Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo X del medesimo.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo X del medesimo.