Art. 11.
Relativamente al personale per il quale, ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 10, lo Stato e' tenuto ad assumersi l'onere del trattamento di quiescenza, di previdenza o di liquidazione, saranno incamerati, a favore dell'Erario, i fondi all'uopo accantonati dagli enti, di cui si rendera' possibile il reperimento.
Relativamente al personale per il quale, ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 10, lo Stato e' tenuto ad assumersi l'onere del trattamento di quiescenza, di previdenza o di liquidazione, saranno incamerati, a favore dell'Erario, i fondi all'uopo accantonati dagli enti, di cui si rendera' possibile il reperimento.