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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 06/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 687/2021 del Ruolo
Generale Affari Civili promosso da
(C.F. , rappresentata e RT C.F._1 difesa dall'avv. Massimo Catarinucci, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso;
attrice
contro
(C.F. , rappresentata e CO C.F._2 difesa dall'avv. Sandro D'Aloisio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Cupello (CH) alla via
Giordano Bruno n. 18;
convenuta
OGGETTO: DIRITTI REALI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER L'ATTRICE: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vasto adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
A) Per quanto riguarda la violazione della servitù di veduta.
In via principale:
1 - Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1079 c.c., per i motivi di cui in narrativa, l'esistenza della servitù veduta ex artt. 900 e 907 c.c. a favore del fondo dominante di proprietà di (già di proprietà del proprio RT dante causa di individuato al NUCEU del AR
Comune di Fresagrandinaria al foglio n. 12 con la particella
n. 903 sub 2, da esercitarsi con la finestra che consente
l'affaccio sul fondo servente confinante costituito da terrazzo-lastrico solare di proprietà ed in uso alla sig.ra
[...]
compreso nell'unità immobiliare individuata al CP_1
NUCEU del medesimo Comune al foglio 12 con la particelle 904 sub 1, e per l'effetto,
- Accertare e dichiarare che parte convenuta, ai sensi dell'art. 1079 c.c. e 2043 c.c., ha illecitamente posto in essere atti impeditivi nonché turbative all'esercizio della servitù di luce e veduta nei confronti dei titolari del fondo dominante secondo le modalità indicate in narrativa e per
l'effetto;
- Condannare parte convenuta ai sensi degli artt. 1079 c.c.,
2058 co.2 c.c. alla riduzione in pristino stato del fondo servente mediante la rimozione del pannello collocato davanti alla finestra, delle sedie impilate a fianco delle finestre e comunque di ogni altra cosa collocata nelle vicinanze della finestra che possa impedire o ostacolare di fatto il libero e pieno esercizio della servitù di veduta nell'ambito della fascia di rispetto di tre metri dalla veduta calcolata nei termini di cui all'art. 907 commi 1 e 2 c.c..
- condannare ai sensi dell'art 2043 c.c., in via equitativa, parte convenuta al pagamento a favore della sig.ra RT
, in proprio e quale erede della sig.ra
[...] AR
, della somma di € 5.000,00, quale conseguenza
[...] dell'illecito privazione e/o limitazione della servitù di veduta a favore del fondo dominante posta in essere da parte convenuta;
In subordine:
2 - Accertare e dichiarare la violazione in capo a parte convenuta del combinato disposto di cui agli artt. 1067 c.c.
e 2043 c.c. per aver collocato in modo stabile, davanti alla veduta di parte attrice, e già della di lei dante causa di
, un pannello a circa un metro di distanza, delle AR sedie impilate a lato della finestra e altre cose nelle vicinanze della veduta con l'effetto di diminuire la servitù di veduta e comunque renderla più incomoda e per l'effetto;
- Condannare parte convenuta ai sensi degli artt.1067 c.c. e
2058 co.2 c.c. alla riduzione in pristino stato del fondo servente mediante la rimozione del pannello collocato davanti alla finestra, delle sedie impilate a fianco delle finestre e comunque di ogni altra cosa collocata nelle vicinanze della finestra che possa impedire o ostacolare di fatto il libero e pieno esercizio della servitù di veduta nell'ambito della fascia di rispetto di tre metri dalla veduta calcolata secondo
i criteri di cui all'art. 907 commi 1 e 2 c.c..
- condannare ai sensi dell'art 2043 c.c., in via equitativa, parte convenuta al pagamento a favore della sig.ra RT
, in proprio e quale erede della sig.ra
[...] AR
, della somma di € 5.000,00, quale conseguenza
[...] dell'illecita diminuzione della servitù di veduta subita a causa dei fatti indicati;
***
B) Per quanto riguarda l'illecito innalzamento del piano di calpestio del terrazzo.
- Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., che le opere di innalzamento del piano di calpestio del terrazzo davanti alla veduta oltre il piano del davanzale della finestra di proprietà di parte attrice, fatte eseguire da parte convenuta nel mese di novembre dicembre 2018, devono intendersi illecite per violazione del principio del neminem laedere e per l'effetto,
- Condannare parte convenuta, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e
2058 co. 2 c.c. alla riduzione in pristino stato, del piano di
3 calpestio della terrazza per tutta la fascia non pavimentata antistante alla veduta, mediante la realizzazione di tutte le opere necessarie a riportate il piano del lastrico solare al di sotto del livello del davanzale della finestra, con la realizzazione di tutti quegli accorgimenti dettati dalla regola dell'arte (e cioè con le pendenze adeguate) al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana sul davanzale della finestra e consentire così lo scolo di tutta l'acqua piovana nella gronda e al fine di prevenire in futuro qualsiasi danno da infiltrazione alla proprietà di parte attrice.
- condannare ai sensi dell'art 2043 c.c., in via equitativa, parte convenuta al pagamento a favore della sig.ra RT
, in proprio e quale erede della sig.ra
[...] AR
, della somma di € 5.000,00 quale conseguenza
[...] dell'illecito innalzamento subito del piano di calpestio della terrazza-lastrico solare davanti alla finestra oltre il livello del davanzale della finestra stessa;
C) in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e accessori di legge.»
PER LA CONVENUTA: «si richiede il totale rigetto con vittoria di spese.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, RT ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, CP_1
al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 1079 c.c.
[...]
(ovvero, in subordine, dell'art. 1067 c.c.), l'accertamento dell'esistenza della servitù di luce e veduta di cui la convenuta di fatto contesta l'esistenza, anche al fine di far cessare gli impedimenti e le turbative, con condanna della convenuta alla riduzione in pristino, mediante rimozione del pannello collocato davanti alla finestra e degli ulteriori ostacoli e riconduzione del piano di calpestio della terrazza al di sotto del livello della soglia della finestra, nonché al 4 risarcimento dei patiti danni.
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha dedotto di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita a
Fresagrandinaria (CH) alla via Municipio n. 8 (individuata al catasto dei fabbricati al foglio 12, particella 903, sub 2), pervenutale in virtù di testamento olografo dalla zia materna tale unità immobiliare, sin dalla sua AR edificazione, avrebbe sempre goduto di una servitù di veduta su un fondo servente confinante e posto a copertura dell'unità immobiliare catastalmente individuata al foglio 12, particella
904, sub 1, di proprietà ed in uso alla convenuta CP_1
; tale servitù sarebbe sempre stata esercitata, prima
[...] dalla de cuius e poi dall'attrice, attraverso una finestra ultrasecolare che consente l'inspectio e la prospectio sul fondo confinante, e, in particolare, l'affaccio su una terrazza e porzione di tetto della costruzione confinante, oggi trasformato in “terrazza-lastrico solare”. Asserisce l'attrice che il 15/8/2001 la convenuta avrebbe CO collocato davanti alla finestra de quo, ad una distanza di circa un metro, un pannello limitante la descritta servitù di luce e veduta (ancora presente in loco), nonché impilato ai lati della finestra sedie di plastica e materiali vari, impedendo così anche l'affaccio laterale. Inoltre, nel novembre-dicembre 2018, la convenuta avrebbe CO fatto applicare, sulla parte di lastrico solare non ancora pavimentata, della guaina bitumata, creando un piano di calpestio di livello superiore al davanzale della finestra de quo, con la conseguenza che ora l'acqua piovana si raccoglierebbe, stagnandovi, sul davanzale della finestra.
