Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00955/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01986/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NT
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da TE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Arbib, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.C.R. – Società di Committenza Regione NT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fabrizio Enrico Vecchione, Riccardo Vecchione e Alessia Quilico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione IC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, domiciliato presso la Segreteria del Tar NT in Torino, via Confienza n. 10;
Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adeltina Salierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Digirolamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 0007223 del 2 luglio 2025, con cui SC NT ha comunicato a TE l'estensione alla Regione IC dei massimali della gara di cui al Settimo Appalto Specifico (gara n° 131/2023) nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione a suo tempo indetto dalla stessa SC NT (gara n° 95/2021), e la connessa adesione della predetta Regione IC alla Convenzione in essere fra SC NT e TE;
- della nota prot. n. 0008660 del 4 agosto 2025, con cui SC NT ha replicato all'atto di significazione, diffida e messa in mora notificatole in data 22 luglio 2025 nel quale TE le aveva intimato di annullare in autotutela la predetta nota prot. n. 0007223/2025, respingendo le argomentazioni ivi dedotte e confermando il contenuto della nota da ultimo detta;
- di ogni altro atto - ancorché allo stato sconosciuto - ai predetti atti annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresa, ove esistente, la determinazione con cui la Regione IC ha deciso di aderire alla Convenzione che SC NT intrattiene con TE;
nonché per la declaratoria di inefficacia, ove esistente, dell'accordo (o convenzione, o contratto, o che dir si voglia), parimenti allo stato sconosciuto, intercorso fra SC NT e Regione IC avente ad oggetto l'adesione della seconda alla predetta Convenzione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 04.12.2025:
- della determina dirigenziale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM n. prot. 000051746 del 7.11.2025, ricevuta via PEC in pari data;
- delle determine dirigenziali dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza n. prot. 2025/D.01425 del 16.10.2025, ricevuta via PEC il 21.11.2025, e n. prot. 304 dell’1.4.2025, allo stato non conosciuta;
- della nota della Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP n. prot. 20250109205 del 19.11.2025 ricevuta via PEC in pari data;
- delle determinazioni della Direzione Generale della Salute e Politiche della Persona della Regione IC n. prot. 13BA.2025.D.000104 del 28.3.2025 e n. prot. 236036 dell’1.10.2025, nonché della nota della medesima Direzione Generale n. prot. 77643 del 31 marzo 2025, allo stato non conosciute;
- delle note di SC NT n. prot. U0011200 del 21.10.2025, esibita nel presente giudizio il 25.11.2025, n. prot. 10660 dell’8.10.2025 e n. prot.10707 del 9.10.2025, allo stato non conosciute;
- delle note della Regione IC del 18.7.2023 e 31.7.2025 citate nella nota di SC NT del 21.10.2025, allo stato non conosciute;
- di ogni altro atto – ancorché allo stato sconosciuto – ai predetti atti annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 09.01.2026:
- dell’autorizzazione di SC NT all’adesione della Regione IC alla predetta Convenzione, conseguente alla richiesta della medesima Regione del 20.3.2025, entrambe allo stato sconosciute;
- della delibera dirigenziale della ASL Matera n° prot. 438 del 28 marzo 2025, di presa d’atto della delibera dirigenziale della Regione IC n° prot. 13BA.2025.D00104 del 28.03.2025, nonché dell’omologa delibera di estremi ignoti adottata dalla ASL di Potenza, ove esistente, entrambe allo stato sconosciute;
