Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/06/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2699/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 25.06.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo Parte_1 AB (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2 ngiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
RESISTENTE Oggetto: Ripetizione di indebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 02/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del provvedimento, notificato il 4.11.2024, con cui l' chiedeva, a titolo di indebito, la restituzione dell'importo pari a 21.257,44€, Controparte_2 ensione cat. IO n. per il periodo intercorrente fra il 01.09.2019 e Numer_1 il 30.09.2024. Il ricorrente deducev over restituire alcunché in ragione della sua percezione in totale buona fede della somma in contestazione e per estinzione del diritto alla restituzione, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. 412/91. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. accertare e dichiarare la irripetibilità, da parte dell della somma complessiva di euro 21.257,44, per tutte le CP_1 argomentazioni testé espost ccertare e dichiarare, per l'effetto, la nullità ed illegittimità del provvedimento restitutorio dell e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, per tutte CP_1 le argomentazioni testé espos . condannare, in ogni caso, l in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla rifusione delle spese e competenze legali d nte giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con riserva di indicare ogni altra richiesta istruttoria e di merito anche all'esito delle controdeduzioni avversarie.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. Il ricorrente deduce la non debenza dell'importo richiesto in ragione dell'intervenuta decadenza dal potere dell'Ente previdenziale di ripetere le somme, ai sensi dell'art. 13, c. 2, L. 412/1991.
3. L'art. 13, c. 2, L. 412/1991, dispone che l' “procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incident a misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
4. L'obbligo per l'Ente previdenziale di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, diviene, pertanto, condizione necessaria per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, che sorge dal momento in cui il titolare abbia comunicato la sua situazione reddituale.
5. La Corte Suprema si espressa sul punto, con sent. n. 13918/2021, sostenendo come: «Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. 14. Pertanto, per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. 15. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. 16. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. 17. All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione dei commi 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l CP_1
< {...) provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccede
Il termine < recupero> non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all ma va inteso nel senso che entro tale termine CP_1
l deve formalizzare la richiesta di r ione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve CP_1
i il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato. In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del 2020. Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l finendo per CP_1 affidare il prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento (l'effettiv pero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato. Inoltre, qualora si accedesse a tale interpretazione, si finirebbe in modo paradossale per escludere la possibilità di rateizzare la restituzione dell'indebito che è posta nell'esclusivo interesse del pensionato, come peraltro avvenuto nel caso di specie ove l ha comunicato che il recupero CP_1 sarebbe avvenuto mediante trattenute sulla pensione in trentas e decorrenti dal mese di agosto
2 2010. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al seguente principio: " L'art. 13, secondo comma, I. n. 412 del 1991, laddove prevede che l provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto CP_1 eventualmente pagato in eccedenza, teso nel senso che entro tale termine l deve CP_1 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè de are il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato"».
6. Dalla documentazione versata in atti si ravvisa che il ricorrente abbia tempestivamente portato a conoscenza dell' la sua situazione reddituale (cfr. all. 2, fascicolo di parte Controparte_2 ricorrente: per l'a 2020; per l'anno 2020 il 19.11.2021; per l'anno 2021 il 30.11.2022), facendo emergere, pertanto, l'intempestività dell'azione posta in essere dall CP_1 sebbene limitatamente al periodo d'imposta intercorrente fra il 2019 e il 2021. 7. Relativamente ai redditi degli anni 2022, 2023 e 2024, l'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver ricevuto, il 6.08.2024, domanda di ricostituzione dei redditi (n. 9042000082372) da cui è emersa la presenza di redditi da lavoro incumulabili con la prestazione in godimento, tale da comportare la rideterminazione del trattamento.
8. Per tale anno, dunque, la pretesa previdenziale, notificata il 4.11.2024, si appalesa tempestiva e fondata.
9. Peraltro, per tali anni, il ricorrente non ha provato la sussistenza a suo carico del diritto in contestazione.
10. Giova evidenziare come la Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, abbia posto in capo al beneficiario delle prestazioni previdenziale l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
10.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
11. Per tale ragione, relativamente al pagamento versato da per il periodo 2023 e 2024 e CP_1 tempestivamente contestato dall'Ente medesimo, il ricorso d sere rigettato.
12. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto dichiara come non dovute le somme pretese per il periodo intercorrente fra il 2019 e il 2021, richieste con la comunicazione di indebito notificata al ricorrente il 4.11.2024;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 14/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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