si è costituita in giudizio – pur CO tardivamente - per opporsi all'avversa domanda, affermando che la finestra de quo non costituirebbe un'apertura, non consentendo l'affaccio (se non tramite sgabello, avendo un'altezza di un metro e mezzo dal pavimento della stanza
5 dell'immobile dell'attrice), sicché non esisterebbe alcuna servitù gravante sul fondo della convenuta. Quanto al pannello, la convenuta afferma che lo stesso, in realtà, sarebbe stato collocato in loco già nel 1992, in sostituzione di precedente muro demolito (il quale veramente limitava la veduta, la luce e l'aria), sicché non vi sarebbe stato aggravamento della situazione bensì un miglioramento. Nega, infine, che vi sia stato un innalzamento del livello della superficie del terrazzo in prossimità della casa dell'attrice, essendo stata eseguita una mera impermeabilizzazione del terrazzo medesimo.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di CTU.
* * *
1. Pregiudizialmente, in ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione, si richiama quanto già statuito con ordinanza del 28/6/2022, con cui l'eccezione è stata disattesa.
2. Nel merito, le domande attoree sono parzialmente fondate.
Sulla violazione della servitù di veduta
3. Quanto alla prima doglianza di parte attrice, la quale chiede, innanzitutto, di accertare l'esistenza di una servitù di veduta in favore dell'immobile dell'attrice e a carico di quello di parte convenuta, esercitata per il tramite di finestra ultrasecolare rappresentata nelle riproduzioni fotografiche allegate alla citazione, occorre rilevare che tale domanda di accertamento è coperta da giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Vasto n. 149/1998, divenuta irrevocabile in esito a mancata impugnazione nei termini della sentenza n. 306/2003 con cui la Corte d'appello di L'Aquila ha respinto l'interposto gravame.
Il predetto pronunciamento è stato emesso nell'ambito di
6 giudizio intercorso tra (dante causa AR dell'odierna attrice) e l'odierna convenuta CO
Per quanto qui di interesse, aveva ivi CO proposto domanda riconvenzionale volta alla regolarizzazione di due aperture “insistenti sulla sua proprietà”. Dalla lettura delle due sentenze e della CTU espletata in seno al giudizio di primo grado, si evince che trattasi delle due aperture visibili nelle fotografie n. 7 e n. 9 allegate alla citazione.
Nella sentenza n. 149/1998, a proposito di tali aperture, si legge che “come dedotto con l'atto di citazione, dette aperture insistevano sul tetto altrui (di poi, come sopra rilevato, smantellato con ampliamento di un preesistente terrazzo) e sin dall'originaria realizzazione del fabbricato stesso, trattandosi quindi di opere ultrasecolari (si vedano i chiarimenti del C.T.U.). Orbene deve allora conseguentemente osservarsi che l'una delle due aperture in realtà consente tanto la “prospectio” quanto l'”ispectio” sul fondo altrui
(cfr. da ultimo Cass. S.U. 28 novembre 1996 n. 10615) e quindi integra vera e propria veduta che, ricorrendone quei presupposti che per il vero nella specie difettano (art. 907
c. 1 cod. civ.), potrebbe al più essere eliminata ma non di certo meramente regolarizzata (artt. 901 e 902 cod. civ.); quanto poi alla seconda, che costituisce essa sì mera luce, rileva nella specie la sua realizzazione sotto il vigore del previgente codice civile (che prescriveva in materia, artt.
587 e ss., un'inferriata e una grata fissa a maglie non maggiori del decimetro) e la sua rispondenza alle prescrizioni stessi di cui all'art. 901 cod. civ. siccome munita la luce di inferriata idonea e di grata a maglie (si vedano le foto allegate alla relazione del C.T.U. ed ai chiarimenti)”.
Confrontando la descrizione appena riportata con le riproduzioni fotografiche citate (fotografie n. 7 e 9 allegate alla citazione), si comprende agevolmente che la finestra oggetto del presente giudizio è quella che nella sentenza del
7 1998 viene definita veduta;
mentre la luce, in quanto dotata di inferriata e di grata a maglie, è l'apertura posta sulla destra più in alto.
