Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00430/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2025, proposto da
RI DA, rappresentato e difeso dagli avvocati Celeste Liso, Fabio Lofrese, Sabino Sernia, e elettivamente domiciliata in Andria, alla via Sen. O. Iannuzzi n. 21, presso lo studio legale OnLex, per mandato allegato al ricorso, con indicazione di domicili digitali come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica;
Ufficio Scolastico Regionale per Puglia - U.S.R., in persona del Dirigente pro tempore ;
Ufficio Scolastico Regionale per Puglia – U.S.R. - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona del Dirigente pro tempore ;
non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza del Tribunale Ordinario di Trani, Sez. Lavoro, n. 1949 del 21 novembre 2023, notificata in forma esecutiva in data 23 novembre 2023 , passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 18 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. AR PA e dato atto che i difensori hanno chiesto il passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 28 aprile 2025, RI DA ha chiesto l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio indicata.
Nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 il ricorso è stato riservato per la decisione.
Il ricorso in ottemperanza è fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.
A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro meglio indicata in oggetto, non risulta agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione intimata, nel persistente inadempimento della stessa, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
Infine, le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR PA, Presidente, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR PA |
IL SEGRETARIO