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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3138 /2025 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I SEZIONE - LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia promossa D A
, n.q. di erede di , rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. Carmela De Parte_1 Persona_1 Riso.
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura dell'ente. CP_1
RESISTENTE OGGETTO: Indennità di accompagnamento. Giudizio di merito successivo a quello di ATP ex art. 445 bis c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento nei soli limiti di quanto di ragione. Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento occorre unicamente che l'avente diritto non sia ricoverato in un istituto a totale carico della p.a. (a riguardo l'onere della prova ricade sul convenuto), non essendo previsti limiti d'età o di reddito. Sulla scorta di tali premesse deve essere accertata, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell'invalidità prospettata, tenuto conto dei distinguo operati dal legislatore tra le fasi dell'accertamento dell'invalidità stessa e quella dell'erogazione delle provvidenze. La parte ricorrente ha diritto a veder riconosciuto il proprio stato invalidante. L'espletata CTU medico legale – da intendersi qui integralmente trascritta – ha posto in rilievo la fondatezza, nei limiti qui accolti, della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed immune da errori sul piano logico – giuridico, ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante sia tale da impedirgli il compimento autonomo degli atti della vita, risultando compromessa, tra l'altro, la capacità di deambulare senza l'ausilio di terzi. Si ritiene, peraltro, di poter anticipare il giudizio del CTU segnatamente alla decorrenza dello stato invalidante, in quanto il beneficio può farsi decorrere dalla data del 4.4.2024, data in cui è stato prescritto alla ricorrente l'uso di carrozzina e sino al decesso dell'avente diritto. In tali ambiti la domanda va accolta. Le spese seguono la soccombenza nei limiti della metà in considerazione della decorrenza del diritto da epoca successiva alla domanda amministrativa, ancorché antecedente alla domanda CP_ giudiziale, e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU sono poste a carico dell come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente, si trova nelle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 4.4.2024 al 22.5.2025; CP_
• condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio, metà che si liquida, con attribuzione al procuratore antistatario, in € 720,00 oltre IVA e CPA;
CP_
• le spese di CTU sono poste a carico dell' e si liquidano in favore di ciascun medico designato in € 300,00 cadauno, oltre IVA.
Nocera Inferiore, 11.12.2025 IL GIUDICE Dott. Carlo Mancuso
, n.q. di erede di , rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. Carmela De Parte_1 Persona_1 Riso.
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura dell'ente. CP_1
RESISTENTE OGGETTO: Indennità di accompagnamento. Giudizio di merito successivo a quello di ATP ex art. 445 bis c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento nei soli limiti di quanto di ragione. Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento occorre unicamente che l'avente diritto non sia ricoverato in un istituto a totale carico della p.a. (a riguardo l'onere della prova ricade sul convenuto), non essendo previsti limiti d'età o di reddito. Sulla scorta di tali premesse deve essere accertata, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell'invalidità prospettata, tenuto conto dei distinguo operati dal legislatore tra le fasi dell'accertamento dell'invalidità stessa e quella dell'erogazione delle provvidenze. La parte ricorrente ha diritto a veder riconosciuto il proprio stato invalidante. L'espletata CTU medico legale – da intendersi qui integralmente trascritta – ha posto in rilievo la fondatezza, nei limiti qui accolti, della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed immune da errori sul piano logico – giuridico, ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante sia tale da impedirgli il compimento autonomo degli atti della vita, risultando compromessa, tra l'altro, la capacità di deambulare senza l'ausilio di terzi. Si ritiene, peraltro, di poter anticipare il giudizio del CTU segnatamente alla decorrenza dello stato invalidante, in quanto il beneficio può farsi decorrere dalla data del 4.4.2024, data in cui è stato prescritto alla ricorrente l'uso di carrozzina e sino al decesso dell'avente diritto. In tali ambiti la domanda va accolta. Le spese seguono la soccombenza nei limiti della metà in considerazione della decorrenza del diritto da epoca successiva alla domanda amministrativa, ancorché antecedente alla domanda CP_ giudiziale, e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU sono poste a carico dell come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente, si trova nelle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 4.4.2024 al 22.5.2025; CP_
• condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio, metà che si liquida, con attribuzione al procuratore antistatario, in € 720,00 oltre IVA e CPA;
CP_
• le spese di CTU sono poste a carico dell' e si liquidano in favore di ciascun medico designato in € 300,00 cadauno, oltre IVA.
Nocera Inferiore, 11.12.2025 IL GIUDICE Dott. Carlo Mancuso