Ebbene, considerato, da un lato, che l'accertamento della natura delle aperture costituisce antecedente logico-giuridico della statuizione in ordine alla domanda riconvenzionale di regolarizzazione delle aperture medesime, quindi idoneo al giudicato, e, dall'altro lato, che, ai sensi dell'art. 2909
c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, è possibile affermare che l'accertamento della natura di veduta dell'apertura de quo (nonché dell'esistenza della servitù di veduta in favore del fabbricato attualmente di proprietà dell'attrice e a carico del fabbricato di proprietà della convenuta) rappresenta cosa giudicata tra le parti del presente giudizio.
Ciò posto, risulta agevole affermare, dalla visione delle riproduzioni fotografiche in atti, che l'apposizione da parte della convenuta, davanti all'apertura de quo, del pannello
(che la stessa convenuta ammette di aver ivi posizionato, addirittura a far data dai primi anni '90 e non soltanto a partire dal 2001, come invece dedotto in citazione) e delle sedie di plastica e materiali vari, rappresenta sicuro ostacolo all'esercizio della servitù di veduta, impedendo l'affaccio ma anche ostacolando l'ingresso di luce ed aria (vedasi, in particolare, la fotografia n. 8 allegata alla citazione, raffigurante la visuale dalla finestra de quo).
La convenuta va, pertanto, condannata alla rimozione del pannello, delle sedie e dei restanti materiali che si pongono d'intralcio al libero esercizio della servitù di veduta.
Come preteso da parte attrice, a venire in rilievo è, nel caso di specie, l'osservanza delle distanze legali prescritte dall'art. 907 c.c., il quale, pur facendo letterale riferimento alla distanza delle “costruzioni” dalle vedute, è interpretato 8 dalla giurisprudenza di legittimità alla luce della ratio della disposizione medesima, la quale “va ravvisata nell'esigenza di assicurare pienamente il diritto alla "inspectio" e alla
"prospectio" che connotano il diritto del proprietario di un edificio che goda di una veduta, il cui esercizio verrebbe compromesso o limitato dall'esistenza di ostacoli duraturi posti in essere a distanza minore di quella legale della veduta stessa. Ne consegue che la nozione di fabbricare, ai fini del divieto previsto dall'art. 907 c.c., comprende non soltanto
l'edificazione di costruzioni in muratura, ma di ogni opera in qualsiasi materiale e qualsiasi forma, purché dotate di stabilità e di consistenza, tali quindi da ostacolare stabilmente l'esercizio della veduta (v. cass.9-2-93 n. 1598,
5-12-88 n. 6593, 20-7-79 n. 4333, 6-3-82 n. 1425)” (cfr. Cass,
Sez. 2, Sentenza n. 10500 del 1994).
Peraltro, tale valutazione circa le caratteristiche di stabilità e consistenza del manufatto e la loro idoneità ad ostacolare l'inspectio e la prospectio, sarebbe necessaria
“soltanto laddove l'opera eseguita non integri un fabbricato in senso tecnico e proprio, ma un manufatto diverso (quale ad esempio una rete plastificata o una recinzione in telo), non costituente costruzione in senso tecnico pur nell'accezione molto ampia accolta dalla giurisprudenza;
con riguardo a tali manufatti si sostiene che essi, ai fini della tutela del diritto di veduta, appaiono assimilabili al fabbricato soltanto a condizione che effettivamente ne ostacolino
l'esercizio” (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7269 del
27/03/2014). Ad esempio, sebbene una tenda non possa di per sé ritenersi una costruzione in senso stretto, si è ritenuto che le sue dimensioni ed il suo ingombro spesso sono tali da impedire il passaggio della luce ed ostruire la vista, ragion per cui la disciplina delle distanze dovrebbe trovare applicazione anche in detto caso (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 22838 del 2005). La valutazione cui è chiamato il giudice
9 di merito deve, quindi, riguardare “l'idoneità dell'opera del vicino ad ostacolarne l'esercizio, valorizzando, in tale prospettiva, la finalità della norma, che è indubbiamente quella di assicurare al titolare del diritto una quantità sufficiente di aria e di luce e di consentirgli la inspectio
e la prospectio nel fondo altrui” (cfr. Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 7269 del 27/03/2014).
