Articolo 9 della Legge 26 gennaio 1980, n. 16
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 febbraio 1980
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Versione
4 maggio 1985
Art. 9.
Le esenzioni ed agevolazioni previste dall' articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718 , e dall' articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066 , vengono ripristinate a decorrere dal 1 gennaio 1974. Gli indennizzi di cui alla presente legge sono altresi' esenti dall'imposta di successione, di bollo e di registro e non concorrono nella determinazione dell'imposta globale.
Le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 601 , si applicano anche al reddito dei fabbricati e degli altri beni realizzati con gli indennizzi e con i mutui di cui alla presente legge.
Il pagamento delle integrazioni e degli indennizzi, Per la parte da corrispondersi in titoli di credito, viene effettuato mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace o di accordi connessi con il detto Trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri", la cui emissione anche in piu' quote e autorizzata alla pari con ammortamento fino a quindici anni, a decorrere dal 1 gennaio 1984.
La quota da pagare in titoli e' arrotondata per difetto a L.
100.000. Il prestito e' iscritto al gran libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro e il servizio del debito pubblico, nonche' tutti i privilegi e le facilitazioni concessi ai titolari ed alle rendite di debito pubblico.
I titoli ed i relativi interessi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, non possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c); ad essi si applicano, altresi', le esenzioni previste dall' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .
((Il Ministro del tesoro stabilira', con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalita' relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico.
Stabilira' altresi', con decreto da emanare entro il 30 giugno 1985, il piano e le modalita' di ammortamento.
Il tasso di interesse non potra' essere inferiore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto)) .
I titoli concorrono a formare le percentuali d'obbligo degli investimenti delle aziende di credito previste dalle norme o disposizioni vigenti e da quelle che saranno emanate in materia.
Sono altresi' esenti da qualsiasi tassa ed imposta presente e futura i contratti, le cessioni di credito e gli interessi sui mutui concessi dagli istituti di credito ai sensi della presente legge.
Entrata in vigore il 4 maggio 1985
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