- della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM n. 1424 del 12.12.2025, ricevuta via PEC in pari data, di presa d’atto delle richieste di rinegoziazione pervenute dopo l’imposizione della rinegoziazione stessa;
- delle note della Regione IC di nn. prott. ignoti, recanti le date del 22.10.2025 e 30.10.2025, concernenti comunicazioni dell’autorizzazione di SC NT all’adesione della Regione IC alla predetta Convenzione, allo stato sconosciute e citate nella deliberazione della ASL Matera n° prot. 1424/2025;
-di ogni altro atto – ancorché allo stato sconosciuto – ai predetti atti annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.C.R. – Società di Committenza Regione NT S.p.A., della Regione IC, dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e dell’Azienda Sanitaria di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.:
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con ricorso notificato in data 18.08.2025 e depositato in data 24.08.2025, TE S.p.A. (di seguito, breviter , anche “TE”) ha impugnato la nota prot. 7223 del 02.07.2025 con cui S.C.R. NT S.p.a. (di seguito, breviter , anche “SC”) ha autorizzato l’estensione alla Regione IC, dietro richiesta di quest’ultima (anch’essa oggetto di impugnativa) e nei limiti dei quantitativi massimi di gara, delle forniture dei farmaci di cui ai lotti 664, 1678 e 1714 del Settimo Appalto Specifico (gara n° 131/2023), aggiudicati alla ricorrente nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione a suo tempo indetto dalla stessa SC (gara n° 95/2021), con conseguente adesione della predetta Regione IC alla convenzione in essere fra SC e TE per l’esecuzione di tali forniture (di seguito, breviter , anche solo “convenzione SC”). Assieme alla predetta nota è stata impugnata anche quella successiva prot. 8660 del 04.08.2025 con cui SC ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela di tale provvedimento autorizzatorio.
2. Espone la ricorrente di essere risultata al contempo aggiudicataria anche della contestuale gara autonomamente svolta dalla Regione IC, quale Stazione Unica Appaltante, per la fornitura degli stessi farmaci a favore delle aziende sanitarie lucane (determinazione dirigenziale n. 20BD.2025/D.0080 del 19.06.2025), seppur per un prezzo più alto di quello ottenuto da SC all’esito della propria gara. Cosicché, l’autorizzata adesione alla convenzione SC avrebbe illegittimamente consentito alla Regione IC ed alle relative aziende sanitarie di disporre di un ulteriore canale per l’approvvigionamento dei medesimi farmaci, alternativo e più conveniente rispetto a quello risultante dall’esito della propria gara autonoma. Ciò determinerebbe un evidente pregiudizio per la TE concretizzato in corso di causa, quando le aziende sanitarie lucane avrebbero imposto la rinegoziazione dei prezzi per riallinearli a quelli della convenzione SC (in particolare, la A.S.L. Matera e la A.O. San Sarlo di Potenza) oppure richiesto l’immediata applicazione di tale convenzione e dei relativi prezzi (in particolare, la A.S.L. di Potenza).
3. I predetti atti delle aziende sanitarie lucane, come in epigrafe meglio indicati, sono stati anch’essi impugnati con successivi ricorsi per motivi aggiunti (con conseguente estensione del contraddittorio), il primo notificato in data 04.12.2025 e depositato in pari data, il secondo notificato in data 09.01.2026 e depositato anch’esso in pari data. Assieme a tali atti ne sono stati impugnati altri, come meglio indicati in epigrafe, riferibili a SC e/o alla Regione IC e sempre attinenti alla contestata procedura di adesione di quest’ultima alla convenzione SC (seppur, in alcuni casi, anche in relazione a lotti e farmaci diversi da quelli aggiudicati a TE), di cui l’odierna ricorrente sarebbe venuta a conoscenza a seguito delle produzioni documentali avversarie, anche in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 1869 del 19.12.2025 frattanto emessa da questo Tribunale.
