Versione
22 dicembre 1962
22 dicembre 1962
Art. 38. Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Nelle localita' sismiche di cui all'articolo 2, secondo e quarto comma, della presente legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici erariali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del genio civile a norma dell'articolo 26.
I funzionari del Genio civile debbono altresi' accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformita' delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
Nelle localita' sismiche di cui all'articolo 2, secondo e quarto comma, della presente legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici erariali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del genio civile a norma dell'articolo 26.
I funzionari del Genio civile debbono altresi' accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformita' delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/06/2024, n. 822Provvedimento: […] c) evidenziato come le carenze progettuali e la difformità dell'edificio progettato (ed ancor più di quello realizzato) rispetto alla normativa antisismica vigente all'epoca, avrebbero dovuto indurre i funzionari del Genio Civile, nell'esercizio dei compiti loro demandati dagli artt. 25, 26, 37 e 38 legge 1684/1962, anzitutto a non procedere, se non previe “le necessarie integrazioni al fine di verificare la rispondenza del progetto alla normativa vigente”, al rilascio dell'autorizzazione per l'inizio dei lavori e, poi, a non dichiarare nel verbale di accertamento (peraltro inspiegabilmente omissivo anche in ordine alle evidenti difformità geometriche) la regolarità tecnica dell'opera realizzata e a non certificare la perfetta rispondenza dell'opera alle norme per l'edilizia sismica;Leggi di più...
- art. 2049 c.c.·
- eccezione in senso stretto·
- prescrizione estintiva·
- danno non patrimoniale·
- giudizio di regresso·
- tabelle risarcimento danno·
- responsabilità solidale·
- perdita rapporto parentale·
- onere di allegazione e prova·
- art. 28 Cost.