Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
L'impossibilità, per il condannato istante per la riabilitazione, di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato comprende tutte le situazioni a lui non ascrivibili, che gli impediscano l'esatta osservanza dell'obbligo cui è tenuto per conseguirla, non potendosi frapporre ingiustificato ostacolo al suo reinserimento sociale qualora abbia dato prova, con la condotta tenuta, di esserne meritevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2007, n. 39468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39468 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/09/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 009781/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI ES, N. IL 28/04/1970;
avverso ORDINANZA del 13/12/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di NI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni conformi del P.G. Dott. BAGLIONE TINDARI. OSSERVA
Con ordinanza in data 13 dicembre 2005 il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di riabilitazione proposta da NI ES, dato atto che lo stesso non aveva dato prova di aver adempito alle obbligazioni civili nascenti dai reati commessi, secondo quanto prevede l'art. 179 c.p.. Propone ricorso per cassazione personalmente il condannato, rilevando la violazione di legge, in quanto per una delle rapine per le quali aveva subito la dichiarazione liberatoria delle parti offese, mentre per l'altra le dichiarazioni erano soltanto parziali, poiché alcune delle parti offese non erano state rintracciate.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio che "In tema di condizioni per la riabilitazione, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato ricomprende tutte la situazioni non addebitabili al condannato che gli impediscano l'adempimento cui è tenuto per conseguire il beneficio, non potendosi frapporre ingiustificato ostacolo al reinserimento sociale del riabilitando che abbia, per altro verso, dato prova, con la buona condotta tenuta, di essere meritevole della riabilitazione. (CONF. ASN 199400640 RIV. 197522)" (Cass. Sez. 3^, 11 febbraio 2000, ric. Fortin, RV 216156)
L'ordinanza impugnata non assolve all'obbligo di dar conto, con motivazione coerente e puntuale delle ragioni che hanno comportato una valutazione negativa della richiesta di riabilitazione, tenuto conto sia dell' adempimento parziale delle obbligazioni civili, sia del mancato reperimento delle altre parti.
L'ordinanza impugnata merita quindi l'annullamento con rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2007