4. Tanto il ricorso introduttivo, quanto i ricorsi per motivi aggiunti, si basano sulle medesime censure, che sono state concentrate in un unico articolato motivo così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione: i) dell’art. 33 della Direttiva 2014/24/UE; ii) degli artt. 1, 2, 5, 17, 32, 50, 59, 70 e 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36; iii) degli artt. 32, 36, 54, 55, 59 e 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; iv) degli artt. 1 e 3.1 del disciplinare, 1 e 2 del capitolato tecnico, 2 § 2 dello schema di accordo quadro concernenti il “sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario della Regione NT di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 (gara 95/2021)”; v) degli artt. 1 e 2 del capitolato tecnico, 2 § 2 dello schema di accordo quadro, e della Tabella Prodotti concernenti il “Settimo Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione ex art. 55 D.lgs. 50/2016, per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (gara 95-2021)”. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, ed in particolare per sviamento, irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione ”. In estrema sintesi, ad avviso dell’esponente, le richiamate norme di legge e le clausole della lex specialis della gara svolta da SC non consentirebbero un’adesione postuma da parte di regioni non contemplate negli atti di gara (come avvenuto per la Regione IC) e per le quali neppure sarebbe stato neppure previamente quantificato il relativo fabbisogno di farmaci; tant’è vero che, per soddisfare la richiesta della predetta regione, SC avrebbe illegittimamente fatto ricorso all’aumento del quinto d’obbligo, che tuttavia avrebbe dovuto essere destinato esclusivamente alle eventuali necessità delle regioni contemplate ab origine negli atti di gara (NT, Valle d’Aosta e Molise).
5. Si sono costituite in giudizio SC e la Regione IC, nonché le AA.SS.LL. di Potenza e di Matera, tutte difendendo la piena legittimità dei provvedimenti e degli atti contestati e rilevando l’infondatezza delle censure avversarie. Ancor prima, le predette parti resistenti hanno sollevato plurime questioni di inammissibilità dei ricorsi avversari: a) per difetto di giurisdizione, in quanto gli atti impugnati avrebbero ad oggetto la fase contrattuale di esecuzione delle forniture, a valle dell’aggiudicazione già disposta in favore di TE, il che attrarrebbe la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario; b) per incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto gli atti lesivi per la ricorrente sarebbero quelli adottati dalla Regione IC e dalle aziende sanitarie lucane e riguarderebbero forniture da effettuarsi all’interno del territorio di tale regione, con conseguente attrazione della presente controversia alla competenza territoriale del TAR IC; c) per mancata impugnazione dell’atto effettivamente lesivo per la ricorrente, che sarebbe la richiesta della Regione IC del 29.05.2025 di aderire alla convenzione SC; d) per difetto di interesse, posto che l’adesione della Regione IC alla convenzione SC sarebbe vantaggiosa per TE, perché le consentirebbe di raggiungere più facilmente il massimale contrattuale previsto dalla predetta convenzione. SC ha comunque eccepito anche l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuto difetto di interesse, sotto due ulteriori profili: a) perché, avendo frattanto deciso, le aziende sanitarie lucane, di avvalersi della convenzione SC e non essendo obbligate ad effettuare ordinativi sulla base dell’accordo quadro stipulato dalla Regione IC all’esito della propria gara autonoma, se fosse annullata l’adesione della predetta regione alla convenzione SC, la ricorrente perderebbe addirittura la possibilità di effettuare le proprie forniture in IC; b) perché la convenzione SC sarebbe in scadenza al 31.03.2026 e sarebbero oramai prossime alla conclusione le nuove gare di appalto indette da SC per le forniture dei farmaci in questione, nelle quali sarebbe stata stavolta espressamente inclusa anche la Regione IC, con ciò superando le contestazioni della ricorrente.
6. Con ordinanza n. 428 dell’11.09.2025, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per assenza del periculum in mora , stante l’ipotetica risarcibilità del pregiudizio di natura economica lamentato da TE, rappresentato, in sostanza, dal dover effettuare le forniture alle strutture sanitarie lucane al prezzo stabilito dalla convenzione SC anziché a quello più alto risultante dall’aggiudicazione della gara autonomamente svolta dalla Regione IC.
7. In vista della trattazione del merito della causa, le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo sulle rispettive posizioni. La ricorrente ha anche avanzato una nuova istanza istruttoria per ottenere il deposito in giudizio degli ulteriori atti amministrativi richiamati in quelli prodotti in giudizio dalle controparti.
