Art. 38. Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Nelle localita' sismiche di cui all'articolo 2, secondo e quarto comma, della presente legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici erariali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del genio civile a norma dell'articolo 26.
I funzionari del Genio civile debbono altresi' accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformita' delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
Nelle localita' sismiche di cui all'articolo 2, secondo e quarto comma, della presente legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici erariali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del genio civile a norma dell'articolo 26.
I funzionari del Genio civile debbono altresi' accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformita' delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.