CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2023, n. 22687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22687 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
<SPn>SENTENZA sul ricorso proposto da: ON IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.i, 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv, con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Francesca CO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 22687 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/04/2023 N. 20105/2022 R.G. RITENUTO IN FATTO 1. AU AT ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui è stata confermata la sentenza con cui il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, aveva dichiarato non doversi procedere per interve- nuta prescrizione per il reato di cui all'art. 450 cod. pen. commesso in Postiglione il 10.12.2012 e il 18.1.2013. Il AT, in uno con i coimputati di seguito indicati, era imputato del delitto p. e p. dall'art. 450 c.p., perché GN LE, in qualità di funzionario responsabile AN, PAOLI' Pietro Paolo quale Direttore dei lavori, ON Mau- rizio, quale procuratore speciale "SA Piz2:arotti & C.", afficlataria dei lavori di ammodernamento ed adeguamento del tratto autostradale Salerno-Reggio Cala- bria Tratto 5° lotto 4° dal Km. 47+800 al Km 5:3+800, di cui al contratto di appalto, stipulato tra l'AN S.p.a. e l'impresa TT & C. S.p.a..; POLICICCHIO Franco, quale progettista dei lavori, per colpa dovuta a negligenza, imprudenza e imperi- zia, facevano sorgere il pericolo di un disastro ferroviario, a causa di un cedimento del rilevato ferroviario, verificatosi tra le stazioni di Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, ovvero, nei pressi della chilometrica ferroviaria 98+400, determinato dal cattivo smaltimento delle acque piovane provenienti dalla soprastante auto- strada (galleria San Michele al Krn. 47 Nord) per la saturazione del terreno costi- tuente il corpo stradale, quale conseguenza della modifica del bacino di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, avvenuta nel corso dei lavori di sistemazione della scarpata di monte, nell'ambito dei citati lavori di ammodernamento dell'au- tostrada Salerno-Reggio Calabria. Tali lavori determinavano, in particolare: - Modifica del bacino di raccolta per lo spostamento a monte delle due carreg- giate stradali e l'eliminazione delle relative opere di difesa delle acque meteoriche;
- Insufficiente canalizzazione di queste ultime per la presenza di un nuovo fosso di guardia in terra non idoneo a intercettare le acque meteoriche in quanto realizzato con tratti in contropendenza e non protetto dal materiale solido traspor- tato che tende ad ostruirlo. Tanto anche a causa dell'omessa considerazione, nel progetto di ammodernamento citato, di alcune criticità evidenziatesi in seguito alle ingenti precipitazioni del precedente autunno (2012) e del correlato omesso ap- profondimento dello stato di conservazione e mantenimento della rete di raccolta delle acque a protezione della linea ferroviaria sita a valle del vecchio tracciato dismesso e quindi della capacità di questa di smaltire le acque meteoriche di su- perficie provenienti dalle aree sovrastanti e dell'omessa considerazione delle mu- tate condizioni di recapito delle acque meteoriche a valle;
Sicché ne derivava la vulnerabilità idraulica del citato tratto di linea, con smot- tamenti, verso valle, del rilevato ferroviario, rispettivamente, in data 10.12.2012, per una lunghezza di circa mt. 15, e in data 18.01.2013, per una lunghezza di 6 9 N. 20105/2022 R.G. mt. longitudinali al binario e con profondità di circa cinquanta centimetri, e pericolo per i passeggeri dei treni in transito, tra i quali il treno Regionale 3468, proveniente da Potenza, che limitava di fatto la sua corsa nella stazione di Sicignano degli Alburni, con circa 100 viaggiatori a bordo, tutti trasbordati, successivamente, su autobus sostitutivi messi a disposizione di Trenitalia. Fatti commessi in Postiglione in data 10.1.2.2012 e in data 18.01.2013 Anche nei confronti dei coimputati oggi non ricorrenti IR, AO e Poli- cicchio veniva pronunciata in primo grado sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, che gli stessi non appellavano/ 2. Avverso la pronuncia della Corte salernitana ha proposto ricorso per Cas- sazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il AT, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la moti- vazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. f erronea applicazione di legge penale o di altra norma giuridica, nonché mancanza e illogi- cità manifesta della motivazione. Ci si duole che la Corte campana, con "sorprendente " e sintetica motivazione, abbia rigettato l'appello proposto nell'interesse del AT, confermando quella di primo grado per intervenuta prescrizione, affermando - dopo aver richiamato il condivisibile e consolidato principio dei giudici di legittimità interpretativo della "evidenza della prova" di innocenza - che "i motivi addotti in impugnazione atten- gono ad aspetti riguardanti l'ampiezza dei poteri conferiti all'imputato dalla ditta TT e se tra essi rientrassero, come conseguenza dell'esercizio di essi, le condotte illecite ascritte. Tale indagine non può certo prescindere dalle modalità concrete e fattuali attraverso cui si manifesta l'intervento dell'imputato nella vi- cenda processuale, non potendosi assolutamente escludere che egli, indipenden- temente dal mero aspetto formale della procura rilasciatagli, potesse aver inciso in fatto sulle scelte rivelatesi dannose. Tale aspetto necessiterebbe di un appro- fondimento istruttorio dal quale poter quantomeno desumere, a seguito di istrut- toria dibattimentale, l'impossibilità di poter ascrivere soggettivamente all'imputato i fatti contestatigli ". Il difensore ricorrente ricorda che, non avendo il Tribunale preso in alcuna considerazione il contenuto della procura speciale rilasciata al AT, facente le- gittimamente e ritualmente parte, insieme alla memoria difensiva, del fascicolo processuale, sia pure definito come in fase "embrionale", il AT decise di pro- porre impugnazione avverso tale decisione, sc:ittolineando, tra l'altro, che la sola lettura del contenuto della procura speciale rilasciatagli, nella sua esclusiva qualità e funzione di responsabile del settore commerciale nell'ambito della organizza- zione imprenditoriale, dal legale rappresentante della SA TT & C,. oltre 3 N. 20105/2022 R.G. a costituire doveroso oggetto di valutazione con criterio di mera "constatazione " ictu oculi, senza alcun necessario " apprezzamento ", era certamente idonea e sufficiente, sotto il profilo probatorio, per giungere ad una assoluzione di merito dell'imputato ex art. 129 cpv cod. proc. pen., in quanto il potere conferitogli con la procura, ritualmente allegata agli atti del processo, aveva ad oggetto soltanto "la stipula e la sottoscrizione con AN SP del contratto relativo alla realizzazione dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria ASR 49104 - Lavori di ammodernamento e adeguamento ". E anche all'atto di impugnazione nel merito era allegata, per facilità di conoscenza della Corte, ancora una volta la più volte richiamata procura speciale. Tuttavia, secondo la Corte di merito, pur essendo chiaro, quanto ai poteri conferiti al AT con la procura speciale, il contenuto " formale " dell'atto che li limitava esclusivamente alla stipula dell'atto contrattuale tra l'aggiudicataria dell'appalto (SA TT SP ) e l'AN, anche a ragione del ruolo rivestito dal ricorrente nell'SA TT SP inerente esclusivamente, nell'ambito or- ganizzativo, allo "sviluppo commerciale della società edigrapporti con altre imprese e con le istituzioni" non sarebbe assolutamente possibile escludere che il AT "potesse aver inciso in fatto sulle scelte rivelatesi dannose ". Ebbene, per il ricorrente, a prescindere dalla considerazione che, quanto ai contenuti della procura speciale, non può assolutamente definirsi l'atto come una mera "formalità", trattandosi certamente di atto negoziale a "contenuto sostan- ziale ", nel senso che, con quell'atto di natura pubblica redatto e stipulato da un notaio, si definiscono e limitano i poteri conferiti al procuratore„ in considerazione anche dello specifico riferimento al ruolo ed alle funzioni dallo stesso espletati nell'ambito della organizzazione imprenditoriale, non ci si può esimere dal consi- derare che le condotte colpose ascritte agli imputati riguardavano e riguardano esclusivamente le modalità esecutive delle opere oggetto di appalto, produttrici, secondo l'ipotesi di accusa, dell'evento dannoso: attività alla quale il AT era e restava ed è restato completamente estraneo, anche perché la sua attività, nell'in- teresse dell'impresa, si svolgeva esclusivamente negli uffici di Roma, senza alcuna necessità, neppure occasionale, di portarsi sui singoli cantieri delle opere per le quali era intervenuto, come procuratore della società, alla sola stipula contrattuale dell'appalto conferito, nel caso di specie, dall'AN: cantieri affidati, come risulta dallo stesso capo di imputazione, nella loro esecuzione e modalità di intervento a soggetti qualificati dell'impresa appaltatrice con incarichi e funzioni di direttore dei lavori (AO ET) e progettista dei lavori (Policicchio Franco), ai quali (so- prattutto al primo) competeva l'obbligo, con relative conseguenziali responsabilità, di evitare, nel corso della esecuzione dei lavori appaltati , il " cattivo smaltimento delle acque piovane provenienti dalla soprastante autostrada (Galleria San Michele 4 N. 20105/2022 R.G. al KM 47 Nord) per la saturazione del terreno costituente il corpo stradale, quale conseguenza della modifica del bacino di raccolta e deflusso delle acque meteori- che" quale causa dell'evento