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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2793/2024 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. SPORTELLI MICHELE, in virtù di mandato in Parte_1 calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I 125 PI;
ATTORE INTIMANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. CIPRIANI ANDREA, in virtù di mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA, 223 TARANTO.
CONVENUTO OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3/5/2024 il sig. , chiedeva convalidarsi lo sfratto per Parte_1 morosità, dichiarando risolto il contratto relativo ad un immobile condotto in locazione dal sig.
e chiedeva altresì, emettere ingiunzione di pagamento di euro 687,12, per i Controparte_1 fitti non pagati di Marzo, Aprile e Maggio 2024. Deduceva all'uopo, che trattavasi di locazione ad uso commerciale.
Con comparsa di risposta si costituiva l'opponente, il quale chiedeva rigettarsi le domande, in quanto erano infondate: per insussistenza della morosità denunciata, considerato che era l'opposto ad essere debitore dell'opponente dell'importo di euro 1270,88; per essersi l'opposto rifiutato ingiustificatamente di ricevere i canoni da sempre pagati in contanti, rifiutandosi anche di fornire l'iban; infine evidenziava che l'inadempimento non era di tale gravità da determinarne la risoluzione ai sensi ex art. 1455 c.c..
Il Giudice non concedeva il rilascio e ordinava la mediazione, disponendo il mutamento del rito rimettendo dinanzi al Giudice del merito.
Il procedimento di mediazione si concludeva per mancato accordo.
Il Giudice con ordinanza del 23/1/2025 formulava una proposta conciliativa, alle seguenti condizioni: 1) Rilascio dell'immobile entro 3 mesi da oggi;
2) Rinuncia alle rispettive domande;
3)
Spese compensate. Contestualmente rinviava la causa per la discussione, con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusive, in caso di mancata accettazione della proposta.
Tale proposta veniva accettata dalle parti, sebbene mai formalizzata con la sottoscrizione.
In ogni caso l'opponente, dichiarava che, avendo ricevuto l'accettazione iniziale dell'opposto alla proposta, aveva provveduto a svuotare l'immobile in data 28.03.2025 ed era pronto al rilascio delle chiavi.
Le parti dunque chiedevano la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione per grave inadempimento del conduttore non è risultata fondata e, pertanto, non può essere accolta.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che il contratto di locazione prevedeva il canone di annuale di euro
1.475,22 pari ad euro 122,96 mensili oltre IVA.
Ebbene parte intimante allega le ricevute di pagamento del canone di locazione di € 150,00 mensili, anziché le fatture.
In merito alla fatturazione delle operazioni di locazione, il locatore ha l'obbligo di predisporre gli obblighi connessi all'applicazione dell'Iva, ovvero la fatturazione, la registrazione delle fatture, la dichiarazione annuale, etc. Il momento impositivo è dato dal momento di effettuazione dell'operazione. La fattura deve contenere i seguenti elementi: Data di emissione e numero progressivo;
Denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del locatore;
Numero di partita Iva del locatore;
Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del locatario;
Numero di partita Iva del locatario o, se si tratta di un soggetto stabilito in un altro Stato membro dell'UE, numero di identificazione Iva attribuito in detto Stato (qualora il locatario sia un soggetto residente o domiciliato in Italia che non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, si indica il codice fiscale); Natura, qualità e quantità della prestazione di servizi resa;
Corrispettivo (canone di locazione) e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile Iva;
Aliquota applicata in caso di operazione imponibile Iva, ovvero: 10% per i fabbricati abitativi locati dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice e per gli alloggi sociali, in presenza di opzione;
22% per i fabbricati strumentali, in presenza di opzione;
Ammontare dell'imposta o annotazione “operazione esente“, nel caso di operazione effettuata in regime di esenzione Iva, con eventuale riferimento alla relativa norma (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR
n. 633/72); base imponibile IVA. La fattura deve essere registrata con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 23 del DPR n. 633/72.
Invero è emerso che il locatore non ha adempiuto ad alcuno di tali obblighi.
Ne consegue che, legittimamente il conduttore ha ritenuto di non versare ulteriormente “l'IVA” e di chiedere la compensazione di quanto già versato con i canoni da versare.
Dai su esposti rilievi discende l'infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale per morosità del conduttore.
Peraltro il conduttore ha dato prova di avere pagato tutti i canoni fino a giugno 2025.
L'ulteriore domanda di risoluzione per mutamento della destinazione d'uso dell'immobile locato è stata formulata nelle note conclusive, quindi tardivamente.
Attesa la dichiarata disponibilità a rilasciare l'immobile sin da 28.03.2025, dispone che il conduttore esegua il rilascio dell'immobile entro il 30.06.2025.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione del rigetto della domanda principale e della fondatezza della domanda tardiva, visto il comportamento processuale delle parti, si ritiene equa la compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: Controparte_1
1) rigetta la domanda di sfratto per morosità;
2) ordina al sig. il rilascio dell'immobile locato entro il 30.06.2025; Controparte_1
3) spese compensate.
Taranto, 27/06/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2793/2024 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. SPORTELLI MICHELE, in virtù di mandato in Parte_1 calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I 125 PI;
ATTORE INTIMANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. CIPRIANI ANDREA, in virtù di mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA, 223 TARANTO.
CONVENUTO OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3/5/2024 il sig. , chiedeva convalidarsi lo sfratto per Parte_1 morosità, dichiarando risolto il contratto relativo ad un immobile condotto in locazione dal sig.
e chiedeva altresì, emettere ingiunzione di pagamento di euro 687,12, per i Controparte_1 fitti non pagati di Marzo, Aprile e Maggio 2024. Deduceva all'uopo, che trattavasi di locazione ad uso commerciale.
Con comparsa di risposta si costituiva l'opponente, il quale chiedeva rigettarsi le domande, in quanto erano infondate: per insussistenza della morosità denunciata, considerato che era l'opposto ad essere debitore dell'opponente dell'importo di euro 1270,88; per essersi l'opposto rifiutato ingiustificatamente di ricevere i canoni da sempre pagati in contanti, rifiutandosi anche di fornire l'iban; infine evidenziava che l'inadempimento non era di tale gravità da determinarne la risoluzione ai sensi ex art. 1455 c.c..
Il Giudice non concedeva il rilascio e ordinava la mediazione, disponendo il mutamento del rito rimettendo dinanzi al Giudice del merito.
Il procedimento di mediazione si concludeva per mancato accordo.
Il Giudice con ordinanza del 23/1/2025 formulava una proposta conciliativa, alle seguenti condizioni: 1) Rilascio dell'immobile entro 3 mesi da oggi;
2) Rinuncia alle rispettive domande;
3)
Spese compensate. Contestualmente rinviava la causa per la discussione, con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusive, in caso di mancata accettazione della proposta.
Tale proposta veniva accettata dalle parti, sebbene mai formalizzata con la sottoscrizione.
In ogni caso l'opponente, dichiarava che, avendo ricevuto l'accettazione iniziale dell'opposto alla proposta, aveva provveduto a svuotare l'immobile in data 28.03.2025 ed era pronto al rilascio delle chiavi.
Le parti dunque chiedevano la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione per grave inadempimento del conduttore non è risultata fondata e, pertanto, non può essere accolta.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che il contratto di locazione prevedeva il canone di annuale di euro
1.475,22 pari ad euro 122,96 mensili oltre IVA.
Ebbene parte intimante allega le ricevute di pagamento del canone di locazione di € 150,00 mensili, anziché le fatture.
In merito alla fatturazione delle operazioni di locazione, il locatore ha l'obbligo di predisporre gli obblighi connessi all'applicazione dell'Iva, ovvero la fatturazione, la registrazione delle fatture, la dichiarazione annuale, etc. Il momento impositivo è dato dal momento di effettuazione dell'operazione. La fattura deve contenere i seguenti elementi: Data di emissione e numero progressivo;
Denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del locatore;
Numero di partita Iva del locatore;
Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del locatario;
Numero di partita Iva del locatario o, se si tratta di un soggetto stabilito in un altro Stato membro dell'UE, numero di identificazione Iva attribuito in detto Stato (qualora il locatario sia un soggetto residente o domiciliato in Italia che non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, si indica il codice fiscale); Natura, qualità e quantità della prestazione di servizi resa;
Corrispettivo (canone di locazione) e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile Iva;
Aliquota applicata in caso di operazione imponibile Iva, ovvero: 10% per i fabbricati abitativi locati dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice e per gli alloggi sociali, in presenza di opzione;
22% per i fabbricati strumentali, in presenza di opzione;
Ammontare dell'imposta o annotazione “operazione esente“, nel caso di operazione effettuata in regime di esenzione Iva, con eventuale riferimento alla relativa norma (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR
n. 633/72); base imponibile IVA. La fattura deve essere registrata con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 23 del DPR n. 633/72.
Invero è emerso che il locatore non ha adempiuto ad alcuno di tali obblighi.
Ne consegue che, legittimamente il conduttore ha ritenuto di non versare ulteriormente “l'IVA” e di chiedere la compensazione di quanto già versato con i canoni da versare.
Dai su esposti rilievi discende l'infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale per morosità del conduttore.
Peraltro il conduttore ha dato prova di avere pagato tutti i canoni fino a giugno 2025.
L'ulteriore domanda di risoluzione per mutamento della destinazione d'uso dell'immobile locato è stata formulata nelle note conclusive, quindi tardivamente.
Attesa la dichiarata disponibilità a rilasciare l'immobile sin da 28.03.2025, dispone che il conduttore esegua il rilascio dell'immobile entro il 30.06.2025.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione del rigetto della domanda principale e della fondatezza della domanda tardiva, visto il comportamento processuale delle parti, si ritiene equa la compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. , nei confronti del sig. Parte_1
, così dispone: Controparte_1
1) rigetta la domanda di sfratto per morosità;
2) ordina al sig. il rilascio dell'immobile locato entro il 30.06.2025; Controparte_1
3) spese compensate.
Taranto, 27/06/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio