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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 23187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23187 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE Franco nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte d'appello di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 316-ter, comma 2, cod. pen., con trasmissione degli atti al Prefetto di Ragusa. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 10 giugno 2024, la Corte di Appello di Catania, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva Penale Sent. Sez. 5 Num. 23187 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 14/04/2025 condannato Franco CE alla pena (non sospesa) di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Il Tribunale aveva ritenuto che l'imputato, avendo presentato una dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale attestante un reddito inferiore a quello previsto per ottenere i benefici di cui all'art. 9, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 ( che stabilisce la possibilità di esenzione dal pagamento del contributo unificato nelle controversie individuali di lavoro), avesse violato gli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 in relazione all'art. 483 cod.pen. La Corte di appello, premesso che il limite vigente all'epoca dei fatti era pari ad euro 34.086,12, anche considerati i figli a carico dell'imputato comportanti per ciascuno di essi un innalzamento dei limiti reddituali, ha ritenuto integrata la fattispecie ascritta rilevando che l'imputato aveva percepito un reddito superiore, escludendo la configurabilità di un falso innocuo. 2. L'imputato ha proposto ricorso denunciando violazione di legge, in relazione all'art. 9 comma 1-bis D.P.R. 115/2002, e agli artt. 46 e 76 D.P.R. 445/20ù0. Deduce, in particolare: che la Corte di appello avrebbe erroneamente individuato il limite di reddito che consentiva l'esenzione, al di sotto di quello corretto, ritenendo, proprio sulla base di tale presupposto, erroneamente integrata la fattispecie penale;
che ricorrerebbe un falso innocuo in quanto l'imputato avrebbe avuto comunque diritto a beneficiare dell'esonero dal pagamento del contributo unificato. 3.11 Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con trasmissione degli atti al Prefetto di Ragusa perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato pur dovendo, comunque, annullarsi la sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 1.È incontestato che l'imputato nella dichiarazione sostitutiva oggetto di contestazione abbia indicato un reddito di euro 31.441,72 inferiore a quello reale percepito di euro 34.978,00; è altresì incontestabile che, all'epoca della presentazione della dichiarazione ( 2018) il limite di reddito per usufruire, nelle cause di lavoro e previdenziali, del beneficio dell'esenzione dal contributo unificato, fosse pari ad euro 34.481, 46, come correttamente calcolato dalla sentenza di primo grado e prospettato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, non essendo applicabile al caso di specie l'aumento di euro 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi, essendo lo stesso previsto per i soli procedimenti penali dall'art. 92 d.P.R. n. 115 del 2002. Il reddito effettivo pari a euro 34.978,00, indicato in sentenza e non contestato nel ricorso, era, in ogni caso, non solo più alto di quello autodichiarato ma anche superiore al limite previsto per l'esenzione. 2. Deve, tuttavia, rilevarsi che, secondo l'insegnamento di questa Corte, un fatto astrattamente riconducibile al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. è assorbito in quello di cui all'art. 316-ter del medesimo codice quando la dichiarazione falsa è finalizzata ad ottenere un'indebita erogazione pubblica in quanto « la falsa dichiarazione rilevante ai sensi dell'art. 483 cod.pen. ovvero l'uso di un atto falso costituiscono modalità tipiche di consumazione del delitto di cui all'art. 316 ter cod.pen. » con la conseguenza di ritenere che « i delitti di cui all'art. 483 cod.pen. e all'art. 489 cod.pen. rimangono assorbiti ai sensi dell'art. 84 cod.pen. nel delitto previsto dall'art. 316 ter cod.pen., che concorre invece con gli altri delitti di falso eventualmente commessi al fine di ottenere le indebite erogazioni» (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962 - 01, in motivazione). Anche successivamente, intervenendo su analoga questione, le stesse Sezioni Unite hanno affermato che integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentaz:ie dell'esistenza dell'attestazione stessa (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, Pizzuto, Rv. 249104 - 01). Nella giurisprudenza successiva si è affermato, inoltre, che integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter cod. pen.,la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto somme a titolo di indennità per maternità, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto, in forma di risparmio di spesa, le corrispondenti erogazioni (Sez. 6, n. 7963 del 26/11/2019, dep. 2020, Rv. 278455 - 01). Con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame - concernente la falsa attestazione delle condizioni reddituali al fine di ottenere la riduzione del contributo unificato previsto per le controversie di lavoro in un giudizio - è stato affermato che «si configura il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316-ter cod. pen. e non quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 cod. pen., anche quando la falsa 'attestazione sulle condizioni reddituali è volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, poiché detta esenzione consente, parimenti, al soggetto dichiarante di beneficiare, in conseguenza della propria condotta, di un indebito 3 vantaggio economico in danno della collettività» (Sez. 5, n. 40872 del 08/10/2024, Rv. 287230 - 01). L'assorbimento opera anche quando il fatto dia luogo solo ad una violazione amministrativa in ragione dell'entità dell'erogazione (cui è assimilato il risparmio di spesa) (Sez. 2, n. 17300 del 24/01/2013, Rv. 255195 - 01 e Sez. 5, n. 35105 del 14/05/2010, Rv. 248393 - 01). Nella fattispecie concreta, il vantaggio economico è certamente inferiore alla soglia di punibilità del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., individuata nell'ammontare di euro 3.999,96, in forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 che stabilisce un dimezzamento del contributo per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego ( individuato, a sua volta, nell'importo massimo in euro 1.686,00). 2. La sentenza impugnata previa riqualificazione della condotta in applicazione dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., consentita non essendo a tal fine richiesta rivalutazione delle prove (cfr. Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Rv. 281118 - 01), deve dunque essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Ragusa per quanto di competenza. Così deciso il 14/04/2025.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 316-ter, comma 2, cod. pen., con trasmissione degli atti al Prefetto di Ragusa. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 10 giugno 2024, la Corte di Appello di Catania, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva Penale Sent. Sez. 5 Num. 23187 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 14/04/2025 condannato Franco CE alla pena (non sospesa) di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Il Tribunale aveva ritenuto che l'imputato, avendo presentato una dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale attestante un reddito inferiore a quello previsto per ottenere i benefici di cui all'art. 9, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 ( che stabilisce la possibilità di esenzione dal pagamento del contributo unificato nelle controversie individuali di lavoro), avesse violato gli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 in relazione all'art. 483 cod.pen. La Corte di appello, premesso che il limite vigente all'epoca dei fatti era pari ad euro 34.086,12, anche considerati i figli a carico dell'imputato comportanti per ciascuno di essi un innalzamento dei limiti reddituali, ha ritenuto integrata la fattispecie ascritta rilevando che l'imputato aveva percepito un reddito superiore, escludendo la configurabilità di un falso innocuo. 2. L'imputato ha proposto ricorso denunciando violazione di legge, in relazione all'art. 9 comma 1-bis D.P.R. 115/2002, e agli artt. 46 e 76 D.P.R. 445/20ù0. Deduce, in particolare: che la Corte di appello avrebbe erroneamente individuato il limite di reddito che consentiva l'esenzione, al di sotto di quello corretto, ritenendo, proprio sulla base di tale presupposto, erroneamente integrata la fattispecie penale;
che ricorrerebbe un falso innocuo in quanto l'imputato avrebbe avuto comunque diritto a beneficiare dell'esonero dal pagamento del contributo unificato. 3.11 Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con trasmissione degli atti al Prefetto di Ragusa perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato pur dovendo, comunque, annullarsi la sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 1.È incontestato che l'imputato nella dichiarazione sostitutiva oggetto di contestazione abbia indicato un reddito di euro 31.441,72 inferiore a quello reale percepito di euro 34.978,00; è altresì incontestabile che, all'epoca della presentazione della dichiarazione ( 2018) il limite di reddito per usufruire, nelle cause di lavoro e previdenziali, del beneficio dell'esenzione dal contributo unificato, fosse pari ad euro 34.481, 46, come correttamente calcolato dalla sentenza di primo grado e prospettato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, non essendo applicabile al caso di specie l'aumento di euro 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi, essendo lo stesso previsto per i soli procedimenti penali dall'art. 92 d.P.R. n. 115 del 2002. Il reddito effettivo pari a euro 34.978,00, indicato in sentenza e non contestato nel ricorso, era, in ogni caso, non solo più alto di quello autodichiarato ma anche superiore al limite previsto per l'esenzione. 2. Deve, tuttavia, rilevarsi che, secondo l'insegnamento di questa Corte, un fatto astrattamente riconducibile al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. è assorbito in quello di cui all'art. 316-ter del medesimo codice quando la dichiarazione falsa è finalizzata ad ottenere un'indebita erogazione pubblica in quanto « la falsa dichiarazione rilevante ai sensi dell'art. 483 cod.pen. ovvero l'uso di un atto falso costituiscono modalità tipiche di consumazione del delitto di cui all'art. 316 ter cod.pen. » con la conseguenza di ritenere che « i delitti di cui all'art. 483 cod.pen. e all'art. 489 cod.pen. rimangono assorbiti ai sensi dell'art. 84 cod.pen. nel delitto previsto dall'art. 316 ter cod.pen., che concorre invece con gli altri delitti di falso eventualmente commessi al fine di ottenere le indebite erogazioni» (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962 - 01, in motivazione). Anche successivamente, intervenendo su analoga questione, le stesse Sezioni Unite hanno affermato che integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentaz:ie dell'esistenza dell'attestazione stessa (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, Pizzuto, Rv. 249104 - 01). Nella giurisprudenza successiva si è affermato, inoltre, che integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter cod. pen.,la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto somme a titolo di indennità per maternità, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto, in forma di risparmio di spesa, le corrispondenti erogazioni (Sez. 6, n. 7963 del 26/11/2019, dep. 2020, Rv. 278455 - 01). Con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame - concernente la falsa attestazione delle condizioni reddituali al fine di ottenere la riduzione del contributo unificato previsto per le controversie di lavoro in un giudizio - è stato affermato che «si configura il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316-ter cod. pen. e non quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 cod. pen., anche quando la falsa 'attestazione sulle condizioni reddituali è volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, poiché detta esenzione consente, parimenti, al soggetto dichiarante di beneficiare, in conseguenza della propria condotta, di un indebito 3 vantaggio economico in danno della collettività» (Sez. 5, n. 40872 del 08/10/2024, Rv. 287230 - 01). L'assorbimento opera anche quando il fatto dia luogo solo ad una violazione amministrativa in ragione dell'entità dell'erogazione (cui è assimilato il risparmio di spesa) (Sez. 2, n. 17300 del 24/01/2013, Rv. 255195 - 01 e Sez. 5, n. 35105 del 14/05/2010, Rv. 248393 - 01). Nella fattispecie concreta, il vantaggio economico è certamente inferiore alla soglia di punibilità del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., individuata nell'ammontare di euro 3.999,96, in forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 che stabilisce un dimezzamento del contributo per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego ( individuato, a sua volta, nell'importo massimo in euro 1.686,00). 2. La sentenza impugnata previa riqualificazione della condotta in applicazione dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., consentita non essendo a tal fine richiesta rivalutazione delle prove (cfr. Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Rv. 281118 - 01), deve dunque essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Ragusa per quanto di competenza. Così deciso il 14/04/2025.