative pretese.
Va, invece, disposto l’accoglimento del ricorso nella parte concernente l’esecuzione del titolo azionato quanto agli accessori del credito.
9. Deve, pertanto, ordinarsi all’INPS di provvedere al pagamento delle somme dovute al ricorrente a titolo di interessi del credito in base alla sentenza in epigrafe, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, va nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato, affinché provveda al pagamento delle somme eventualmente ancora dovute, entro il termine di sessanta giorni dall’apposita istanza che la parte ricorrente potrà presentare una volta decorso il termine assegnato all’INPS.
10. L’INPS va pure condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. La sentenza azionata è stata infatti eseguita soltanto parzialmente e, comunque, dopo la notificazione del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima):
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, quanto all’esecuzione del titolo azionato con riferimento alla sorte capitale;
- accoglie la domanda di ottemperanza nella parte concernente il pagamento degli interessi del credito in base alla sentenza in epigrafe e, per l’effetto, ordina quanto disposto in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Renzo Filoia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE UN, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EL DA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL DA | CE UN |
IL SEGRETARIO