Articolo 2 della Legge 23 febbraio 1961, n. 137
Articolo 1
Versione
9 aprile 1961
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo X del medesimo.

Entrata in vigore il 9 aprile 1961