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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/07/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2697/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
lett.te dom.to presso lo studio dell'avv. SOMMA CATELLO MASSIMO che lo rapp.ta Parte_1 e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
CP_
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO con cui elett.te domicilia, giusta procura in atti n persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. ERIK FURNO Controparte_2 con cui elett.te domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza in data 10/2/21, accolta il 12.03.2021, esponeva CP_ che in data 31/08/2022 riceveva da parte della sede di Castellammare di Stabia provvedimento di revoca del Rdc recante la seguente motivazione “Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159/2013)”; CP_ vista la revoca da parte dell' , e ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la revoca, adiva questo giudice CP_ per accertare e dichiarare l'infondatezza del provvedimento dell di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, e per l'effetto, accertare il suo diritto al godimento del reddito di Cittadinanza fino al 31/12/2023 o, in via subordinata accertare e dichiarare il ripristino dei pagamenti del reddito di cittadinanza con il pedissequo annullamento della richiesta di restituzione somme dell'importo di € 7.691,54; con vittoria di spese. CP_ L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso nei suoi confronti, eccependo che il controllo competeva al comune, con vittoria di spese. Si costituiva anche il chiedendo dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva Controparte_2 e in subordine il rigetto del ricorso. All'odierna udienza cartolare, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il procedimento veniva deciso con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 2 della legge 26/19, istitutiva del reddito di cittadinanza, prevede: Art. 2 – Beneficiari. Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, e requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, di specifici requisiti reddituali e patrimoniali. Dall'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019 e dall'art. 7, comma 15 emerge inoltre che l'amministrazione comunale è deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione (art 7 comma 4); CP_ tuttavia, tale verifica viene compiuta per conto dell , che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione (7 comma 3) e di sospensione del beneficio in questione (7 comma 4-quater). CP_ Infatti, è all che compete la verifica preventiva e tempestiva dei “dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici (art 7 comma 4-ter). Pertanto, nei confronti del soggetto richiedente il reddito di cittadinanza unico soggetto legittimato passivo è CP_ l . CP_ Motivo della revoca è stata la segnalazione da parte del comune all di una discordanza tra quanto emergeva dalla DSU e dai registri anagrafici. Il ricorrente ha allegato che la discordanza tra il nucleo familiare indicato in DSU e quello risultante dai registri anagrafici del comune dipendeva dal fatto che “il nucleo familiare anagrafico del sig. all'atto della Parte_1 presentazione della DSU, comprendeva, oltre al sig. , il sig. (padre del Parte_1 Controparte_3 ricorrente), la sig.ra (madre del ricorrente) e la sig. (sorella del ricorrente) Persona_1 Controparte_4 con i suoi due bambini e (nipoti del ricorrente); che la sig. , Persona_2 Per_3 Controparte_4 risultava essere coniugata con il sig. , il quale era ed ha una residenza diversa dal quella Parte_2 del nucleo familiare del coniuge;
che ai fini Isee la sig.ra con i suoi due bambini, di comune Controparte_4 accordo con il coniuge, sceglieva così come consentito dall'art. 3 comma 2 del DPCM 159/2013, la residenza del coniuge come domiciliazione del nucleo familiare e pertanto gli stessi vennero esclusi a seguito di nuova dichiarazione Isee dal nucleo familiare del sig. , avendo la sig. Parte_1 Controparte_4 presentato Isee con il coniuge tal Per_2
Secondo l'art. 5 della legge istitutiva, “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In base a detta norma (art. 3 comma 2 del DPCM 159/2013) “i coniugi che hanno diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare”.
CP_ Lo stesso nella memoria difensiva rilevava che “tale discordanza risulta essere solo “apparente”, in quanto espressamente prevista dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013; la mancata coincidenza tra il nucleo familiare e la famiglia anagrafica e, dunque, esenta ricorrente dall'indicare nella propria DSU, la figlia ed i minori CP_4
e , ancorché con lui formalmente residenti”. Per_3 Per_2 Pertanto il ricorso va accolto. E' invero evidente che non sussisteva alcun motivo per la revoca del reddito di cittadinanza e che pertanto va confermato il diritto del ricorrente a goderne fino alla data finale prevista, e il provvedimento di indebito va annullato.