8. All’udienza pubblica del 23.04.2026, dopo ampia discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
9. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., nell’ordine di esame delle varie questioni prospettate dalle parti deve darsi priorità a quelle di rito rispetto a quelle di merito e, fra le prime, a quelle che attengono ai presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi , ricevibilità, contraddittorio, estinzione) rispetto a quelle relative alle condizioni dell’azione (interesse ad agire, titolo o legittimazione al ricorso, legitimatio ad causam ) (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27.04.2015, n. 5; Cons. Stato, Ad. Plen., 25.02.2014, n. 9. In termini, anche di recente, Cons. Stato, Sez. V, 28.11.2025, n. 9375; Cons. Stato, Sez. IV, 06.06.2024, n. 5067).
L'eccezione di difetto di giurisdizione va, dunque, vagliata prioritariamente rispetto agli altri profili in rito in ragione del rilievo pregiudiziale che riveste, precludendo al giudice privo di giurisdizione di pronunciarsi su ogni altro profilo in rito ed in merito (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 03.06.2011, n. 10; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 15.12.2025, n. 568; T.A.R. Marche, Sez. II, 31.05.2024, n. 541).
Ciò vale, pertanto, anche rispetto all’eccezione di incompetenza del giudice adito (cfr. T.A.R. NT, Sez. III, 14.05.2024, n. 511; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 15.02.2024, n. 1114; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 14.09.2018, n. 5507; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter , Sent., 25.05.2021, n. 6128; T.A.R. Lazio Roma, II Stralcio, 27.04.2020, n. 4199; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 14.09.2018, n. 5507), essendo tradizionalmente intesa, la competenza, quale frazione di giurisdizione spettante ad un determinato giudice all’interno dello stesso plesso giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 08.09.2021, n. 15; Cass. civ., Sez. Un., 18.06.2020, n. 11866), cosicché i principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale, del giudice naturale precostituito per legge, del giusto processo e della sua ragionevole durata impongono al giudice adito di verificare, per prima cosa, se si ritenga munito di giurisdizione, anche per evitare che l’ipotetica pronuncia declinatoria della competenza a favore di un altro giudice dello stesso plesso risulti inutiliter data per assenza comunque, anche in capo a quest’ultimo, del potere di decidere la controversia perché sprovvisto di giurisdizione (cfr. Cass, Civ., Sez. Un., 05.01.2016, n. 29).
10. Deve, peraltro, evidenziarsi che l’adozione di ordinanze cautelari o istruttorie (come avvenuto nel presente giudizio) non determina alcuna preclusione rispetto all’esame funditus della questione di giurisdizione in sede di trattazione del merito del ricorso, essendo solo con la sentenza che il giudice di primo grado statuisce, in modo implicito o esplicito, su tale questione, onerando la parte interessata a impugnare il relativo capo della decisione ai sensi dell’art. 9 c.p.a. D’altra parte, la pronuncia cautelare si basa su un esame solo " sommario ” delle risultanze processuali (art. 55, comma 9, c.p.a.) ed ha carattere meramente interinale, di talché non può vincolare il giudice nella successiva fase di definizione della medesima controversia, né può evidentemente precludergli di giungere, in sede cognizione piena, ad un esito decisorio diverso da quello in precedenza sommariamente pronosticato. Sarebbe, infatti, intrinsecamente contraddittorio con la stessa articolazione del giudizio in una duplice fase (quella cautelare, meramente eventuale, e quella della cognizione piena, indefettibile e necessaria) limitare la piena e libera esplicazione della facoltas iudicandi , vincolandola alle prime statuizioni incidentali espresse sul fumus del ricorso, impedendone lo svolgimento più meditato e meglio aderente alla giusta soluzione del caso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 30.01.2024, n. 912).
