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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3268 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, promossa da in atti generalizzata, dall'Avv. Marzi Domenico, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Frosinone, in Via M.
Mastroianni, n14/b, in forza della procura in calce all'atto di citazione;
- Attore-
CONTRO
, nato a [...], (VT), il 16/03/1966, C.F. Controparte_1
, dichiarato contumace nel presente giudizio. C.F._1
Convenuto-
Oggetto: risarcimento per diffamazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. , in veste di Parte_1
Presidente del Consiglio Regionale, all'epoca dei fatti, conveniva in giudizio
1 innanzi al Tribunale di Frosinone il Sig. , in qualità di Controparte_1
Direttore del Blog-giornale denominato “Etruria News”, al fine di condannarlo al risarcimento del danno pari alla somma di euro 80.000,00.
Riscontrata la regolarità della notifica, all'udienza del 26.09.2023, questo
Giudice dichiarava la contumacia del Sig. , concedendo i Controparte_1
termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. in favore di parte attrice.
All'udienza del 29.11.2024, all'esito della precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
Ritiene questo Tribunale che la domanda di parte attrice sia fondata.
In punto di diritto, in tema di diffamazione per mezzo stampa, l'ordinamento giuridico riconosce e garantisce, da una parte, il diritto di cronaca sancito e tutelato nell'art. 21 Cost., dall'altro, il diritto all'integrità della sfera personale del singolo individuo, parimenti tutelato nell'art. 2 Cost.
In caso di contrasto tra questi due diritti, la giurisprudenza, ha elaborato una serie di principi che consentono un giusto bilanciamento degli interessi coinvolti.
In particolare, al fine di valutare se l'attività giornalistica possa ricondursi o meno nell'area dell'attività lecita si deve richiedere il rispetto cumulativo dei seguenti principi: a) la verità della notizia;
b) la presenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti;
c) la continenza nell'esposizione dei fatti.
Ebbene, alla stregua di quanto sopra esposto, si deve ritenere che in quasi tutti gli articoli pubblicati dal convenuto ( 1: : del Controparte_2 CP_3 [...]
un insulto al territorio” “bastava frequentare, farsi da testimone di CP_4
nozze dal Presidente del Consiglio Regionale del Lazio essere CP_5
vagamente amici…. Per essere regolarmente e, a vita, assunto negli uffici della
Regione Lazio”; 2): “ L'ex presidente del consiglio Controparte_6
regionale, nel mirino degli investigatori”… “Nel mirino degli Parte_1
inquirenti non solo il sindaco, il presidente della commissione ma Persona_1
anche e soprattutto l'ex presidente del consiglio regionale Nel Parte_1
suo ufficio di presidenza ha lavorato, anche se dal suo predecessore, proprio il
2 sindaco di La coincidenza diventa ancora più buia quando a vincere CP_6
quel concorso ed essere assunti in blocco sono stati uomini di stretta collaborazione proprio di lui, sarà presto chiamato in Controparte_7 Parte_1
caserma per chiarire alcuni lati oscuri di questo concorso. Dovrà essere molto convincente e spiegare come sia stato possibile che persone così distanti (in termini di chilometri) dai Monti della Tolfa, abbiano deciso di partecipare a questa prova e come mai tutti, nessuno escluso, sia riuscito a trovare un posto così facilmente… in arrivo una pioggia di ricorsi, denunce, richieste danni e chissà cos'altro. Questa storia, quindi è tutt'altro che chiusa a differenza della carriera politica del
[...]
che, con la politica che conta, sembra aver chiuso Parte_2
definitivamente”; 3) “Concorsopoli Allumiere- Indagini ad una svolta, presto le relazioni sul sistema Buschini”: “al di là dei non ricordo, delle valutazioni, qualche cazzata sparata per confondere le acque, la cosa che sta emergendo, in attesa che poi la magistratura faccia il resto, è che questa volta il sindaco Persona_2
(sindaco di e il suo mentore …l'abbiano fatta davvero CP_6 Parte_1
grossa….il compianto (politicamente parlando ovviamente) presidente del consiglio
Regionale dovrà spiegare, non alla Commissione Trasparenza e quindi ai colleghi, ma agli inquirenti, perché la decisione così rapida di dimettersi da suo incarico”.:
“Frosinone – Primo Maggio con sberleffo ai lavoratori veri da parte di
[...]
, si deve constatare l'assenza del carattere diffamatorio della CP_8
pubblicazione.
A tale riguardo, si osserva che essi sono frutto di una dialettica politica, aspra e pungente, che riflette la normale contrapposizione tra fazioni politiche opposte.
Anche dal punto di vista del destinatario della pubblicazione, i predetti articoli non hanno come bersaglio l'odierno attore, quanto più che altro il partito politico di appartenenza, di cui viene contestato l'operato, sicchè non appare sussistere alcun intento lesivo della sua sfera personale.
3 Viceversa, in ordine al seguente articolo ( “La straordinaria somiglianza fisica di con ( ndr), quello del Movimento 5 Parte_1 Per_3 Persona_4
Stelle che ha distrutto la Giustizia italiana è impressionante. Sul viso hanno la stessa espressione da “ ”), è ravvisabile un intento di tipo diffamatorio. Persona_5
In questo caso specifico, infatti, appare palese l'attacco alla persona dell'attore e alle sue capacità intellettive, in quanto lo stesso viene paragonato ad un bambino “ non intelligente”, anzi stupido, attraverso il rimando ad un altro personaggio politico, più famoso a livello nazionale.
In sintesi, risulta violato nella su richiamata espressione, sia il principio dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, posto che la collettività non è interessata a sapere le considerazioni personali dell'autore della pubblicazione, sia il principio della continenza formale, mediante l'utilizzo di un termine offensivo.
Per quanto concerne il quantum si deve far riferimento ai parametri di liquidazione del danno subito da parte attrice alla stregua delle Tabelle di
Milano.
Ebbene, al caso de quo si può rilevare: a) la modesta e limitata notorietà del diffamante;
b) la valenza territoriale del Blog gestito da parte convenuta;
c) la diffusione della notizia esclusivamente nell'ambiente locale di riferimento.
Tenuto conto dei suddetti criteri si deve, pertanto, ritenere il danno da diffamazione di tenue gravità e congruo nella misura di 2.000,00 euro, con condanna del convenuto al relativo pagamento, oltre i soli interessi legali dall'evento fino all'effettivo soddisfo, trattandosi di somma già rivalutata.
Per il principio della soccombenza, stante l'accoglimento della domanda sull'an, le spese di lite vengono poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Accoglie la domanda di risarcimento di parte attrice nella misura pari all'importo di euro 2000,00 euro, oltre i soli interessi legali dall'evento fino all'effettivo soddisfo.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 545,00 per spese, € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge, se dovuta.
Frosinone, 1/04/25. Il Giudice Dott. Stefano Troiani
Alla redazione della presente sentenza ha contribuito l' nella Controparte_9
persona del dott. Lorenzo Campoli.
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