Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2002, n. 9305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9305 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL PO0 9 305 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM. DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo MILEO - R.G.N. 7982/01 Rel. Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO 10627/01 - 25090 Consigliere Dott. Pietro CUOCO - Cron. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere- Ud.11/04/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AR EP, TI PA, NG EP, TO IA, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALBA ROSA CANTATORE, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
MERIDIONALPESCA SRL;
intimato e sul 2° ricorso n° 10627/01 proposto da: 2002 MERIDIONALPESCA SRL, in persona del legale 1592 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato -1- in ROMA V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato PIERO BIASOTTI, rappresentato e difeso dagli avvocati EP GIANNELLI, GIANVITO GIANNELLI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AR EP, TI PA, NG EP, TO IA;
intimati avverso la sentenza n. 773/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 27/12/00- R.G.N. 593/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; еееudito l'Avvocato BIASOTTIpe lege;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione e rigetto del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Bari, BO PE, TT AS, RO PE e TO IO, convenivano in giudizio la s.r.l. Meridionalpesca, per sentirla condannare alla loro reintegrazione nel posto di lavoro, oltre che alle indennità dovute, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento subito. Assumevano di essere stati alle dipendenze della società con contratto a tempo indeterminato assoggettato alla disciplina vincolistica, per un periodo variabile da tre a sei mesi tra il 1994 e il 1995, con mansioni diverse su barchemotopesca armate di proprietà della convenuta, e di essere stati licenziati senza la necessaria forma scritta e senza giusta causa o giustificato motivo. Costituendosi in giudizio, la convenuta eccepiva la inapplicabilità della normativa invocata, vertendosi in tema di rapporto di lavoro di comandata, per cui chiedeva il rigetto della domanda. Il giudice del lavoro del tribunale di Bari, nel frattempo subentrato al pretore, con sentenza dell'8 febbraio 2000, accogliendo la domanda, dichiarava l'inefficacia del licenziamento orale ed ordinava la reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro, con le conseguenti statuizioni economiche. Avverso la sentenza interponeva appello la società chiedendone la riforma, ribadendo la tesi che tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro th di comandata, finalizzato alla manutenzione ed alla successiva eliminazione delle imbarcazioni. Gli appellati, costituendosi in giudizio, eccepivano in rito l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura e, nel merito, l'infondatezza del gravame di cui chiedevano il rigetto. 1 La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 31 ottobre 2000, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda avanzata dai ricorrenti, che condannava al pagamento delle spese. Rilevava la Corte che nella specie non si verteva in tema di rapporto di "comandata", come sostenuto dalla convenuta, ma in tema di rapporto di lavoro nautico ordinario, la cui efficacia era cessata, essendo stati i natanti venduti con dismissione della bandiera, per cui era applicabile l'articolo 342, n. 2, del codice della navigazione, secondo il quale il contratto di arruolamento si risolve di diritto in caso di perdita di nazionalità della nave. Ciò dopo aver ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di procura del difensore. Avverso la sentenza, BO PE e gli altri lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. La società intimata si è costituita con controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo. Motivi della decisione Riordinando logicamente la materia del contendere, occorre esaminare innanzitutto il quinto motivo del ricorso principale, con cui viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1722, 2501 c.c., 82, 156 e 162 c.p.c., deducendo che dai documenti della camera di commercio risultava che la società Meridionalpesca si era estinta per incorporazione in altre società, per cui la procura alle liti, di cui Pavvocato Giannelli si era avvalso per proporre l'appello avverso la sentenza di primo grado, si era estinta per l'avvenuta estinzione della società. Conseguentemente l'appello andava dichiarato inammissibile. Il motivo è infondato. 2 Dalla lettura degli atti consentiti emerge che l'avvocato Giannelli aveva rappresentato la società in primo grado e che per proporre appello si era avvalso della procura che gli era stata rilasciata. In proposito la Corte ha rilevato che l'odierna Meridionalpesca è costituita dalla unione di due preesistenti società, e che i lavoratori avevano accettato il contraddittorio senza eccepire alcunchè in primo grado, tanto che avevano notificato la relativa sentenza al procuratore costituito di controparte. In proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza elaborata sull'argomento da questa Corte ( n. 9822 del 1998), nel caso in cui l'estinzione di una società per incorporazione in un'altra, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado,non sia stata dichiarata, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., dal difensore munito di procura anche per il giudizio di appello, legittimamente questi, in forza della ultrattività della procura conferitagli da colui che è stato il legale rappresentante della società incorporata, può proporre l'atto di impugnazione in nome della stessa società. Poiché tale principio è applicabile alla fattispecie, il motivo in esame va disatteso. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327, 328, 330,332 e 342 del codice della navigazione, nonché vizi della motivazione. Con il secondo motivo deducono la medesima censura, facendo K riferimento anche agli artt. 2908 e 2909 c.c.. Con il terzo motivo deducono la violazione degli artt. 100, 112, 113, 342, e 437 c.p.c., mentre con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 332 e 374 del codice della navigazione. 3 剪 I motivi in esame, essendo connessi e concernendo gli stessi vizi della sentenza, sia pure da diversi angoli visuale, possono essere trattati unitariamente. Con essi in sintesi si denuncia il fatto che la Corte d'appello non ha dato nessuna giustificazione del perché è pervenuta alla conclusione che si è detta, e, in particolare, del perché abbia ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro nautico ordinario. I motivi sono fondati perché la sentenza impugnata è affetta da un rilevanti vizi di motivazione. Infatti essa esclude la sussistenza di un rapporto di comandata, condividendo le argomentazioni svolte sul punto dal giudice di primo grado, che però non riporta, limitandosi ad asserire che il rapporto in questione non aveva i requisiti e le caratteristiche proprie di quello di comandata, requisiti e caratteristiche che non indica, per cui la conclusione secondo la quale si tratterebbe di un rapporto nautico ordinario è del tutto apodittica. Ugualmente apodittica è l'affermazione secondo cui il contratto di arruolamento si risolve con la perdita di nazionalità della nave, in quanto non risulta che la Corte abbia accertato che nella specie sussistesse un contratto di arruolamento. Parrebbe pertanto che la Corte abbia escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro nautico derivante da contratto di arruolamento, optando per un rapporto di lavoro di diritto comune, ma di questi passaggi la れ motivazione della sentenza non dà alcun conto, per cui giustamente si dolgono i ricorrenti che lamentano la mancanza di un iter argomentativo che permetta di rendersi conto dello sviluppo logico della decisione della Corte. I motivi in esame vanno pertanto accolti. 4 Per le medesime ragioni va accolto il ricorso incidentale proposto dalla società Meridionalpesca, che si duole del fatto che la sentenza gravata ha escluso la sussistenza della comandata per mancanza degli elementi tipici di questa fattispecie senza motivazione alcuna. Poiché anche sotto questo profilo la sentenza è carente e l'assenza di émotivazione reale è totale, ne segue che anche il ricorso incidentale va accolto. rimisa iricorsi:
P.Q.M.
La Corte Vrigetta il quinto motivo del ricorso principale e, in accoglimento degli altri motivi del medesimo ricorso, nonché del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Lecce. Roma, 11 aprile 2002 Brü ftul Il Cons. est. Il Presidente Vincenzo Miles : Sauco IL CANCELLIERE مم Depositato in Cancellaria 26 GIU. 2002 oggi, franco IL CANCELLERE S 5