Art. 46.
Salvo per quanto concerne la applicazione degli articoli 1, 18, 20, 24, 28, 31 e 44, la presente legge entrera' in vigore il 1 gennaio o il 1 luglio successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Salvo per quanto concerne la applicazione degli articoli 1, 18, 20, 24, 28, 31 e 44, la presente legge entrera' in vigore il 1 gennaio o il 1 luglio successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.