Identiche considerazioni possono, peraltro, svolgersi anche rispetto alla questione di incompetenza del giudice adito, perché sulle ordinanze istruttorie o interlocutorie e/o cautelari di mero rigetto, prive di contenuto decisorio, non può ritenersi formato alcun giudicato implicito di competenza. Ciò lo si evince espressamente dall’art. 92, comma 5, seconda parte, c.p.a., a tenore del quale “ Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, né quelle che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza ” (cfr. Corte cost., 08.03.2022, n. 81; Cons. Stato, Sez. IV, 20.04.2016, n. 1554; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. V, 24.06.2024, n. 1934; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 06.06.2022, n. 1824).
12. Tanto chiarito in linea generale, può adesso passarsi a vagliare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti, che esse ancorano al fatto che tutti gli atti impugnati riguarderebbero la fase esecutiva di appalti già aggiudicati in favore dell’odierna ricorrente, con conseguente attrazione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
L’eccezione non può essere accolta.
L’oggetto principale della presente impugnativa è costituito dagli atti con cui la Regione IC e SC hanno, rispettivamente, chiesto ed autorizzato l’adesione della prima alla convenzione che la seconda ha stipulato con la ricorrente TE per la fornitura di alcuni farmaci, in esito allo svolgimento di una specifica gara di appalto svolta da SC in qualità di centrale unica di committenza.
Ebbene, l’atto con il quale una stazione appaltante decide di aderire ad una convenzione quadro è espressione di una potestà pubblicistica di auto-organizzazione della stessa rispetto alle modalità di approvvigionamento dei beni e servizi necessari all’espletamento delle proprie attività istituzionali, configurando, in sostanza, un affidamento diretto in capo all’operatore risultato aggiudicatario nella procedura ad evidenza pubblica espletata da una centrale di committenza (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 19.03.2025, n. 2309; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 25.03.2020, n. 198; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 27.01.2017, n. 212). A sua volta, l’eventuale atto con il quale la predetta centrale di committenza autorizza (ove necessario, come nel caso in esame) tale adesione non può essere ricondotto ad un mero aspetto esecutivo della convenzione quadro già stipulata, perché presuppone una valutazione pubblicistica di ammissibilità (sulla base delle norme di legge e della lex specialis di gara) e di sostenibilità (in considerazione del fabbisogno rappresentato dal richiedente) dell’estensione, oggettiva e soggettiva, della convenzione, concorrendo, in ogni caso, al perfezionamento dell’affidamento diretto oggetto di contestazione.
La peculiarità della presente vicenda è data dal fatto che la ricorrente è la beneficiaria di tale affidamento diretto (e non un soggetto terzo), ma ciò non toglie che le censure che essa prospetta nel presente giudizio attengono comunque all’asserita illegittimità di tale tipo di affidamento ed al fatto che la Regione IC avrebbe dovuto svolgere un’autonoma procedura competitiva per le forniture farmaceutiche in questione (o, meglio, avrebbe dovuto mantenere inalterati gli effetti della procedura già svolta e che aveva visto sempre la TE quale aggiudicataria). Riguardano, invece, il diverso profilo dell’interesse a ricorrere le motivazioni che hanno spinto la ricorrente ad una simile contestazione (interesse che essa radica, come visto, nella diversità del prezzo di aggiudicazione all’esito delle due gare).
Anche l’impugnazione dei successivi atti con cui le strutture sanitarie lucane hanno chiesto a TE l’esecuzione delle forniture dei farmaci in diretta applicazione della convenzione SC oppure (per le forniture già avviate sulla base della gara svolta autonomamente dalla Regione IC) imposto la rinegoziazione dei prezzi in linea a quelli della predetta convenzione SC deve ritenersi ammissibile in questa sede giurisdizionale, trattandosi di atti esecutivi che, quand’anche di natura contrattuale, sono direttamente conseguenti alla contestata adesione della Regione IC alla convenzione SC (e, quindi, all’asserita illegittimità di tale forma di affidamento), dunque anch’essi attratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativi ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 19.03.2025, n. 2309). Peraltro, tali atti recano comunque in sé una scelta, di tipo discrezionale, sul canale di approvvigionamento da utilizzare per acquistare i farmaci di cui si discute (se quello della convenzione SC o quello dell’autonoma gara della Regione IC), la cui legittimità risulta, pertanto, contestabile innanzi a questo giudice amministrativo a tutela dell’interesse dell’esponente all’utilizzazione dell’unico canale che essa assume essere legittimo. Deve, inoltre, anche considerarsi che l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. attribuisce comunque alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sulla revisione dei prezzi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, laddove tale revisione non abbia carattere automatico e vincolato nell’ambito di un rapporto paritetico tra amministratore ed appaltatore, ma sia piuttosto espressione (come nel caso in esame) dell’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale da parte dell’amministrazione che viene contestato dall’appaltatore (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. Un., 24.03.2026, n. 380; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis , 14.03.2026, n. 4780).
13. Respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, occorre adesso esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale di questo TAR, che, ad avviso delle parti resistenti, discenderebbe dal fatto che gli effetti degli atti impugnati si esaurirebbero nel territorio della Regione IC, il che attribuirebbe al TAR della predetta regione la competenza a decidere sulla relativa controversia.
L’eccezione merita condivisione.
Se è vero che la convenzione quadro oggetto della contestata adesione da parte della Regione IC è stata stipulata da SC all’esito di una gara svolta dalla predetta società di committenza piemontese per conto delle Regioni NT, Valle d’Aosta e Molise, nondimeno deve considerarsi che oggetto specifico della presente impugnazione non è la predetta gara nel suo complesso (con i relativi esiti), ma solo ed esclusivamente la successiva adesione alla convenzione da parte della Regione IC che, come già detto, equivale ad un affidamento diretto delle forniture di farmaci da eseguirsi sul territorio lucano a favore delle relative strutture sanitarie. Tale limitatezza territoriale degli effetti degli atti impugnati è ancor più evidente con riferimento a quelli adottati dalle singole aziende sanitarie lucane, che chiaramente producono effetti ancor più circoscritti, corrispondenti ai distretti sanitari di rispettiva competenza di queste ultime.
È irrilevante, pertanto, che alla contestata adesione della Regione IC alla convenzione SC abbia concorso proprio la stessa SC con l’adozione del gravato provvedimento autorizzatorio in tal senso, perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio dell’efficacia spaziale dell’atto impugnato prevale comunque su quello della sede dell’autorità emanante. Tale principio trova, infatti, applicazione anche rispetto alle procedure di affidamento di contratti pubblici e comporta che, ai fini dell’individuazione del tribunale amministrativo regionale competente sulle relative controversie, deve aversi riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della procedura contestata, ossia all’ambito territoriale di esplicazione dell’attività dell'impresa aggiudicataria e dunque al luogo di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara e/o dalla sede dei partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 02.04.2026, n. 2722; Cons. Stato, Sez. V, 06.04.2023, ordinanza n. 3555; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 27.03.2026, n. 93; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 12.03.2024, n. 206; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 07.01.2025, n. 2).
Pertanto, considerato che le forniture dei farmaci oggetto della contestata adesione della Regione IC alla convenzione SC (e dei conseguenti atti adottati dalle strutture sanitarie lucane) debbono essere effettuate dalla ricorrente esclusivamente all’interno della predetta regione, la presente controversia risulta attratta alla competenza territoriale del relativo TAR.
Quanto alla tipologia di provvedimento giurisdizionale da adottare, si evidenzia che la pronuncia di incompetenza assume la forma della sentenza laddove dichiarata (come nel caso di specie) all’esito del giudizio di merito in pubblica udienza, dovendo essere dichiarata con ordinanza ex art. 15, comma 4, c.p.a. solo se emessa in sede di decisione sulla domanda cautelare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo o nella camera di consiglio specificamente fissata per la pronuncia immediata sulla questione di competenza ai sensi del successivo comma 3 (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, 13.07.2023, n. 11672; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 11.01.2022, n. 193)
15. La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale Amministrativo Regionale per la IC, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC CC, Presidente
Marco Costa, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | UC CC |
IL SEGRETARIO