CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25131 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia in data 8/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comrna 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere CI IE;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. Franco Matrangolo per le parti civili SP RU e AP RO IA con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma della sentenza anche agli effetti civili con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese processuali del grado come da separata nota . RITENUTO IN FATTO 1.OV LA ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, emessa in data 8/11/2021 che, parzialmente riformando ia sentenza del Tribunale di 1 41' Penale Sent. Sez. 2 Num. 25131 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 07/03/2023 Perugia del 5/11/2029, l'ha assolta dal reato di estorsione contestato al capo A) ed ha confermato la condanna per l'estorsione di cui al capo B), da lei posta in essere in concorso con HE MO, consistita nel costringere SP RU, mediante minacce di morte, a farsi rilasciare una cambiale di euro 25.000,00, nel farsi accompagnare in vari luoghi a bordo del taxi gestito da HE, nel noleggiare varie autovetture del HE e nel farsi consegnare vari oggetti d'oro. 2.Avverso tale sentenza ricorre per cassazione OR la quale con il primo motivo eccepisce violazione di legge ( art. 606 lett. b) e c) c.p.p.), in relazione all'art. 420 ter c.p.p.: il giudice di primo grado, ha ritenuto non rilevante l'assenza del coimputato HE, detenuto agli arresti domiciliari, all'udienza del 8/4/2019, in cui furono assunte le deposizioni delle persone offese, esponendo così la sentenza ad un vulnus per la nullità degli atti compiuti. 3. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ( art. 606 lett. b) e c) c.p.p.), in relazione all'art. 192 c.p.p. La Corte d'appello nel confermare la sentenza di primo grado, ha disatteso il motivo di appello concernente la attendibilità della p.o., AP IA, sul presupposto che la Hudorovic.)inon era chiamata a rispondere del reato di cui al capo a). Deduce invece la difesa che la questione era rilevante perché riguardava, in via generale, l'attendibilità della teste. Allo stesso modo la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che le dichiarazioni dell'operante di P.G. PP riscontrassero il racconto della p.o., quando invece egli nulla disse in merito ai diversi episodi che caratterizzano la vicenda estorsiva;
la sentenza, inoltre, sarebbe contraddittoria laddove asserisce che la mancanza di testimonianze esterne rispetto a quanto riferito da SP, non inficerebbe il racconto della p.o. mentre indica il parroco don Saba, quale testimone;
ancora, la vicenda della cambiale, asseritamente compilata dagli estorsori e sottoscritta dalla p.o., sarebbe rimasta oscura. In presenza di plurimi elementi di criticità nel narrato della p.o., la Corte di appello avrebbe ricostruito la vicenda estorsiva sulla base di mere congetture che sfuggono alle comuni massime di esperienza e danno luogo ad illogicità (così con riferimento a quanto riferito da SP sulla genesi del rapporto, nonché in relazione all'episodio dell'inseguimento da parte degli estorsori e dello speronamento dell'auto di SP, che la Corte ha ritenuto credibile in ragione dei danni rilevati sull'autovettura quando invece essi potevano essere stati cagionati in altro modo;
o ancora con riferimento alle dichiarazioni di AP IA che riferì di conoscere la OV perchè abitava in un paese vicino al suo senza che si spiegasse come la stessa l'avesse conosciuta o al fatto che la p.o. riferì che la OV non celò la propria identità, circostanza incompatibile con quanto affermato dalla p.o. che riferì di avere ricevuto telefonate anonime). 4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione del legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione agli artt. 530 e 546 c.p.p. La Corte d'appello avrebbe erroneamente motivato in ordine alla sussistenza del delitto di estorsione, 2 dovendosi piuttosto ritenere integrato il delitto di truffa e in subordine quello di cui all'art. 393 c.p. Il rilascio della cambiale di euro 25.000,00, infatti, non sarebbe l'effetto della costrizione, non essendo mai stata riscontrata la presenza di terze persone che avrebbero proferito minacce, ma avvenne perché SP fu indotto in errore circa la sussistenza di un pericolo che però era solo immaginario;
peraltro SP non avrebbe subito alcuna costrizione della sua volontà potendo egli liberamente denunciare l'accaduto. Quanto alle ulteriori condotte estorsive contestate, le stesse, a detta della ricorrente, rientrerebbero nella fattispecie di cui all'art. 393 c.p., in quanto gli imputati agirono nella convinzione di esercitare un proprio diritto derivante dal titolo di credito di cui erano legittimi possessori. 5. Con quarto motivo si lamenta il vizio di motivazione ( art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione agli artt. 110, 114 e 133 c.p., nonché in relazione agli artt. 125, co.1, 546, co.1 lett. e) c.p.p., 3 e 27 Cost. La Corte d'appello nel rispondere alle censure difensive proposte con l'atto di appello circa l'eccessività della pena inflitta, non avrebbe adeguatamente motivato irrogando alla OV una pena non proporzionata al tipo di contributo posto in essere, qualificabile nei termini di cui all'art. 114 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è basato di motivi manifestamente infondati oltre che generici e va dichiarato inammissibile. È priva di pregio la prima doglianza difensiva con la quale la ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado, per avere il giudice proceduto all'assunzione dei testi all'udienza dell' 8/4/2019, nonostante l'assenza del coimputato HE, detenuto agli arresti domiciliari. La ricorrente non ha in alcun modo specificato quale pregiudizio derivi da siffatta statuizione sulla sua posizione soggettiva. Invero, l'impedimento a comparire dell'imputato, idoneo a giustificare un rinvio d'udienza, e che deve possedere i caratteri dell'assolutezza e deve essere effettivo, legittimo nonché riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato medesimo e a lui non ascrivibile, legittima il differimento dell'udienza a tutela del personale interesse del soggetto impedito;
tant'è che, nel processo cumulativo, lo stesso impedimento legittima lo stralcio della relativa posizione, in virtù dell'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che nell'interesse superiore della giustizia, previa audizione delle parti, può adottare tale provvedimento, onde consentire la rapida definizione delle posizioni di alcuni imputati. In assenza della specifica deduzione di un pregiudizio riflesso sulle posizioni dei coimputati, non sussiste, pertanto, l'interesse di una parte ad eccepire il rigetto dell'istanza di rinvio proposta da altro imputato. Ed invero, solo laddove la parte abbia richiesto l'esame di un coimputato, e tale adempimento non sia stata eseguito in virtù del rigetto illegittimo dell'istanza di rinvio, potrebbe profilarsi - in via indiretta e mediata - l'interesse alla deduzione della 3 relativa nullità (Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021, Rv. 281022; Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021, Rv. 281022). 2. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso osserva la Corte che essi sono manifestamente infondati, oltre che non ammissibili per essere stati solo genericamente e solo parzialmente proposti in appello. Occorre rilevare che con l'atto di appello la ricorrente ha contestato l'attendibilità della p.o. (AP IA), citando l'episodio della telefonata minatoria ricevuta dalla stessa ed ha altresì rimarcato che la vicenda doveva essere qualificata in termini di truffa perché dovuta alla negligenza della p.o. che si era affidata a terze persone per il recupero del proprio credito, invece che ad un legale. Ebbene, a fronte della esaustiva e giuridicamente corretta ricostruzione dei fatti operata concordemente dai giudici di merito di primo e secondo grado ed alle puntuali risposte fornite dalla Corte d'appello relativamente alle censure genericamente mosse con l'atto di appello ( cfr. pag. 12 della sentenza in cui viene spiegato che la OV non aveva bisogno di celare la propria identità proprio perchè forte del timore ingenerato dalla gravità della minaccia esercitata e che la condotta andava inquadrata nella fattispecie estorsiva e non in quella di truffa per la costrizione subita dalla p.o. SP) osserva il Collegio che tutte le altre questioni sollevate nel ricorso altro non si risolvono che in una inammissibile sollecitazione al Collegio alla rilettura e rivalutazione del materiale probatorio. In sostanza si propongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa nella valutazione delle prove, non emergono evidenti illogicità, risultando l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputata in ordine ai fatti a lei ascritti al capo b) e con riguardo alla qualificazione giuridica degli stessi;
in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali era emerso che l'imputata aveva rivolto, in concorso con HE, a SP RU, pressanti richieste di denaro costringendolo a rilasciare una cambiale al fine di ottenere la loro protezione contro l'intervento di terzi che potevano attentare alla sua incolumità ed a quella dei suoi familiari se non avesse pagato ( pagg. 12 e 13 della sentenza ). Il che vale ad integrare il delitto di estorsione dovendosi appunto ricordare che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria, consiste nei diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo n. 2, c.p., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è 4 attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato. ( Sez. 2 , 24624 del 17/772020, Rv. 279492; Sez. 2 46284 del 21/10/2015, Rv. 265362 ). Allo stesso modo deve essere rilevata la manifesta infondatezza della questione relativa alla riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 393 c.p., posto che ulteriori le minacce poste in essere dei ricorrenti nei confronti della p.o., erano tese ad ottenere il pagamento della cambiale ottenuta mediante estorsione per cui esse rappresentano la progressione criminosa del principale fatto estorsivo avente ad oggetto il rilascio del titolo cambiario. Non risulta poi che la questione della qualificazione giuridica della condotta della ricorrente, ai sensi dell'art. 114 c.p., sia stata devoluta al giudice di appello pertanto essa non è in questa sede scrutinabile (Sez.2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). Da quanto detto consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle partici civili costituite SP RU e AP RO IA c:he liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, 7/3/2023 Il consigliere estensore CI IE Il presidente CI Imperiali DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 0 9 6111. 2023 IL FUNZIO ARIO GIUDIZIARIO Il Funzionai' o giudiziario dott.ssa VincenzFefania FIUMARA 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U.RP. CENTRALE c,L) OvjIAuke Ark ')- (igeA.,(-1 L . - _ t tme: ett_. 4-,;te-Ce(tukye (oktakiute,) (Loggo,oro (2-eAkteAvl.-Q-ry\ o i Úike- (1,Q,,te - 2 (i fr fLtt I !..,~1<-,1,-UU„ t i,4,,,e4A,te or, P Pr r 61:1).-,t,àv(g t. 0\1I_ CACIP , Cee (..)0
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comrna 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere CI IE;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. Franco Matrangolo per le parti civili SP RU e AP RO IA con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma della sentenza anche agli effetti civili con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese processuali del grado come da separata nota . RITENUTO IN FATTO 1.OV LA ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, emessa in data 8/11/2021 che, parzialmente riformando ia sentenza del Tribunale di 1 41' Penale Sent. Sez. 2 Num. 25131 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 07/03/2023 Perugia del 5/11/2029, l'ha assolta dal reato di estorsione contestato al capo A) ed ha confermato la condanna per l'estorsione di cui al capo B), da lei posta in essere in concorso con HE MO, consistita nel costringere SP RU, mediante minacce di morte, a farsi rilasciare una cambiale di euro 25.000,00, nel farsi accompagnare in vari luoghi a bordo del taxi gestito da HE, nel noleggiare varie autovetture del HE e nel farsi consegnare vari oggetti d'oro. 2.Avverso tale sentenza ricorre per cassazione OR la quale con il primo motivo eccepisce violazione di legge ( art. 606 lett. b) e c) c.p.p.), in relazione all'art. 420 ter c.p.p.: il giudice di primo grado, ha ritenuto non rilevante l'assenza del coimputato HE, detenuto agli arresti domiciliari, all'udienza del 8/4/2019, in cui furono assunte le deposizioni delle persone offese, esponendo così la sentenza ad un vulnus per la nullità degli atti compiuti. 3. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ( art. 606 lett. b) e c) c.p.p.), in relazione all'art. 192 c.p.p. La Corte d'appello nel confermare la sentenza di primo grado, ha disatteso il motivo di appello concernente la attendibilità della p.o., AP IA, sul presupposto che la Hudorovic.)inon era chiamata a rispondere del reato di cui al capo a). Deduce invece la difesa che la questione era rilevante perché riguardava, in via generale, l'attendibilità della teste. Allo stesso modo la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che le dichiarazioni dell'operante di P.G. PP riscontrassero il racconto della p.o., quando invece egli nulla disse in merito ai diversi episodi che caratterizzano la vicenda estorsiva;
la sentenza, inoltre, sarebbe contraddittoria laddove asserisce che la mancanza di testimonianze esterne rispetto a quanto riferito da SP, non inficerebbe il racconto della p.o. mentre indica il parroco don Saba, quale testimone;
ancora, la vicenda della cambiale, asseritamente compilata dagli estorsori e sottoscritta dalla p.o., sarebbe rimasta oscura. In presenza di plurimi elementi di criticità nel narrato della p.o., la Corte di appello avrebbe ricostruito la vicenda estorsiva sulla base di mere congetture che sfuggono alle comuni massime di esperienza e danno luogo ad illogicità (così con riferimento a quanto riferito da SP sulla genesi del rapporto, nonché in relazione all'episodio dell'inseguimento da parte degli estorsori e dello speronamento dell'auto di SP, che la Corte ha ritenuto credibile in ragione dei danni rilevati sull'autovettura quando invece essi potevano essere stati cagionati in altro modo;
o ancora con riferimento alle dichiarazioni di AP IA che riferì di conoscere la OV perchè abitava in un paese vicino al suo senza che si spiegasse come la stessa l'avesse conosciuta o al fatto che la p.o. riferì che la OV non celò la propria identità, circostanza incompatibile con quanto affermato dalla p.o. che riferì di avere ricevuto telefonate anonime). 4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione del legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione agli artt. 530 e 546 c.p.p. La Corte d'appello avrebbe erroneamente motivato in ordine alla sussistenza del delitto di estorsione, 2 dovendosi piuttosto ritenere integrato il delitto di truffa e in subordine quello di cui all'art. 393 c.p. Il rilascio della cambiale di euro 25.000,00, infatti, non sarebbe l'effetto della costrizione, non essendo mai stata riscontrata la presenza di terze persone che avrebbero proferito minacce, ma avvenne perché SP fu indotto in errore circa la sussistenza di un pericolo che però era solo immaginario;
peraltro SP non avrebbe subito alcuna costrizione della sua volontà potendo egli liberamente denunciare l'accaduto. Quanto alle ulteriori condotte estorsive contestate, le stesse, a detta della ricorrente, rientrerebbero nella fattispecie di cui all'art. 393 c.p., in quanto gli imputati agirono nella convinzione di esercitare un proprio diritto derivante dal titolo di credito di cui erano legittimi possessori. 5. Con quarto motivo si lamenta il vizio di motivazione ( art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione agli artt. 110, 114 e 133 c.p., nonché in relazione agli artt. 125, co.1, 546, co.1 lett. e) c.p.p., 3 e 27 Cost. La Corte d'appello nel rispondere alle censure difensive proposte con l'atto di appello circa l'eccessività della pena inflitta, non avrebbe adeguatamente motivato irrogando alla OV una pena non proporzionata al tipo di contributo posto in essere, qualificabile nei termini di cui all'art. 114 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è basato di motivi manifestamente infondati oltre che generici e va dichiarato inammissibile. È priva di pregio la prima doglianza difensiva con la quale la ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado, per avere il giudice proceduto all'assunzione dei testi all'udienza dell' 8/4/2019, nonostante l'assenza del coimputato HE, detenuto agli arresti domiciliari. La ricorrente non ha in alcun modo specificato quale pregiudizio derivi da siffatta statuizione sulla sua posizione soggettiva. Invero, l'impedimento a comparire dell'imputato, idoneo a giustificare un rinvio d'udienza, e che deve possedere i caratteri dell'assolutezza e deve essere effettivo, legittimo nonché riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato medesimo e a lui non ascrivibile, legittima il differimento dell'udienza a tutela del personale interesse del soggetto impedito;
tant'è che, nel processo cumulativo, lo stesso impedimento legittima lo stralcio della relativa posizione, in virtù dell'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che nell'interesse superiore della giustizia, previa audizione delle parti, può adottare tale provvedimento, onde consentire la rapida definizione delle posizioni di alcuni imputati. In assenza della specifica deduzione di un pregiudizio riflesso sulle posizioni dei coimputati, non sussiste, pertanto, l'interesse di una parte ad eccepire il rigetto dell'istanza di rinvio proposta da altro imputato. Ed invero, solo laddove la parte abbia richiesto l'esame di un coimputato, e tale adempimento non sia stata eseguito in virtù del rigetto illegittimo dell'istanza di rinvio, potrebbe profilarsi - in via indiretta e mediata - l'interesse alla deduzione della 3 relativa nullità (Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021, Rv. 281022; Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021, Rv. 281022). 2. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso osserva la Corte che essi sono manifestamente infondati, oltre che non ammissibili per essere stati solo genericamente e solo parzialmente proposti in appello. Occorre rilevare che con l'atto di appello la ricorrente ha contestato l'attendibilità della p.o. (AP IA), citando l'episodio della telefonata minatoria ricevuta dalla stessa ed ha altresì rimarcato che la vicenda doveva essere qualificata in termini di truffa perché dovuta alla negligenza della p.o. che si era affidata a terze persone per il recupero del proprio credito, invece che ad un legale. Ebbene, a fronte della esaustiva e giuridicamente corretta ricostruzione dei fatti operata concordemente dai giudici di merito di primo e secondo grado ed alle puntuali risposte fornite dalla Corte d'appello relativamente alle censure genericamente mosse con l'atto di appello ( cfr. pag. 12 della sentenza in cui viene spiegato che la OV non aveva bisogno di celare la propria identità proprio perchè forte del timore ingenerato dalla gravità della minaccia esercitata e che la condotta andava inquadrata nella fattispecie estorsiva e non in quella di truffa per la costrizione subita dalla p.o. SP) osserva il Collegio che tutte le altre questioni sollevate nel ricorso altro non si risolvono che in una inammissibile sollecitazione al Collegio alla rilettura e rivalutazione del materiale probatorio. In sostanza si propongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa nella valutazione delle prove, non emergono evidenti illogicità, risultando l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputata in ordine ai fatti a lei ascritti al capo b) e con riguardo alla qualificazione giuridica degli stessi;
in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali era emerso che l'imputata aveva rivolto, in concorso con HE, a SP RU, pressanti richieste di denaro costringendolo a rilasciare una cambiale al fine di ottenere la loro protezione contro l'intervento di terzi che potevano attentare alla sua incolumità ed a quella dei suoi familiari se non avesse pagato ( pagg. 12 e 13 della sentenza ). Il che vale ad integrare il delitto di estorsione dovendosi appunto ricordare che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria, consiste nei diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo n. 2, c.p., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è 4 attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato. ( Sez. 2 , 24624 del 17/772020, Rv. 279492; Sez. 2 46284 del 21/10/2015, Rv. 265362 ). Allo stesso modo deve essere rilevata la manifesta infondatezza della questione relativa alla riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 393 c.p., posto che ulteriori le minacce poste in essere dei ricorrenti nei confronti della p.o., erano tese ad ottenere il pagamento della cambiale ottenuta mediante estorsione per cui esse rappresentano la progressione criminosa del principale fatto estorsivo avente ad oggetto il rilascio del titolo cambiario. Non risulta poi che la questione della qualificazione giuridica della condotta della ricorrente, ai sensi dell'art. 114 c.p., sia stata devoluta al giudice di appello pertanto essa non è in questa sede scrutinabile (Sez.2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). Da quanto detto consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle partici civili costituite SP RU e AP RO IA c:he liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, 7/3/2023 Il consigliere estensore CI IE Il presidente CI Imperiali DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 0 9 6111. 2023 IL FUNZIO ARIO GIUDIZIARIO Il Funzionai' o giudiziario dott.ssa VincenzFefania FIUMARA 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U.RP. CENTRALE c,L) OvjIAuke Ark ')- (igeA.,(-1 L . - _ t tme: ett_. 4-,;te-Ce(tukye (oktakiute,) (Loggo,oro (2-eAkteAvl.-Q-ry\ o i Úike- (1,Q,,te - 2 (i fr fLtt I !..,~1<-,1,-UU„ t i,4,,,e4A,te or, P Pr r 61:1).-,t,àv(g t. 0\1I_ CACIP , Cee (..)0