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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 4.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3164/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.2263/2024 pubblicata il 15/10/2024
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Di Parte_1
Stasio
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to Renato Iaselli CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.02.2019, Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo, previo CP_1 riconoscimento dello svolgimento delle mansioni di collaboratrice domestica, con inquadramento secondo il livello B ai sensi del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, la condanna del predetto resistente al pagamento della somma complessiva di euro
16.104,13 a titolo di differenze retributive, con rivalutazione ed interessi. A sostegno della propria domanda l'istante esponeva di essere stata assunta, nel settembre 2009, dal resistente, “all'esito di un preventivo colloquio e successivo patto di lavoro”, deducendo di aver lavorato, alle dipendenze dello stesso, dall'1.09.2009 al
31.03.2010 e, con le medesime pattuizioni, dal 30.09.2010 al
31.08.2014, “senza essere mai inquadrata regolarmente”, svolgendo le mansioni di collaboratrice domestica, inquadrabili con il livello B, secondo il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.
Più specificamente, la ricorrente affermava di aver svolto il proprio lavoro di collaboratrice domestica in forma subordinata, in entrambi i periodi, per cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì, occupandosi di accompagnare, con la propria autovettura,
“pagandone in proprio le spese di carburanti e guasti, il resistente, disabile […] dalla sua abitazione sita in Via Ignazio
Gionti all' ove lavora, rispettando i seguenti orari: Parte_2 alle ore 7,30 da casa al lavoro, alle ore 15,00 dal lavoro a casa, all'uscita dal lavoro il resistente era sempre in ritardo, di mezz'ora la ricorrente giungeva sempre 15 minuti prima ed era costretta ad attenderlo per almeno 45 minuti”. Circa le mansioni svolte, precisava, inoltre, che, “nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, all'uscita dal lavoro lo accompagnava a fare la spesa alimentare, al Famila o presso altri centri commerciali, lo aiutava prendendo i prodotti dagli scaffali, passandoli per la cassa, riponendoli nei sacchetti, caricandoli nella vettura, portandoli in casa e sistemandoli nei mobili, tale attività lavorativa durava in media un'ora e mezza circa”, specificando, poi, che, per dette prestazioni avrebbe percepito un mensile fisso di euro 150,00.
Aggiungeva, poi, che, “nei medesimi giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dopo aver lasciato il ricorrente sul luogo dove lavora,
pag. 2/14 ritornava a casa sua verso le ore 8,30 e sbrigava le mansioni di collaboratrice domestica quali la pulizia generale della casa, lavaggio biancheria, vestiti acquisti medicinali se necessario con disbrigo ricette dal medico di base, preparazione di pranzo e cena, anche per il giorno dopo”, deducendo che ciò sarebbe avvenuto anche nei giorni festivi quali la Vigilia di Natale, il Capodanno o qualsiasi altra festa infrasettimanale, fino alle ore 12,30, e che per tale attività avrebbe percepito una retribuzione di euro 20,00 al giorno.
Deduceva, quindi, di aver percepito, a titolo di retribuzione un fisso mensile di euro 150,00 per accompagnare il tutti i CP_1 giorni al lavoro e fare la spesa ed euro 240,00 mensili per le faccende domestiche nei tre giorni a settimana e festivi infrasettimanali.
La ricorrente, infine, lamentava di non aver mai goduto di ferie e di riposi compensativi per il lavoro prestato durante le festività né fruito di permessi né tantomeno ricevuto le relative indennità; affermava, ancora, di non aver percepito né la tredicesima né la quattordicesima mensilità e neppure le spettanze di fine rapporto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Precisava, inoltre, di non essere mai stata inquadrata né tantomeno regolarizzata ed, ancora, che non sarebbero stati versati i contributi assistenziali e previdenziali, riservandosi di agire nell'opportuna sede.
Concludeva, pertanto, affermando di essere creditrice nei confronti del resistente, della somma complessiva di euro 16.104,13.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il il quale, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta CP_1 prescrizione dei crediti dell'istante; contestata la fondatezza nel merito delle avverse pretese. pag. 3/14 In particolare, parte resistente negava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, deducendo che, a causa della sua invalidità, necessitando di una persona che lo aiutasse nelle faccende di casa, quali il riordinare casa, pulire, stirare, avrebbe assunto la ricorrente “quale persona affidabile”, la quale, tuttavia, avrebbe sin dall'inizio precisato che la sua richiesta di lavoro era temporanea;
per tale ragione, affermava che la stessa ricorrente avrebbe manifestato la volontà di non essere formalmente assunta,
“né voleva firmare alcun contratto al riguardo”. Affermava, inoltre, che la ricorrente avrebbe chiesto di di lavorare 7 ore alla settimana divise in tre giorni con un compenso di euro 8,00 all'ora, deducendo che il rapporto sarebbe iniziato in data 1.10.2009 e che la ricorrente avrebbe, poi, abbandonato il lavoro alla metà del mese di dicembre del 2009 e non a marzo 2010 come allegato.
