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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1172/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5316/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 104 84121 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 546/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
2 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 572/24 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 571/24 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 573/24 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 conveniva in giudizio il Comune di Salerno, impugnando tre avvisi di pagamento Tari ( nn. 571,572 e 573) relativi agli anni 2019,2020 e 2021 notificati il 16 e 19.2.2024 , relativi ad un alloggio in Indirizzo_1, per il quale non aveva effettuato la dichiarazione Tari, ritenendo – a suo dire - che l'iscrizione avvenisse automaticamente. Assumeva di avere attivato la procedura di ravvedimento operoso, che tuttavia non era stato in grado di evadere perché il Comune non aveva esplicitato il quantum richiesto. Chiedeva, dunque, che l'imposta fosse ricalcolata come se il ravvedimento operoso fosse stato operativo sin dalla prima richiesta del 20.9.2023.
Si costituiva il Comune che evidenziava come dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente emergeva che l'Ente aveva dato puntuale risposta, con mail dell'11.12.2023 a firma del responsabile del servizio Tari, avv. Nominativo_1, indicando anche gli importi da versare, se pagati nei sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di risposta ( 581 euro per il 2021; 843,00 per il 2020 e 608,00 per il 2019, per un totale di 2.032,00 euro). Il che, evidentemente, integrava appieno la risposta alla richiesta di ravvedimento operoso attivata dal contribuente.
Con la sentenza impugnata, la Corte adita rigettava il ricorso compensando le spese di lite. Riteneva il primo giudice che la mail spedita dal Comune in data 11.12.2023 contenesse l'esatta indicazione delle somme da versare, rispondendo, quindi, alla richiesta di ravvedimento operoso. “Il contribuente non ha inteso, senza alcuna plausibile ragione, allinearsi a tale chiara ed esaustiva indicazione indugiando in uno sterile carteggio, ai limiti della dilatorietà, mentre invece era già chiaro sia l'an della pretesa (l'imposta Tari è fisiologicamente attivata a seguito di autodichiarazione, nel caso di specie mancante) che il quantum, compreso il ravvedimento la cui facoltà era stata evidentemente prevista nei sessanta giorni successivi”
Avverso la decisione ha proposto appello il contribuente, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecutività della sentenza e dell'atto impugnato.
Si è costituito l'Ufficio, il quale ha ribadito l'infondatezza delle eccezioni, già vagliate dal giudice di primo grado.
Il collegio accoglieva la domanda cautelare, ritenendo dimostrato il grave ed irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, rinviando alla fase della cognizione piena la valutazione della fondatezza dell'appello.
All'udienza odierna, svoltasi in camera di consiglio, sentita la relatrice, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
Ed invero, le motivazioni addotte al fine di giustificare il mancato pagamento del tributo non concretizzano elementi idonei a scalfire la legittimità della pretesa tributaria. Il Collegio, in mancanza di altre serie contestazioni, non può che fare proprio il rilievo del primo giudice, il quale ha stigmatizzato che la mail del
11.12.2023 proveniente dal Comune “conteneva l'esatta indicazione delle somme da versare, di guisa che aveva evidentemente già evaso la richiesta di ravvedimento operoso. Il contribuente non ha inteso, senza alcuna plausibile ragione, allinearsi a tale chiara ed esaustiva indicazione indugiando in uno sterile carteggio, ai limiti della dilatorietà, mentre invece era già chiaro sia l'an della pretesa (l'imposta Tari è fisiologicamente attivata a seguito di autodichiarazione, nel caso di specie mancante) che il quantum, compreso il ravvedimento la cui facoltà era stata evidentemente prevista nei sessanta giorni successivi”.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato. Le spese del grado possono essere compensate in ragione della particolarità della situazione di fatto che non esclude la buona fede del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5316/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 104 84121 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 546/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
2 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 572/24 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 571/24 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 573/24 TARI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 conveniva in giudizio il Comune di Salerno, impugnando tre avvisi di pagamento Tari ( nn. 571,572 e 573) relativi agli anni 2019,2020 e 2021 notificati il 16 e 19.2.2024 , relativi ad un alloggio in Indirizzo_1, per il quale non aveva effettuato la dichiarazione Tari, ritenendo – a suo dire - che l'iscrizione avvenisse automaticamente. Assumeva di avere attivato la procedura di ravvedimento operoso, che tuttavia non era stato in grado di evadere perché il Comune non aveva esplicitato il quantum richiesto. Chiedeva, dunque, che l'imposta fosse ricalcolata come se il ravvedimento operoso fosse stato operativo sin dalla prima richiesta del 20.9.2023.
Si costituiva il Comune che evidenziava come dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente emergeva che l'Ente aveva dato puntuale risposta, con mail dell'11.12.2023 a firma del responsabile del servizio Tari, avv. Nominativo_1, indicando anche gli importi da versare, se pagati nei sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di risposta ( 581 euro per il 2021; 843,00 per il 2020 e 608,00 per il 2019, per un totale di 2.032,00 euro). Il che, evidentemente, integrava appieno la risposta alla richiesta di ravvedimento operoso attivata dal contribuente.
Con la sentenza impugnata, la Corte adita rigettava il ricorso compensando le spese di lite. Riteneva il primo giudice che la mail spedita dal Comune in data 11.12.2023 contenesse l'esatta indicazione delle somme da versare, rispondendo, quindi, alla richiesta di ravvedimento operoso. “Il contribuente non ha inteso, senza alcuna plausibile ragione, allinearsi a tale chiara ed esaustiva indicazione indugiando in uno sterile carteggio, ai limiti della dilatorietà, mentre invece era già chiaro sia l'an della pretesa (l'imposta Tari è fisiologicamente attivata a seguito di autodichiarazione, nel caso di specie mancante) che il quantum, compreso il ravvedimento la cui facoltà era stata evidentemente prevista nei sessanta giorni successivi”
Avverso la decisione ha proposto appello il contribuente, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecutività della sentenza e dell'atto impugnato.
Si è costituito l'Ufficio, il quale ha ribadito l'infondatezza delle eccezioni, già vagliate dal giudice di primo grado.
Il collegio accoglieva la domanda cautelare, ritenendo dimostrato il grave ed irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, rinviando alla fase della cognizione piena la valutazione della fondatezza dell'appello.
All'udienza odierna, svoltasi in camera di consiglio, sentita la relatrice, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
Ed invero, le motivazioni addotte al fine di giustificare il mancato pagamento del tributo non concretizzano elementi idonei a scalfire la legittimità della pretesa tributaria. Il Collegio, in mancanza di altre serie contestazioni, non può che fare proprio il rilievo del primo giudice, il quale ha stigmatizzato che la mail del
11.12.2023 proveniente dal Comune “conteneva l'esatta indicazione delle somme da versare, di guisa che aveva evidentemente già evaso la richiesta di ravvedimento operoso. Il contribuente non ha inteso, senza alcuna plausibile ragione, allinearsi a tale chiara ed esaustiva indicazione indugiando in uno sterile carteggio, ai limiti della dilatorietà, mentre invece era già chiaro sia l'an della pretesa (l'imposta Tari è fisiologicamente attivata a seguito di autodichiarazione, nel caso di specie mancante) che il quantum, compreso il ravvedimento la cui facoltà era stata evidentemente prevista nei sessanta giorni successivi”.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato. Le spese del grado possono essere compensate in ragione della particolarità della situazione di fatto che non esclude la buona fede del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, compensa le spese.