Orbene, nel caso in esame, per quanto già sopra argomentato, il pannello collocato in loco dalla convenuta sin dai primi anni '90, caratterizzato da una intelaiatura in metallo coperta da canne di bambù e reso stabile dalla presenza di due fioriere rettangolari, per quanto amovibile, appare idoneo a precludere l'affaccio ed ostacolare l'ingresso di luce ed aria all'interno dell'immobile dell'attrice (come chiaramente percepibile, lo si ripete, dalla visione delle fotografie n. 7 e 8 allegate alla citazione), sicché trova applicazione, in virtù dei principi giurisprudenziali richiamati, la disciplina delle distanze di cui all'art. 907 c.c., facendosi, pertanto, obbligo alla convenuta – in conformità alle conclusioni formulate dall'attrice – di rimuovere il pannello e ogni altra cosa collocata a distanza minore di tre metri dalla veduta.
Sulla domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione della servitù di veduta
4. In ordine alla domanda attorea di risarcimento del danno derivante dalla indebita apposizione del pannello, occorre richiamare i principi da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza del
15/11/2022 n. 33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, “hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile.
La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia 10 suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle Sezioni Unite in senso positivo.
È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis
Cass. Sez. II, 18.7.2013, n.17635).
Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni,
l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” (cfr., Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17758 del
27/06/2024).
11 Ebbene, nel caso di specie, riconosciuto che il pannello de quo rappresenta ostacolo al libero e pieno esercizio della servitù di veduta, la convenuta va condannata al risarcimento del danno in favore dell'attrice, che può liquidarsi, in via equitativa, in € 2.500,00 (€ 500,00 per ciascun dei cinque anni di violazione per cui parte attrice pretende il risarcimento), tenuto conto delle scarne allegazioni di parte attrice in ordine al pregiudizio patito (in particolare, non
è dato sapere se l'attrice dimori stabilmente nell'immobile o con che frequenza vi soggiorni, a quale funzione è adibita la stanza su cui insiste la finestra de quo, etc.).
Sull'innalzamento del piano di calpestio del terrazzo
5. Parte attrice lamenta altresì il fatto che la convenuta, nel novembre-dicembre 2018, avrebbe fatto applicare, sulla parte di lastrico solare non ancora pavimentata, della guaina bitumata, creando un piano di calpestio di livello superiore al davanzale della finestra de quo, con la conseguenza che ora l'acqua piovana si raccoglierebbe, stagnandovi, sul davanzale della finestra.
L'accertamento di tale violazione, come allegata da parte attrice - che ha, a tal riguardo, fornito un principio di prova mediante le riproduzioni fotografiche versate in atti (doc. 8
e 9 allegati alla memoria attorea ex art. 183, comma VI, n. 2
c.p.c.) – è stata demandata ad apposita CTU, le cui conclusioni
– condivisibili in quanto compiutamente motivate ed esenti da vizi logici o giuridici – si pongono nei seguenti termini:
“L'impiego della guaina bituminosa con scaglie di ardesia, su tutta la fascia del terrazzo posta in adiacenza al muro di delimitazione della proprietà di parte attrice, lascia ritenere che la differenza di quota esistente tra il davanzale dell'apertura in esame e il piano di posa della pavimentazione non fosse sufficiente per altre soluzioni. L'impiego della guaina bituminosa, dello spessore di pochi millimetri (circa
4), in luogo della pavimentazione in piastrelle, realizzata
12 nella restante parte del terrazzo, è stata effettuata, probabilmente, per completare il piano di calpestio del terrazzo convenuta con il fine di non determinare un'alterazione significativa della quota d'imposta dell'apertura attrice. La sagomatura trasversale concava della fascia pavimentata con guaina ardesiata, posta a ridosso della proprietà attrice, dimostra che chi ha eseguito i lavori ha operato con l'intento di non arrecare danno e pregiudizio alla proprietà vicina”; “La presenza di uno strato di guaina bituminosa più vecchia, rilevata sulla soglia di marmo dell'apertura di parte attrice, sormontata da una superiore, che appare più recente, unitamente al fatto che gli strati impermeabili sono presenti anche sotto l'estremità del binario delle zanzariere, fa ritenere che la mutazione dei luoghi sia avvenuta tra il 1991 ed oggi, in più fasi e in tempi diversi”
(pag. 4 dell'elaborato peritale).