CP_ Le spese processuali seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di unico legittimato passivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1CP_ ricorso del 08/05/2024 nei confronti dell , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
2. accoglie il ricorso e dichiara il diritto di ad avere il reddito di cittadinanza per il Parte_1 periodo riconosciuto;
3. dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione somme dell'importo di € 7.691,54; CP_
4. pone le spese di lite a carico di che liquida in € 1.800, con attribuzione, oltre iva cpa e spese generali come per legge.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2697/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
lett.te dom.to presso lo studio dell'avv. SOMMA CATELLO MASSIMO che lo rapp.ta Parte_1 e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
CP_
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO con cui elett.te domicilia, giusta procura in atti n persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. ERIK FURNO Controparte_2 con cui elett.te domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: revoca reddito di cittadinanza CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza in data 10/2/21, accolta il 12.03.2021, esponeva CP_ che in data 31/08/2022 riceveva da parte della sede di Castellammare di Stabia provvedimento di revoca del Rdc recante la seguente motivazione “Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159/2013)”; CP_ vista la revoca da parte dell' , e ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la revoca, adiva questo giudice CP_ per accertare e dichiarare l'infondatezza del provvedimento dell di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, e per l'effetto, accertare il suo diritto al godimento del reddito di Cittadinanza fino al 31/12/2023 o, in via subordinata accertare e dichiarare il ripristino dei pagamenti del reddito di cittadinanza con il pedissequo annullamento della richiesta di restituzione somme dell'importo di € 7.691,54; con vittoria di spese. CP_ L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso nei suoi confronti, eccependo che il controllo competeva al comune, con vittoria di spese. Si costituiva anche il chiedendo dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva Controparte_2 e in subordine il rigetto del ricorso. All'odierna udienza cartolare, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il procedimento veniva deciso con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 2 della legge 26/19, istitutiva del reddito di cittadinanza, prevede: Art. 2 – Beneficiari. Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, e requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, di specifici requisiti reddituali e patrimoniali. Dall'art. 5, commi 3 e 4, d.l. n. 4/2019 e dall'art. 7, comma 15 emerge inoltre che l'amministrazione comunale è deputata alle verifiche della sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione (art 7 comma 4); CP_ tuttavia, tale verifica viene compiuta per conto dell , che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione (7 comma 3) e di sospensione del beneficio in questione (7 comma 4-quater). CP_ Infatti, è all che compete la verifica preventiva e tempestiva dei “dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda”, con facoltà di comunicare tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici (art 7 comma 4-ter). Pertanto, nei confronti del soggetto richiedente il reddito di cittadinanza unico soggetto legittimato passivo è CP_ l . CP_ Motivo della revoca è stata la segnalazione da parte del comune all di una discordanza tra quanto emergeva dalla DSU e dai registri anagrafici. Il ricorrente ha allegato che la discordanza tra il nucleo familiare indicato in DSU e quello risultante dai registri anagrafici del comune dipendeva dal fatto che “il nucleo familiare anagrafico del sig. all'atto della Parte_1 presentazione della DSU, comprendeva, oltre al sig. , il sig. (padre del Parte_1 Controparte_3 ricorrente), la sig.ra (madre del ricorrente) e la sig. (sorella del ricorrente) Persona_1 Controparte_4 con i suoi due bambini e (nipoti del ricorrente); che la sig. , Persona_2 Per_3 Controparte_4 risultava essere coniugata con il sig. , il quale era ed ha una residenza diversa dal quella Parte_2 del nucleo familiare del coniuge;
che ai fini Isee la sig.ra con i suoi due bambini, di comune Controparte_4 accordo con il coniuge, sceglieva così come consentito dall'art. 3 comma 2 del DPCM 159/2013, la residenza del coniuge come domiciliazione del nucleo familiare e pertanto gli stessi vennero esclusi a seguito di nuova dichiarazione Isee dal nucleo familiare del sig. , avendo la sig. Parte_1 Controparte_4 presentato Isee con il coniuge tal Per_2
Secondo l'art. 5 della legge istitutiva, “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In base a detta norma (art. 3 comma 2 del DPCM 159/2013) “i coniugi che hanno diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare”.
CP_ Lo stesso nella memoria difensiva rilevava che “tale discordanza risulta essere solo “apparente”, in quanto espressamente prevista dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013; la mancata coincidenza tra il nucleo familiare e la famiglia anagrafica e, dunque, esenta ricorrente dall'indicare nella propria DSU, la figlia ed i minori CP_4
e , ancorché con lui formalmente residenti”. Per_3 Per_2 Pertanto il ricorso va accolto. E' invero evidente che non sussisteva alcun motivo per la revoca del reddito di cittadinanza e che pertanto va confermato il diritto del ricorrente a goderne fino alla data finale prevista, e il provvedimento di indebito va annullato.
CP_ Le spese processuali seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di unico legittimato passivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1CP_ ricorso del 08/05/2024 nei confronti dell , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
2. accoglie il ricorso e dichiara il diritto di ad avere il reddito di cittadinanza per il Parte_1 periodo riconosciuto;
3. dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione somme dell'importo di € 7.691,54; CP_
4. pone le spese di lite a carico di che liquida in € 1.800, con attribuzione, oltre iva cpa e spese generali come per legge.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti