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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1312/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3249/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401484722 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 859/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Roma Capitale avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo TARI n. n. 112401484722 del 28 ottobre 2024. Il Comune
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto.
In data 17 giugno 2025, con comunicazione prot. U250200132204 Roma Capitale ha disposto l'annullamento totale in autotutela dell'atto impugnato, riconoscendo che l'immobile oggetto di accertamento “risulta già essere censito con Codice Utente 0011606489 e Codice Contratto N°0002327614. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono più dovuti”.
Segue il dispositivo con relativa condanna delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre
CU, da distrarsi a favore del Procuratore costituito.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3249/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401484722 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 859/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Roma Capitale avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo TARI n. n. 112401484722 del 28 ottobre 2024. Il Comune
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto.
In data 17 giugno 2025, con comunicazione prot. U250200132204 Roma Capitale ha disposto l'annullamento totale in autotutela dell'atto impugnato, riconoscendo che l'immobile oggetto di accertamento “risulta già essere censito con Codice Utente 0011606489 e Codice Contratto N°0002327614. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono più dovuti”.
Segue il dispositivo con relativa condanna delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre
CU, da distrarsi a favore del Procuratore costituito.