Quindi, il CTU correttamente osserva che “l'applicazione di strati impermeabili sulla soglia di marmo della finestra di parte attrice doveva essere effettuato con il suo consenso dato che tutti gli elementi dell'apertura, quindi soglia di marmo compresa, sono di esclusiva proprietà di quest'ultima.
Le irregolarità e le alterazione degli strati di guaina presenti sulla soglia dell'infisso, come accertato durante la fase di sopralluogo e di simulazione di pioggia e come documentato con le immagini fotografiche prodotte unitamente alla presente relazione, oltre a presentarsi sgradevoli dal punto di vista estetico, possono permettere che l'acqua piovana si raccolga e ristagni sul davanzale della finestra determinando il rischio di infiltrazioni lesive dell'infisso
e dello stesso muro portante. Fenomeni quest'ultimi che seppur possibili non sono ancora presenti”.
Alla luce dei rilievi effettuati, il CTU, ritenuto il problema facilmente rimediabile, prospetta alle parti la seguente soluzione, anche in un'ottica conciliativa: “Gli strati di
13 guaina posti alla base dell'apertura di parte attrice, potrebbero essere rimossi, o meglio, riscaldati a fiamma, livellati in modo da riportarli in una condizione di regolarità, e sovrapposti da una lamiera in alluminio preverniciato e appositamente sagomata, incollata sulla stessa guaina bituminosa, in modo da ridare protezione all'acqua piovana e regolarità allo stesso piano di appoggio della tapparella avvolgibile in plastica. In luogo di tale lamiera, volendo eseguire un intervento esteticamente e funzionalmente migliore, si potrebbe posare sugli strati impermeabili regolarizzati a caldo, una ulteriore soglia di marmo di basso spessore, posata o sagomata in modo che il piano di posa della tapparella sia leggermente inclinato verso l'esterno. La semplicità della soluzione ha indotto lo scrivente CTU, sin nella fase di sopralluogo, nel tentativo anche di fornire alle parti una soluzione conciliativa, a proporsi anche come esecutore materiale dell'intervento proposto” (pag. 4 dell'elaborato peritale); “La soluzione del problema è quella già prospettata alle parti con la proposta conciliativa già dinanzi esplicitata. I costi per porla in atto, nella versione più onerosa, non dovrebbero superare, secondo valutazione del
CTU, gli € 200,00 (euro duecento/00)” (pag. 6 dell'elaborato peritale).
Ciò posto, deve rilevarsi che, come argomentato da parte attrice nelle proprie osservazioni critiche alla CTU, la soluzione proposta dal CTU, e che costituisce, per stessa ammissione di parte attrice, “quella più semplice ed economica”, comporta che l'intervento risolutivo sia realizzato sulla proprietà dell'attrice, mentre quest'ultima chiede che “l'eliminazione del ristagno dell'acqua sulla soglia debba essere risolto intervenendo sulla proprietà di parte convenuta poiché il problema è stato causato esclusivamente dalle opere pregresse”(vedasi osservazioni dell'attrice). L'attrice stessa individua le opere da eseguire
14 nelle seguenti: “Rimuovere tutti gli strati di guaina applicati sulla soglia e sul massetto della terrazza nella parte di fronte alla veduta fino alla pavimentazione in gress e lateralmente fino alla gronda di scolo;
Grattare e/o levigare la parte di massetto davanti alla veduta e fino alla gronda per abbassare il piano della terrazza rispetto a quello della soglia di almeno 1,5 cm. circa creando le pendenze necessarie per assicurare lo scolo delle acque piovane;
applicare la nuova
l'impermeabilizzazione mantenendo un livello della terrazza inferiore a quello della soglia in modo da consentire lo scolo delle acque piovane dalla soglia verso la gronda”.
Ebbene, se, da un lato, è lo stesso CTU che, confrontando le due soluzioni tecniche, mette in luce che la propria soluzione
è “dettata da semplicità tecnica, praticità esecutiva ed economia d'intervento”, dall'altro lato, occorre considerare che è lo stesso art. 2058 c.c. ad imporre al Giudice di valutare se il risarcimento in forma specifica, oltre che possibile, non risulti eccessivamente oneroso per il debitore. A tal fine, occorre operare un bilanciamento tra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nello status quo ante e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, “dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato”
(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023).
Sulla scorta dei principi richiamati, è possibile affermare che, nel caso in esame, se al ristagno di acqua può porsi rimedio attraverso un semplice intervento tecnico sulla proprietà dell'attrice quale quello proposto dal CTU, comportante una spesa quasi irrisoria pari ad € 200,00 (anche nell'ipotesi in cui si optasse per la versione più onerosa ovverosia per la posa di una soglia di marmo), il differente
15 intervento di riduzione in pristino invocato dall'attrice
(comportante la rimozione di tutti gli strati di guaina fino alla pavimentazione e lateralmente fino alla gronda di scolo, il livellamento e abbassamento del massetto di almeno 1,5 cm e l'applicazione di una nuova impermeabilizzazione) deve valutarsi come eccessivamente oneroso in quanto richiedente l'effettuazione di un intervento tecnicamente più complesso, più oneroso e, soprattutto, non necessario, potendo lo stesso obiettivo essere raggiunto attraverso la più semplice soluzione prospettata dal CTU, con spese dell'intervento a carico della parte convenuta.
In definitiva, stante l'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, si dispone che il risarcimento avvenga solo per equivalente, con condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 200,00, pari ai costi necessari per realizzare l'intervento risolutivo indicato dal CTU.
Sulla domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo innalzamento del piano di calpestio
6. La domanda di risarcimento del danno correlata all'illegittimo innalzamento del piano di calpestio va respinta, avendo il CTU riscontrato che “non sono ancora presenti” “infiltrazioni lesive dell'infisso e dello stesso muro portante” (pag. 6 dell'elaborato peritale).
7. L'accoglimento solo parziale delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà, mentre la restante metà è posta a carico della convenuta, soccombente principale. Le stesse si liquidano, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, valore della controversia indeterminabile, parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022.
Analogo criterio segue il riparto delle spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
16
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 687/2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) condanna alla rimozione del pannello CO collocato davanti alla finestra di e di ogni RT altra cosa collocata a distanza inferiore di tre metri dalla veduta;
2) condanna al risarcimento del danno in CO favore di che liquida in € 2.500,00, oltre RT interessi dalla pronuncia al saldo;
3) condanna a corrispondere a CO RT
, a titolo di risarcimento per equivalente ex art. 2058,
[...] comma II, c.c., la somma di € 200,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
4) compensa le spese di lite tra le parti per la metà;
5) condanna a corrispondere a CO RT
, a titolo di rimborso della restante metà delle spese di
[...] lite, per detta parte, la somma di € 132,00 per anticipazioni ed € 3.808,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico di RT
nella misura del 25% e di nella
[...] CO restante misura del 75%.
Così deciso in Vasto, 6/2/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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