Il resistente negava, inoltre, che alla ricorrente sarebbe stato chiesto di cucinare, incombenza svolta sempre dalla signora Pt_3
, ed, ancora, che la ricorrente si fosse occupata di
[...] accompagnarlo al lavoro, deducendo, al riguardo, che tale compito era affidato alla signora fino a quando Persona_1 quest'ultima sarebbe venuta meno;
al riguardo, affermava che la ricorrente avrebbe svolto tale mansione solamente a partire dall'1.06.2011 per un periodo limitato.
Aggiungeva che, ad ottobre del 2010, la ricorrente avrebbe telefonato al resistente, “annunciandogli che era stata licenziata dalla fabbrica dove lavorava […] gli chiese se voleva riprenderla come collaboratrice domestica alle stesse condizioni di prima, vale
a dire € 8 all'ora per sette ore settimanali spalmate su tre giorni”
e che egli, avendone necessità, avrebbe acconsentito, proponendole un contratto di lavoro, ma la ricorrente avrebbe rifiutato pag. 4/14 categoricamente, come pure avrebbe rifiutato di essere retribuita con i voucher.
Riferiva, infine, che il rapporto di lavoro domestico si sarebbe interrotto per volontà della ricorrente, la quale, senza preavviso, non si sarebbe presentata al lavoro, né avrebbe più risposto alle telefonate.
Espletata prova per testi, il Tribunale rigettava la domanda, dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto con riferimento al periodo dal settembre 2009 al marzo 2010, e compensava le spese di lite.
Propone appello la sostenendo l'erroneità della Parte_1 sentenza poichè basata su un'erronea interpretazione dei fatti di causa;
in particolare l'appellante rileva che il Giudice non avrebbe correttamente valutato il ricorso e soprattutto il tenore della memoria di costituzione e le deposizioni dei testi citati dal resistente.
Con riferimento alla memoria di costituzione in primo grado la
[...]
evidenzia come il resistente avesse riconosciuto la natura Pt_1 subordinata della prestazione lavorativa senza mai contestarla, per cui il Giudice avrebbe dovuto ritenere pacifici e non bisognevoli di prova sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione era stato/a formulato/a.
La appellante sostiene, poi, che la subordinazione era stata confermata anche dai testi addotti dal resistente, in particolare, che aveva riferito di aver fatto il colloquio di Parte_3 lavoro ad essa e che aveva affermato di Pt_1 Testimone_1
pag. 5/14 sapere che essa lavorava presso l'abitazione del resistente Pt_1 occupandosi di fare le pulizie e di rassettare la casa.
Quanto alle dichiarazioni dei testi da essa addotti la appellante lamenta che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, essi avevano affermato di essere presenti in macchina quando lei accompagnava il resistente ed andavano a fare la spesa e di aver ascoltato le telefonate in cui il resistente le dava disposizioni sul lavoro da svolgere.
La appellante conclude chiedendo la riforma integrale della impugnata sentenza e “per l'effetto accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, dal
30/09/2010 e interrotto definitivamente il 31/08/2014, per l'effetto affermare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal C.C.N.L. di
Ctg. Per lavoro domestico livello “B”, per l'effetto, a) condannare il resistente, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 14.030,56 (al netto delle differenze per il periodo dichiarato prescritto), come specificato nell'allegato prospetto contabile, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
b) in via subordinata, condannare il resistente, al pagamento in favore della ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata dall'Ecc.ma Corte adita. Vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Replica in questo grado il : CP_1
-che vi è acquiescenza in ordine alla prescrizione come riconosciuta dal Tribunale e non contestata dell'appellante,
-che era mancato l'assolvimento dell'onere del lavoratore ex art. 2697 c.c.,
pag. 6/14 -di non aver mai riconosciuto alcun rapporto con la controparte da definirsi come rapporto di lavoro subordinato nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato, specificando piuttosto i comportamenti liberi e non sempre consoni ad una subordinazione da parte dell'odierna appellante,
-che il Tribunale correttamente aveva precisato che “l'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro, secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è rimasto, in ogni caso, del tutto indimostrato”,
-che non consentiva di giungere a conclusione diversa neppure la memoria di costituzione, confondendo l'appellante la contestazione sulle pretese della ricorrente, non negando il rapporto ma le sue caratteristiche come pretese in ricorso, con il riconoscimento delle avverse tesi,
-che anche la teste aveva confermato la saltuarietà Parte_3 ed occasionalità del lavoro, aveva negato che la ricorrente preparasse i pasti quotidianamente, facesse la spesa o altre commissioni, lavorasse nei giorni festivi (circostanze confermate anche dal teste ), Testimone_1
-che l'attività di accompagnamento non poteva definirsi un'attività di lavoro subordinato in quanto l'appellante svolgeva già detta attività per conto proprio “accompagnando altri ragazzi a scuola” ed era discontinua, saltuaria, imprecisa,
-che entrambi i testi indicati dall'odierna appellante, suoi figli, avevano reso deposizioni palesemente compiacenti.
