Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 per la esecuzione dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalla mareggiata del 18, 19 e 20 febbraio 1955.
La somma predetta sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500.000.000 nell'esercizio 1955-56, lire 2.500.000.000 nell'eserc. 1956-57, lire 3.500.000.000 nell'esercizio 1957-58 e lire 1.500.000.000 nell'esercizio 1958-59.
E' autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 per la esecuzione dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalla mareggiata del 18, 19 e 20 febbraio 1955.
La somma predetta sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500.000.000 nell'esercizio 1955-56, lire 2.500.000.000 nell'eserc. 1956-57, lire 3.500.000.000 nell'esercizio 1957-58 e lire 1.500.000.000 nell'esercizio 1958-59.