CASS
Sentenza 6 luglio 2023
Sentenza 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2023, n. 29353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29353 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RO M'MM nato in [...] il [...] avverso la sentenza resa il 21/12/2021 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EL RA che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 25 giugno 2021 dal GIP del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'imputato colpevole di concorso nel reato di rapina aggravata impropria in danno di un supermercato. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale in ragione dell'assenza di prova del possesso di beni oggetto di sottrazione. Lamenta il ricorrente che non è stata raggiunta la prova del fatto che l'imputato abbia effettivamente sottratto dei beni dal punto vendita Penny market, in quanto al momento del controllo ad opera degli addetti alla vigilanza si trovava in possesso di altra merce precedentemente acquistata presso altro punto vendita. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29353 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 12/04/2023 L'impossessamento non è caduto sotto la diretta percezione degli addetti alla vigilanza e il mero passaggio del codice a barre impresso sui beni restituiti dal ricorrente consente solo di confermare che si trattava di prodotti in vendita anche presso quel Penny market, senza tuttavia poter smentire la versione dell'imputato ed escludere che i prodotti fossero stati precedentemente acquistati presso altro punto vendita. 2.2 Violazione di legge in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata poiché la corte ha confermato l'applicazione della recidiva reiterata, sebbene l'imputato non sia mai stato dichiarato recidivo prima della sentenza. 3.1 Il primo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte di appello, la quale ha evidenziato che l'CH e il coimputato non impugnante hanno lanciato la merce poco prima sottratta dal supermercato contro gli addetti alla vigilanza, gridando che erano i beni di cui si erano appropriati. Tale circostanza è stata riferita dai due testi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare. Inoltre dalla sentenza di primo grado emerge che tramite la lettura del codice a barre impresso sulla merce recuperata dagli addetti alla vigilanza del supermercato si è accertato che detti beni erano in vendita in quel supermercato, a dispetto di quanto verbalmente sostenuto dall'imputato nel corso del suo esame. Alla stregua di questi elementi non assume alcuna rilevanza la circostanza che l'impossessamento non sia stato osservato dal personale, poiché sussiste la prova inconfutabile che i beni erano stati sottratti da quell'esercizio commerciale . 3.2 La censura relativa alla natura reiterata della recidiva è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello. Ed infatti con l'appello era stata invocata l'esclusione di detta aggravante in ragione della insussistenza di una maggiore pericolosità dell'imputato, sul rilievo che i precedenti penali dell'imputato erano risalenti e si riferivano a illeciti commessi da minorenne;
nessuna questione era stata, di contro, sollevata in ordine alla natura qualificata della recidiva, contestata come reiterata. La questione di diritto sollevata con il ricorso sarebbe comunque inaccoglibile in quanto con sentenza del 30/3/2023, in ordine alla quale è nota soltanto l'informazione provvisoria, le Sezioni unite di questa Corte di legittimità, hanno risolto il contrasto emerso al riguardo tra diversi orientamenti giurisprudenziali, precisando che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 cod.pen. è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, anche in assenza di precedenti dichiarazioni di recidiva. 4. Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente RI EL NO ER RA ,
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EL RA che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 25 giugno 2021 dal GIP del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'imputato colpevole di concorso nel reato di rapina aggravata impropria in danno di un supermercato. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale in ragione dell'assenza di prova del possesso di beni oggetto di sottrazione. Lamenta il ricorrente che non è stata raggiunta la prova del fatto che l'imputato abbia effettivamente sottratto dei beni dal punto vendita Penny market, in quanto al momento del controllo ad opera degli addetti alla vigilanza si trovava in possesso di altra merce precedentemente acquistata presso altro punto vendita. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29353 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 12/04/2023 L'impossessamento non è caduto sotto la diretta percezione degli addetti alla vigilanza e il mero passaggio del codice a barre impresso sui beni restituiti dal ricorrente consente solo di confermare che si trattava di prodotti in vendita anche presso quel Penny market, senza tuttavia poter smentire la versione dell'imputato ed escludere che i prodotti fossero stati precedentemente acquistati presso altro punto vendita. 2.2 Violazione di legge in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata poiché la corte ha confermato l'applicazione della recidiva reiterata, sebbene l'imputato non sia mai stato dichiarato recidivo prima della sentenza. 3.1 Il primo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte di appello, la quale ha evidenziato che l'CH e il coimputato non impugnante hanno lanciato la merce poco prima sottratta dal supermercato contro gli addetti alla vigilanza, gridando che erano i beni di cui si erano appropriati. Tale circostanza è stata riferita dai due testi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare. Inoltre dalla sentenza di primo grado emerge che tramite la lettura del codice a barre impresso sulla merce recuperata dagli addetti alla vigilanza del supermercato si è accertato che detti beni erano in vendita in quel supermercato, a dispetto di quanto verbalmente sostenuto dall'imputato nel corso del suo esame. Alla stregua di questi elementi non assume alcuna rilevanza la circostanza che l'impossessamento non sia stato osservato dal personale, poiché sussiste la prova inconfutabile che i beni erano stati sottratti da quell'esercizio commerciale . 3.2 La censura relativa alla natura reiterata della recidiva è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello. Ed infatti con l'appello era stata invocata l'esclusione di detta aggravante in ragione della insussistenza di una maggiore pericolosità dell'imputato, sul rilievo che i precedenti penali dell'imputato erano risalenti e si riferivano a illeciti commessi da minorenne;
nessuna questione era stata, di contro, sollevata in ordine alla natura qualificata della recidiva, contestata come reiterata. La questione di diritto sollevata con il ricorso sarebbe comunque inaccoglibile in quanto con sentenza del 30/3/2023, in ordine alla quale è nota soltanto l'informazione provvisoria, le Sezioni unite di questa Corte di legittimità, hanno risolto il contrasto emerso al riguardo tra diversi orientamenti giurisprudenziali, precisando che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 cod.pen. è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, anche in assenza di precedenti dichiarazioni di recidiva. 4. Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente RI EL NO ER RA ,