Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 30
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Impugnabilità della comunicazione preventiva di ipoteca

    La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è impugnabile perché porta a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria, pur non incontrando la preclusione di cui all'art. 19, comma 1-quater del d.P.R. n. 602/1973 che si riferisce all'effettiva iscrizione di ipoteca.

  • Rigettato
    Contestazione della notifica delle cartelle di pagamento

    In tema di notifica della cartella di pagamento, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente un generico mero disconoscimento. Inoltre, la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato richiede la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. Le ingiunzioni sono state notificate a mani proprie del ricorrente imprenditore individuale, rendendo infondati i profili di nullità delle notifiche.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    L'eccezione di prescrizione, costituendo un nuovo motivo non dedotto nel ricorso introduttivo, avrebbe dovuto essere sollevata con rituali motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 30
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 30
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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