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_2 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza del pag. 7/14 4.12.2025 svoltasi in trattazione scritta, acquisite le note, la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
In primo luogo il Collegio rileva che la appellante non ha attinto con alcuna censura la statuizione di primo grado in ordine alla dichiarata prescrizione per le pretese relative al periodo dall'1.9.2009 al marzo 2010 (primo periodo di lavoro) con conseguente passaggio in giudicato della sentenza in parte qua.
Quanto alle contestazioni in ordine al rigetto delle pretese di cui al secondo periodo (dal 30.9.2010 al 31.8.2014) l'appello è infondato avendo il Tribunale fatto buon governo delle regole in materia di onere probatorio in capo al lavoratore che pretende il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con la conseguente condanna al pagamento di pretese retributive.
La appellante in primo grado sosteneva di aver lavorato alle dipendenze dell'appellato, nel periodo indicato, occupandosi di accompagnarlo da casa al lavoro alle ore 7.30 e riaccompagnarlo dal lavoro a casa alle ore 15, di aver (nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì) eseguito le pulizie e cucinato nella abitazione del dalle 8.30 alle 12.30 e di averlo (sempre nei medesimi giorni CP_1 di lunedì, mercoledì e venerdì) accompagnato, dopo averlo prelevato sul posto di lavoro, a fare la spesa al supermercato. Riferiva la ricorrente di aver percepito la somma mensile di euro 150,00 per le mansioni di “taxi” e la somma di euro 20,00 al giorno per le attività di pulizia/cucina.
Ai fini della riconduzione della fattispecie concreta nell'alveo di quella legale tipica invocata deve verificarsi la sussistenza o meno degli indici rilevatori del vincolo di subordinazione.
In proposito, va osservato che, secondo l'insegnamento reso in materia dalla Corte di Cassazione, l'elemento essenziale e discretivo che caratterizza e connota il rapporto di lavoro pag. 8/14 subordinato è costituito dalla soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro da ricercarsi nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
La Suprema Corte, infatti, all'uopo statuisce che schema normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato…>> (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 1095/2023; Cass. civ., Sez. lav., 27/9/2019, n. 24154; Cass. n. 448/2018; Cass. 27/2/2007 n.
4500).
Con specifico riguardo al potere direttivo del datore di lavoro al quale è assoggettato il lavoratore, va rilevato che esso non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa mentre il potere organizzativo, a sua volta, non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve sostanziarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass.
2/5/2012 n. 6643).
Solo nell'ipotesi in cui l'assoggettamento del lavoratore a siffatte prerogative datoriali non sia agevolmente verificabile ed apprezzabile può farsi riferimento ad ulteriori indici di natura sussidiaria che, pur non avendo valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, rappresentano, tuttavia, indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della pag. 9/14 subordinazione qualora siano stati oggetto di una valutazione complessiva e globale (ex plurimis, Cass. civ., sez. lav.,
27.9.2019, n.24154; Cass. n.7171/2003; Cass. n.7796/1993; Cass.
n.4131/1984); essi sono, a titolo esemplificativo, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
In merito, la Suprema Corte ha sottolineato che subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale>> (Cass. n. 7024/2015).
Si rimarca che i suddetti criteri in quanto individuanti elementi sussidiari con un rilievo distintivo soltanto complementare e secondario, devono, comunque, considerarsi privi di un autonomo valore decisivo, in quanto indiziari rispetto all'unico elemento avente valore determinante, rappresentato dalla dimostrazione in ordine all'assoggettamento personale del lavoratore che si traduce a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell'operare secondo orari di lavoro indicati dal datore di lavoro, nei locali aziendali e con strumenti messi a disposizione da questi, nello svolgere tutte le attività secondo le direttive impartite dalla parte datoriale, nel dover richiedere permessi, nel dover comunicare assenze e malattie, nel dover fruire di periodi di ferie indicati dal datore di lavoro il quale, in sostanza, determina tempi e modi della prestazione.
pag. 10/14 E', dunque, sul lavoratore che intende rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che incombe l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (ex multis, Cass. n. 11937/2009).
Ciò posto, con riguardo al caso di specie, si osserva come la
[...]
non abbia fornito adeguata prova né in merito Pt_1 all'indefettibile requisito della eterodirezione, né con riguardo agli ulteriori indici sopra richiamati.
Ciò premesso in relazione al periodo ancora oggetto di causa nulla di sintomatico e specifico è emerso nel corso del giudizio di primo grado pur volendo analizzare il contenuto della memoria di costituzione del resistente e le dichiarazioni testimoniali dei due testi addotti dal . CP_1
Quanto al (secondo) periodo nella memoria di costituzione il CP_1 si era limitato a riferire che dal giugno 2011 la ricorrente aveva svolto le mansioni di “taxi” per un compenso mensile di euro 150,00.
In ordine alle allegate mansioni di colf nella memoria vi era, al contrario, la negazione delle allegazioni avendo il resistente riferito che ad ottobre 2010 era stata la ricorrente a chiedergli di riprendere a lavorare ma che aveva rifiutato l'assunzione (proposta anche mediante voucher) in quanto percepiva l'indennità di disoccupazione dall'Inps e non voleva perdere tutti gli altri benefici che scaturivano dallo status di disoccupata.
È evidente, quindi, come non vi sia alcuna ammissione in ordine alle ulteriori e diverse mansioni di pulizia/cucina riferite in ricorso né il periodo dichiarato coincide con quello riferito dalla Pt_1 che fa risalire l'inizio del secondo periodo al settembre 2010.
Tali ammissioni non sono per nulla idonee a ritenere non contestate le allegazioni contenute in ricorso, ed in relazione alle mansioni di “taxi” configurano esclusivamente l'ammissione di una prestazione pag. 11/14 saltuaria, occasionale, non esclusiva, ben lontana dall'assurgere ad un rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alle invocate dichiarazioni dei due testi di parte resistente il Collegio rileva come dalle stesse non emerga alcun elemento sufficiente a riempire di contenuto il (manchevole) onere probatorio gravante sulla lavoratrice.
La teste (all'epoca compagna del ha reso Pt_3 CP_1 dichiarazioni perfettamente conformi a quanto già riferito dal resistente nella memoria di comparsa e testè analizzate quanto alla rilevanza probatoria;
il teste ha riferito molte Tes_1 circostanze de relato, ha riferito scarni elementi valutativi, la testimonianza è generica, lacunosa e parziale atteso che il teste ha riferito espressamente che “personalmente non l'ho mai vista svolgere suddette attività”.
Come in parte già evidenziato dal Giudice di primo grado dalle deposizioni non emergono, altresì, elementi idonei ad individuare il numero di giorni di lavoro settimanale né lo svolgimento di lavoro nei giorni festivi, né elementi in ordine alla retribuzione.
Quanto alle testimonianze dei figli della pur volendo Pt_1 ignorare la scarsa attendibilità atteso il rapporto di stretta parentela, deve rilevarsi che quanto al la testimonianza CP_3 fornisce elementi di diretta percezione solo in relazione alla attività di taxi svolta dalla madre rispetto alla quale si è detto c'è (parziale, quanto alla durata) ammissione del ma carenza CP_1 dei requisiti della subordinazione, mentre nulla di specifico il figlio ha riferito sulle mansioni di pulizia avendo dichiarato che
“è capitato raramente che entrassi in casa del resistente, in qualche occasione l'ho aiutata a portare qualche peso in casa del resistente come cassette dell'acqua”; la teste non ha mai Tes_2 assistito allo svolgimento di mansioni da parte della madre presso l'abitazione del , si è limitata a riferire di aver ascoltato CP_1
pag. 12/14 alcune telefonate e ha dichiarato confusamente ed in contrasto che
“più volte ho accompagnato mia madre a casa del sig. e la CP_1 casa era in condizioni oscene. C'erano feci ovunque” salvo poi riferire “specifico che in tali circostanze mi trovavo con mia madre al ritorno perché accompagnavo mia madre per effettuare commissioni”. Ambedue i figli hanno reso peraltro -con incidenza sulla attendibilità- dichiarazioni eccedenti le allegazioni in ricorso, il ha dichiarato che la madre lavorava tutti i CP_3 giorni presso l'abitazione del (mentre lei stesse allegava CP_1 solo i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì), la ha Tes_2 collocato l'inizio dell'attività lavorativa della madre addirittura nel 2007 (ben due anni prima di quanto allegato).
In conclusione le prove allegate e offerte in giudizio correttamente sono state ritenute dal Tribunale del tutto insufficienti a fondare le pretese della odierna appellante.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n.
228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
pag. 13/14 La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 2.906,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis
D.P.R. n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 4.12.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 4.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3164/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.2263/2024 pubblicata il 15/10/2024
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Di Parte_1
Stasio
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to Renato Iaselli CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.02.2019, Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo, previo CP_1 riconoscimento dello svolgimento delle mansioni di collaboratrice domestica, con inquadramento secondo il livello B ai sensi del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, la condanna del predetto resistente al pagamento della somma complessiva di euro
16.104,13 a titolo di differenze retributive, con rivalutazione ed interessi. A sostegno della propria domanda l'istante esponeva di essere stata assunta, nel settembre 2009, dal resistente, “all'esito di un preventivo colloquio e successivo patto di lavoro”, deducendo di aver lavorato, alle dipendenze dello stesso, dall'1.09.2009 al
31.03.2010 e, con le medesime pattuizioni, dal 30.09.2010 al
31.08.2014, “senza essere mai inquadrata regolarmente”, svolgendo le mansioni di collaboratrice domestica, inquadrabili con il livello B, secondo il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.
Più specificamente, la ricorrente affermava di aver svolto il proprio lavoro di collaboratrice domestica in forma subordinata, in entrambi i periodi, per cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì, occupandosi di accompagnare, con la propria autovettura,
“pagandone in proprio le spese di carburanti e guasti, il resistente, disabile […] dalla sua abitazione sita in Via Ignazio
Gionti all' ove lavora, rispettando i seguenti orari: Parte_2 alle ore 7,30 da casa al lavoro, alle ore 15,00 dal lavoro a casa, all'uscita dal lavoro il resistente era sempre in ritardo, di mezz'ora la ricorrente giungeva sempre 15 minuti prima ed era costretta ad attenderlo per almeno 45 minuti”. Circa le mansioni svolte, precisava, inoltre, che, “nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, all'uscita dal lavoro lo accompagnava a fare la spesa alimentare, al Famila o presso altri centri commerciali, lo aiutava prendendo i prodotti dagli scaffali, passandoli per la cassa, riponendoli nei sacchetti, caricandoli nella vettura, portandoli in casa e sistemandoli nei mobili, tale attività lavorativa durava in media un'ora e mezza circa”, specificando, poi, che, per dette prestazioni avrebbe percepito un mensile fisso di euro 150,00.
Aggiungeva, poi, che, “nei medesimi giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dopo aver lasciato il ricorrente sul luogo dove lavora,
pag. 2/14 ritornava a casa sua verso le ore 8,30 e sbrigava le mansioni di collaboratrice domestica quali la pulizia generale della casa, lavaggio biancheria, vestiti acquisti medicinali se necessario con disbrigo ricette dal medico di base, preparazione di pranzo e cena, anche per il giorno dopo”, deducendo che ciò sarebbe avvenuto anche nei giorni festivi quali la Vigilia di Natale, il Capodanno o qualsiasi altra festa infrasettimanale, fino alle ore 12,30, e che per tale attività avrebbe percepito una retribuzione di euro 20,00 al giorno.
Deduceva, quindi, di aver percepito, a titolo di retribuzione un fisso mensile di euro 150,00 per accompagnare il tutti i CP_1 giorni al lavoro e fare la spesa ed euro 240,00 mensili per le faccende domestiche nei tre giorni a settimana e festivi infrasettimanali.
La ricorrente, infine, lamentava di non aver mai goduto di ferie e di riposi compensativi per il lavoro prestato durante le festività né fruito di permessi né tantomeno ricevuto le relative indennità; affermava, ancora, di non aver percepito né la tredicesima né la quattordicesima mensilità e neppure le spettanze di fine rapporto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Precisava, inoltre, di non essere mai stata inquadrata né tantomeno regolarizzata ed, ancora, che non sarebbero stati versati i contributi assistenziali e previdenziali, riservandosi di agire nell'opportuna sede.
Concludeva, pertanto, affermando di essere creditrice nei confronti del resistente, della somma complessiva di euro 16.104,13.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il il quale, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta CP_1 prescrizione dei crediti dell'istante; contestata la fondatezza nel merito delle avverse pretese. pag. 3/14 In particolare, parte resistente negava la ricostruzione offerta dalla ricorrente, deducendo che, a causa della sua invalidità, necessitando di una persona che lo aiutasse nelle faccende di casa, quali il riordinare casa, pulire, stirare, avrebbe assunto la ricorrente “quale persona affidabile”, la quale, tuttavia, avrebbe sin dall'inizio precisato che la sua richiesta di lavoro era temporanea;
per tale ragione, affermava che la stessa ricorrente avrebbe manifestato la volontà di non essere formalmente assunta,
“né voleva firmare alcun contratto al riguardo”. Affermava, inoltre, che la ricorrente avrebbe chiesto di di lavorare 7 ore alla settimana divise in tre giorni con un compenso di euro 8,00 all'ora, deducendo che il rapporto sarebbe iniziato in data 1.10.2009 e che la ricorrente avrebbe, poi, abbandonato il lavoro alla metà del mese di dicembre del 2009 e non a marzo 2010 come allegato.
