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Articolo 21 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470
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Articolo 20
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Legge 27 ottobre 1988, n. 470
Articolo 21 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470
Versione
8 novembre 1988
Art. 21. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 8 novembre 1988
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