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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale: LOPES SANTO, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 848/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Palazzo Di Citta 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PREV. IPOT n. 2024/0000676094 IMU 2015
- COM. PREV. IPOT n. 2024/0000676094 TARI 2013
- COM. PREV. IPOT n. 2024/0000676094 TARI 2015 - COM. PREV. IPOT n. 2024/0000676094 I.C.I. 2011
- ING. FISCALE n. 222 TARI 2013
-ING. FISCALE n. 118 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3555/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca indicata in epigrafe e le sottostanti cartelle di pagamento.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria va incluso negli atti impugnabili perché porta a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria (Cass. 02/09/2024, n. 23528)" (Cass. civ., sez. trib., n. 27000/2024, ord.), ma costituendo un mero preavviso non incontra la preclusione di cui all'art. 19, comma 1-quater del d.P.R. n. 602/1973 che inferisce invece all'effettiva iscrizione di ipoteca (in tal senso la comunicazione preventiva è anche funzionale a conoscere eventuali elementi ostativi all'iscrizione ipotecaria).
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
E invero, in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento. (Cass. civ., Sez. 5 -,Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025).
Inoltre, la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti prodromici - a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi - devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026) non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.). Né altrimenti la preclusione può essere superata in ragione dell'eccepita nullità di tali notifiche poiché, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale
è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né tantomeno il principio affermato dalla Corte di cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della I. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato ""nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria" ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito."
È bene, infatti, evidenziare che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della I. 27 luglio 2000, n. 212
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio di controverte) di cui all'art.
7-sexies della I. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
In conclusione, pertanto, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'ente impositore/dal concessionario per contestare la lamentata mancanza della notifica degli atti prodromici eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità- annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
(trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026).
In ogni caso si aggiunga che le ingiunzioni sono state notificate a mani proprie del ricorrente che, in quanto imprenditore individuale, non ha una soggettività giuridica diversa dall'impresa di cui è titolare e ciò a prescindere dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese (Cass. civ. n. 35962//2021, n.
28658/2020, ord.), sicché tali profili di nullità delle notifiche sono infondati.
Inoltre, l'eccezione di prescrizione costituente un nuovo motivo non dedotto nel ricorso introduttivo avrebbe dovuto sollevarsi con rituali motivi aggiunti.
In ragione delle superiori argomentazioni le eccezioni sulla tempestività dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione delle ingiunzioni di pagamento sono infondate poiché tali atti sono divenuti inoppugnabili.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La novità delle questioni soprattutto con riferimento al primo motivo di ricorso legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Compensa le spese. Così deciso in Catania il 23/10/2025 IL GIUDICE RELATORE DR. CALOGERO COMMANDATORE IL PRESIDENTE SANTO
LOPES
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale: LOPES SANTO, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 848/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso - Palazzo Di Citta 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PREV. IPOT n. 2024/0000676094 IMU 2015
- COM. PREV. IPOT n. 2024/0000676094 TARI 2013
- COM. PREV. IPOT n. 2024/0000676094 TARI 2015 - COM. PREV. IPOT n. 2024/0000676094 I.C.I. 2011
- ING. FISCALE n. 222 TARI 2013
-ING. FISCALE n. 118 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3555/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca indicata in epigrafe e le sottostanti cartelle di pagamento.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria va incluso negli atti impugnabili perché porta a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria (Cass. 02/09/2024, n. 23528)" (Cass. civ., sez. trib., n. 27000/2024, ord.), ma costituendo un mero preavviso non incontra la preclusione di cui all'art. 19, comma 1-quater del d.P.R. n. 602/1973 che inferisce invece all'effettiva iscrizione di ipoteca (in tal senso la comunicazione preventiva è anche funzionale a conoscere eventuali elementi ostativi all'iscrizione ipotecaria).
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
E invero, in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento. (Cass. civ., Sez. 5 -,Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025).
Inoltre, la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti prodromici - a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi - devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026) non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.). Né altrimenti la preclusione può essere superata in ragione dell'eccepita nullità di tali notifiche poiché, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale
è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né tantomeno il principio affermato dalla Corte di cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della I. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato ""nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria" ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito."
È bene, infatti, evidenziare che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della I. 27 luglio 2000, n. 212
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio di controverte) di cui all'art.
7-sexies della I. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
In conclusione, pertanto, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'ente impositore/dal concessionario per contestare la lamentata mancanza della notifica degli atti prodromici eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità- annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
(trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026).
In ogni caso si aggiunga che le ingiunzioni sono state notificate a mani proprie del ricorrente che, in quanto imprenditore individuale, non ha una soggettività giuridica diversa dall'impresa di cui è titolare e ciò a prescindere dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese (Cass. civ. n. 35962//2021, n.
28658/2020, ord.), sicché tali profili di nullità delle notifiche sono infondati.
Inoltre, l'eccezione di prescrizione costituente un nuovo motivo non dedotto nel ricorso introduttivo avrebbe dovuto sollevarsi con rituali motivi aggiunti.
In ragione delle superiori argomentazioni le eccezioni sulla tempestività dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione delle ingiunzioni di pagamento sono infondate poiché tali atti sono divenuti inoppugnabili.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La novità delle questioni soprattutto con riferimento al primo motivo di ricorso legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Compensa le spese. Così deciso in Catania il 23/10/2025 IL GIUDICE RELATORE DR. CALOGERO COMMANDATORE IL PRESIDENTE SANTO
LOPES