Il resistente negava, inoltre, che alla ricorrente sarebbe stato chiesto di cucinare, incombenza svolta sempre dalla signora Pt_3
, ed, ancora, che la ricorrente si fosse occupata di
[...] accompagnarlo al lavoro, deducendo, al riguardo, che tale compito era affidato alla signora fino a quando Persona_1 quest'ultima sarebbe venuta meno;
al riguardo, affermava che la ricorrente avrebbe svolto tale mansione solamente a partire dall'1.06.2011 per un periodo limitato.
Aggiungeva che, ad ottobre del 2010, la ricorrente avrebbe telefonato al resistente, “annunciandogli che era stata licenziata dalla fabbrica dove lavorava […] gli chiese se voleva riprenderla come collaboratrice domestica alle stesse condizioni di prima, vale
a dire € 8 all'ora per sette ore settimanali spalmate su tre giorni”
e che egli, avendone necessità, avrebbe acconsentito, proponendole un contratto di lavoro, ma la ricorrente avrebbe rifiutato pag. 4/14 categoricamente, come pure avrebbe rifiutato di essere retribuita con i voucher.
Riferiva, infine, che il rapporto di lavoro domestico si sarebbe interrotto per volontà della ricorrente, la quale, senza preavviso, non si sarebbe presentata al lavoro, né avrebbe più risposto alle telefonate.
Espletata prova per testi, il Tribunale rigettava la domanda, dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto con riferimento al periodo dal settembre 2009 al marzo 2010, e compensava le spese di lite.
Propone appello la sostenendo l'erroneità della Parte_1 sentenza poichè basata su un'erronea interpretazione dei fatti di causa;
in particolare l'appellante rileva che il Giudice non avrebbe correttamente valutato il ricorso e soprattutto il tenore della memoria di costituzione e le deposizioni dei testi citati dal resistente.
Con riferimento alla memoria di costituzione in primo grado la
[...]
evidenzia come il resistente avesse riconosciuto la natura Pt_1 subordinata della prestazione lavorativa senza mai contestarla, per cui il Giudice avrebbe dovuto ritenere pacifici e non bisognevoli di prova sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione era stato/a formulato/a.
La appellante sostiene, poi, che la subordinazione era stata confermata anche dai testi addotti dal resistente, in particolare, che aveva riferito di aver fatto il colloquio di Parte_3 lavoro ad essa e che aveva affermato di Pt_1 Testimone_1
pag. 5/14 sapere che essa lavorava presso l'abitazione del resistente Pt_1 occupandosi di fare le pulizie e di rassettare la casa.
Quanto alle dichiarazioni dei testi da essa addotti la appellante lamenta che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, essi avevano affermato di essere presenti in macchina quando lei accompagnava il resistente ed andavano a fare la spesa e di aver ascoltato le telefonate in cui il resistente le dava disposizioni sul lavoro da svolgere.
La appellante conclude chiedendo la riforma integrale della impugnata sentenza e “per l'effetto accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, dal
30/09/2010 e interrotto definitivamente il 31/08/2014, per l'effetto affermare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal C.C.N.L. di
Ctg. Per lavoro domestico livello “B”, per l'effetto, a) condannare il resistente, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 14.030,56 (al netto delle differenze per il periodo dichiarato prescritto), come specificato nell'allegato prospetto contabile, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
b) in via subordinata, condannare il resistente, al pagamento in favore della ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata dall'Ecc.ma Corte adita. Vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Replica in questo grado il : CP_1
-che vi è acquiescenza in ordine alla prescrizione come riconosciuta dal Tribunale e non contestata dell'appellante,
-che era mancato l'assolvimento dell'onere del lavoratore ex art. 2697 c.c.,
pag. 6/14 -di non aver mai riconosciuto alcun rapporto con la controparte da definirsi come rapporto di lavoro subordinato nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato, specificando piuttosto i comportamenti liberi e non sempre consoni ad una subordinazione da parte dell'odierna appellante,
-che il Tribunale correttamente aveva precisato che “l'assunto attoreo in ordine alla prestazione del lavoro, secondo le modalità descritte nel ricorso, negli orari e giorni ivi indicati è rimasto, in ogni caso, del tutto indimostrato”,
-che non consentiva di giungere a conclusione diversa neppure la memoria di costituzione, confondendo l'appellante la contestazione sulle pretese della ricorrente, non negando il rapporto ma le sue caratteristiche come pretese in ricorso, con il riconoscimento delle avverse tesi,
-che anche la teste aveva confermato la saltuarietà Parte_3 ed occasionalità del lavoro, aveva negato che la ricorrente preparasse i pasti quotidianamente, facesse la spesa o altre commissioni, lavorasse nei giorni festivi (circostanze confermate anche dal teste ), Testimone_1
-che l'attività di accompagnamento non poteva definirsi un'attività di lavoro subordinato in quanto l'appellante svolgeva già detta attività per conto proprio “accompagnando altri ragazzi a scuola” ed era discontinua, saltuaria, imprecisa,
-che entrambi i testi indicati dall'odierna appellante, suoi figli, avevano reso deposizioni palesemente compiacenti.
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed CP_2 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza del pag. 7/14 4.12.2025 svoltasi in trattazione scritta, acquisite le note, la
Corte ha riservato la causa in decisione.
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In primo luogo il Collegio rileva che la appellante non ha attinto con alcuna censura la statuizione di primo grado in ordine alla dichiarata prescrizione per le pretese relative al periodo dall'1.9.2009 al marzo 2010 (primo periodo di lavoro) con conseguente passaggio in giudicato della sentenza in parte qua.
Quanto alle contestazioni in ordine al rigetto delle pretese di cui al secondo periodo (dal 30.9.2010 al 31.8.2014) l'appello è infondato avendo il Tribunale fatto buon governo delle regole in materia di onere probatorio in capo al lavoratore che pretende il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con la conseguente condanna al pagamento di pretese retributive.
La appellante in primo grado sosteneva di aver lavorato alle dipendenze dell'appellato, nel periodo indicato, occupandosi di accompagnarlo da casa al lavoro alle ore 7.30 e riaccompagnarlo dal lavoro a casa alle ore 15, di aver (nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì) eseguito le pulizie e cucinato nella abitazione del dalle 8.30 alle 12.30 e di averlo (sempre nei medesimi giorni CP_1 di lunedì, mercoledì e venerdì) accompagnato, dopo averlo prelevato sul posto di lavoro, a fare la spesa al supermercato. Riferiva la ricorrente di aver percepito la somma mensile di euro 150,00 per le mansioni di “taxi” e la somma di euro 20,00 al giorno per le attività di pulizia/cucina.
Ai fini della riconduzione della fattispecie concreta nell'alveo di quella legale tipica invocata deve verificarsi la sussistenza o meno degli indici rilevatori del vincolo di subordinazione.
In proposito, va osservato che, secondo l'insegnamento reso in materia dalla Corte di Cassazione, l'elemento essenziale e discretivo che caratterizza e connota il rapporto di lavoro pag. 8/14 subordinato è costituito dalla soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro da ricercarsi nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
La Suprema Corte, infatti, all'uopo statuisce che schema normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato…>> (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 1095/2023; Cass. civ., Sez. lav., 27/9/2019, n. 24154; Cass. n. 448/2018; Cass. 27/2/2007 n.
4500).
Con specifico riguardo al potere direttivo del datore di lavoro al quale è assoggettato il lavoratore, va rilevato che esso non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa mentre il potere organizzativo, a sua volta, non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve sostanziarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass.
2/5/2012 n. 6643).
Solo nell'ipotesi in cui l'assoggettamento del lavoratore a siffatte prerogative datoriali non sia agevolmente verificabile ed apprezzabile può farsi riferimento ad ulteriori indici di natura sussidiaria che, pur non avendo valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, rappresentano, tuttavia, indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della pag. 9/14 subordinazione qualora siano stati oggetto di una valutazione complessiva e globale (ex plurimis, Cass. civ., sez. lav.,
27.9.2019, n.24154; Cass. n.7171/2003; Cass. n.7796/1993; Cass.
n.4131/1984); essi sono, a titolo esemplificativo, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
In merito, la Suprema Corte ha sottolineato che subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale>> (Cass. n. 7024/2015).
Si rimarca che i suddetti criteri in quanto individuanti elementi sussidiari con un rilievo distintivo soltanto complementare e secondario, devono, comunque, considerarsi privi di un autonomo valore decisivo, in quanto indiziari rispetto all'unico elemento avente valore determinante, rappresentato dalla dimostrazione in ordine all'assoggettamento personale del lavoratore che si traduce a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell'operare secondo orari di lavoro indicati dal datore di lavoro, nei locali aziendali e con strumenti messi a disposizione da questi, nello svolgere tutte le attività secondo le direttive impartite dalla parte datoriale, nel dover richiedere permessi, nel dover comunicare assenze e malattie, nel dover fruire di periodi di ferie indicati dal datore di lavoro il quale, in sostanza, determina tempi e modi della prestazione.
pag. 10/14 E', dunque, sul lavoratore che intende rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che incombe l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (ex multis, Cass. n. 11937/2009).
