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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 17:00 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente
SISTO GI, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 915/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66013 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 200/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TAZCRI100139 2023 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 919/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 915/2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti, impugnava la sentenza n. 200/1/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, depositata il 04/06/2024, con la quale veniva accolto il ricorso presentato da Resistente_1, rappresentata e difesa dal Dr. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, a spese compensate e, quindi, annullato l'Atto di accertamento n. TAZCRI100139/2023, con il quale si provvedeva a recuperare il credito di imposta per € 11.457,00, indebitamente utilizzato dalla società ricorrente nell'anno 2019, irrogando contestualmente le sanzioni connesse. La pretesa dell'Ufficio era fondata sulla presunta assenza dei presupposti richiesti dalla normativa sul credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Nello specifico si contestava l'assenza di sede legale e altro luogo di esercizio nelle zone assistite dell'Abruzzo, come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti ha impugnato la richiamata sentenza per erronea interpretazione dei fatti di causa e conseguente violazione di legge e erronea e carente motivazione atteso che il servizio mensa ritenuto dai giudici di primo grado reso dalla cooperativa presso il Comune di
Atessa, di fatto riguarda il luogo e l'Ente di destinazione del servizio, ma non il luogo dell'investimento che coinciderebbe con la sede della società stabilita in Lanciano. Altra criticità della sentenza, a parere dell'Ufficio, sarebbe rilevabile con riguardo all'affermazione secondo cui, comunque il Comune di
Lanciano, sede legale della ricorrente, “è Comune viciniore distante pochi chilometri dal Comune di
Atessa”. L'appellante evidenzia, quindi, l'assenza di un espresso requisito previsto dalla legge per poter accedere alle agevolazioni fiscali e cioè che il programma d'investimento relativo alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno individua come territorio agevolabile e quindi meritevole dei predetti benefici fiscali, il Comune di Atessa e non il Comune di Lanciano. Osservava ancora l'Agenzia che le disposizioni agevolative, in quanto tali, non sono suscettibili di applicazione analogica.
Si costituiva Resistente_1, rappresentata e difesa dal Dr. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto dell'appello, atteso che la cooperativa svolgeva il servizio mensa presso il Comune di Atessa (e questo dal 2016 e fino all'anno scolastico 2018/2019) come risulta provato dai provvedimenti di affidamento del servizio emessi dal Comune di Atessa – peraltro con inizio del medesimo servizio già dall'anno 2012 - nonché dalle fatture emesse nei confronti del medesimo Ente per il servizio reso.
Pertanto, bene avrebbe fatto la Corte di primo Grado a ritenere agevolabile l'investimento di cui écausa, e a rigettare le censure mosse dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti secondo cui: “ …
Il programma d'investimento, dalla CIM, risulta essere localizzato in territorio agevolabile, quale il
Comune di Atessa, mentre come visto la società ha sede legale in Lanciano … e altri luoghi di esercizio… che non includono Atessa”.
Medio tempore le parti raggiungevano un accordo conciliativo depositato nel fascicolo processuale e confermato all'udienza odierna.
Conseguentemente veniva richiesta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'part. 46 del D. Lgs. 546/1992, a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritenuto sussistere le condizioni di ammissibilità dell'accordo conciliativo depositato nel fascicolo telematico, non può che dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'part. 46 del D. Lgs. 546/1992 disponendo che le spese siano compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Spese compensate
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 17:00 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente
SISTO GI, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 915/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66013 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 200/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TAZCRI100139 2023 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 919/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 915/2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti, impugnava la sentenza n. 200/1/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, depositata il 04/06/2024, con la quale veniva accolto il ricorso presentato da Resistente_1, rappresentata e difesa dal Dr. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, a spese compensate e, quindi, annullato l'Atto di accertamento n. TAZCRI100139/2023, con il quale si provvedeva a recuperare il credito di imposta per € 11.457,00, indebitamente utilizzato dalla società ricorrente nell'anno 2019, irrogando contestualmente le sanzioni connesse. La pretesa dell'Ufficio era fondata sulla presunta assenza dei presupposti richiesti dalla normativa sul credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Nello specifico si contestava l'assenza di sede legale e altro luogo di esercizio nelle zone assistite dell'Abruzzo, come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti ha impugnato la richiamata sentenza per erronea interpretazione dei fatti di causa e conseguente violazione di legge e erronea e carente motivazione atteso che il servizio mensa ritenuto dai giudici di primo grado reso dalla cooperativa presso il Comune di
Atessa, di fatto riguarda il luogo e l'Ente di destinazione del servizio, ma non il luogo dell'investimento che coinciderebbe con la sede della società stabilita in Lanciano. Altra criticità della sentenza, a parere dell'Ufficio, sarebbe rilevabile con riguardo all'affermazione secondo cui, comunque il Comune di
Lanciano, sede legale della ricorrente, “è Comune viciniore distante pochi chilometri dal Comune di
Atessa”. L'appellante evidenzia, quindi, l'assenza di un espresso requisito previsto dalla legge per poter accedere alle agevolazioni fiscali e cioè che il programma d'investimento relativo alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno individua come territorio agevolabile e quindi meritevole dei predetti benefici fiscali, il Comune di Atessa e non il Comune di Lanciano. Osservava ancora l'Agenzia che le disposizioni agevolative, in quanto tali, non sono suscettibili di applicazione analogica.
Si costituiva Resistente_1, rappresentata e difesa dal Dr. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto dell'appello, atteso che la cooperativa svolgeva il servizio mensa presso il Comune di Atessa (e questo dal 2016 e fino all'anno scolastico 2018/2019) come risulta provato dai provvedimenti di affidamento del servizio emessi dal Comune di Atessa – peraltro con inizio del medesimo servizio già dall'anno 2012 - nonché dalle fatture emesse nei confronti del medesimo Ente per il servizio reso.
Pertanto, bene avrebbe fatto la Corte di primo Grado a ritenere agevolabile l'investimento di cui écausa, e a rigettare le censure mosse dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti secondo cui: “ …
Il programma d'investimento, dalla CIM, risulta essere localizzato in territorio agevolabile, quale il
Comune di Atessa, mentre come visto la società ha sede legale in Lanciano … e altri luoghi di esercizio… che non includono Atessa”.
Medio tempore le parti raggiungevano un accordo conciliativo depositato nel fascicolo processuale e confermato all'udienza odierna.
Conseguentemente veniva richiesta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'part. 46 del D. Lgs. 546/1992, a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritenuto sussistere le condizioni di ammissibilità dell'accordo conciliativo depositato nel fascicolo telematico, non può che dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'part. 46 del D. Lgs. 546/1992 disponendo che le spese siano compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Spese compensate