Ciò posto, con riguardo al caso di specie, si osserva come la
[...]
non abbia fornito adeguata prova né in merito Pt_1 all'indefettibile requisito della eterodirezione, né con riguardo agli ulteriori indici sopra richiamati.
Ciò premesso in relazione al periodo ancora oggetto di causa nulla di sintomatico e specifico è emerso nel corso del giudizio di primo grado pur volendo analizzare il contenuto della memoria di costituzione del resistente e le dichiarazioni testimoniali dei due testi addotti dal . CP_1
Quanto al (secondo) periodo nella memoria di costituzione il CP_1 si era limitato a riferire che dal giugno 2011 la ricorrente aveva svolto le mansioni di “taxi” per un compenso mensile di euro 150,00.
In ordine alle allegate mansioni di colf nella memoria vi era, al contrario, la negazione delle allegazioni avendo il resistente riferito che ad ottobre 2010 era stata la ricorrente a chiedergli di riprendere a lavorare ma che aveva rifiutato l'assunzione (proposta anche mediante voucher) in quanto percepiva l'indennità di disoccupazione dall'Inps e non voleva perdere tutti gli altri benefici che scaturivano dallo status di disoccupata.
È evidente, quindi, come non vi sia alcuna ammissione in ordine alle ulteriori e diverse mansioni di pulizia/cucina riferite in ricorso né il periodo dichiarato coincide con quello riferito dalla Pt_1 che fa risalire l'inizio del secondo periodo al settembre 2010.
Tali ammissioni non sono per nulla idonee a ritenere non contestate le allegazioni contenute in ricorso, ed in relazione alle mansioni di “taxi” configurano esclusivamente l'ammissione di una prestazione pag. 11/14 saltuaria, occasionale, non esclusiva, ben lontana dall'assurgere ad un rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alle invocate dichiarazioni dei due testi di parte resistente il Collegio rileva come dalle stesse non emerga alcun elemento sufficiente a riempire di contenuto il (manchevole) onere probatorio gravante sulla lavoratrice.
La teste (all'epoca compagna del ha reso Pt_3 CP_1 dichiarazioni perfettamente conformi a quanto già riferito dal resistente nella memoria di comparsa e testè analizzate quanto alla rilevanza probatoria;
il teste ha riferito molte Tes_1 circostanze de relato, ha riferito scarni elementi valutativi, la testimonianza è generica, lacunosa e parziale atteso che il teste ha riferito espressamente che “personalmente non l'ho mai vista svolgere suddette attività”.
Come in parte già evidenziato dal Giudice di primo grado dalle deposizioni non emergono, altresì, elementi idonei ad individuare il numero di giorni di lavoro settimanale né lo svolgimento di lavoro nei giorni festivi, né elementi in ordine alla retribuzione.
Quanto alle testimonianze dei figli della pur volendo Pt_1 ignorare la scarsa attendibilità atteso il rapporto di stretta parentela, deve rilevarsi che quanto al la testimonianza CP_3 fornisce elementi di diretta percezione solo in relazione alla attività di taxi svolta dalla madre rispetto alla quale si è detto c'è (parziale, quanto alla durata) ammissione del ma carenza CP_1 dei requisiti della subordinazione, mentre nulla di specifico il figlio ha riferito sulle mansioni di pulizia avendo dichiarato che
“è capitato raramente che entrassi in casa del resistente, in qualche occasione l'ho aiutata a portare qualche peso in casa del resistente come cassette dell'acqua”; la teste non ha mai Tes_2 assistito allo svolgimento di mansioni da parte della madre presso l'abitazione del , si è limitata a riferire di aver ascoltato CP_1
pag. 12/14 alcune telefonate e ha dichiarato confusamente ed in contrasto che
“più volte ho accompagnato mia madre a casa del sig. e la CP_1 casa era in condizioni oscene. C'erano feci ovunque” salvo poi riferire “specifico che in tali circostanze mi trovavo con mia madre al ritorno perché accompagnavo mia madre per effettuare commissioni”. Ambedue i figli hanno reso peraltro -con incidenza sulla attendibilità- dichiarazioni eccedenti le allegazioni in ricorso, il ha dichiarato che la madre lavorava tutti i CP_3 giorni presso l'abitazione del (mentre lei stesse allegava CP_1 solo i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì), la ha Tes_2 collocato l'inizio dell'attività lavorativa della madre addirittura nel 2007 (ben due anni prima di quanto allegato).
In conclusione le prove allegate e offerte in giudizio correttamente sono state ritenute dal Tribunale del tutto insufficienti a fondare le pretese della odierna appellante.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n.
228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
pag. 13/14 La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 2.906,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis
D.P.R. n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 4.12.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 14/14