per " lo smottamento del terreno, verso valle„ del rilevato ferroviario "attribuibile esclusivamente o alla progettazione o alla cattiva esecuzione materiale del "bacino di raccolta e deflusso delle acque meteoriche ". Nessuna delle due ipotesi e condotte colpose causative dell'evento -si sottoli- nea in ricorso- potevano addebitarsi al AT, nella qualità richiamata nel capo di imputazione, trattandosi di condotte totalmente estranee alla attività mera- mente contrattuale della stipula dell'atto negoziale. L'affermazione valutativa della Corte, per escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 129 cpv cpp, in ordine al fatto di " non potersi assolutamente esclu- dere che egli (AT), indipendentemente dal mero aspetto formale della procura rilasciatagli, potesse aver inciso, in fatto, sulle scelte rivelatesi dannose", senza alcun riferimento motivazionale logico e/o fattuale, resterebbe per il ricorrente una mera "congettura "che determina il denunciato vizio di illogicità e carenza di mo- tivazione anche secondo il costante e consolidato insegnamento della giurispru- denza di legittimità (tra le tante, Sez. 6 n. 36430/2014). Per il ricorrente è veramente difficile, sia sotto il profilo logico che quale ar- gomento motivazionale, supporre che un dipendente di una impresa di livello in- ternazionale cui è affidata, nell'organizzazione dell'azienda, la struttura avente ad oggetto soltanto "lo sviluppo commerciale della società e la relazione con le altre imprese" possa ingerirsi, senza alcun potere e delega aziendale o soltanto, come ritiene la Corte territoriale, di fatto e per sua esclusiva scelta personale, in attività diverse, esecutive delle opere oggetto del contratto di appalto da lui sottoscritto, quale procuratore speciale della società, con l'ente appaltante. D'altra parte -conclude il ricorso- l'unico elemento documentale probatorio su cui fondare la decisione per la Corte territoriale era costituito dallo specifico con- tenuto della procura speciale rilasciatagli cl legale rappresentante della TT SP, con assoluta ed inderogabile limitazione dei poteri e, quindi, delle iniziative ed attività, indicati specificamente nell'atto negoziale. Nessun dubbio, perciò, vi sarebbe anche in relazione alla sussistenza dell'altro vizio denunciato di violazione di legge riferibile al capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen. in quanto, in presenza delle condizioni e dei presupposti che lo consentano, "il giudice pronuncia sentenza di assoluzione "nel merito quale obbligo e non qua- lefacoltà discrezionale. Chiede, pertanto, annullarsi con o senza rinvio la sentenza impugnata. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 5 N. 20105/2022 R.G. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto profilo di doglianza è infondato e, pertanto, il taZEIsTet, ricorso va rigettato. 2. In premessa, va evidenziato che è configurabile l'interesse ad impugnare dell'imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., considerato che detto interesse sussiste qualora dalla modifica del provvedimento impugnato da inten- dere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa deri- vare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Pertanto, detta modifica rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi come l'as- soluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordina- mento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di con- danna o di assoluzione nel giudizio di danno (art. 651 e 652 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). (così Sez. 5, n. 24300 del 19/3/2015 Migliaccio Rv. 263907 in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse ad impu- gnare la sentenza con cui il giudice di appello aveva dichiarato prescritti i reati di falso ideologico in atto pubblico e di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, commessi dagli imputati, in qualità di vigili urbani). 3. Tuttavia, l'imputato che, senza aver rihunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a so- stegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza dei fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa imme- diatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, co. 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/1/2019, Pintilie, Rv. 275219). Orbene, i motivi di ricorso vanno affrontati secondo le linee da tempo chiarite dalle Sezioni Unite di questa Corte, con un condivisibile dicturn, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legit- timità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto I giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, MA, Rv. 244275, 6 N. 20105/2022 R.G. nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale). Ancora, di recente, si è ritenuto che in sede di legittimità non sia consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (così Sez. 4, n. 40952 del 17/9/2015, CC ed altri, non mass. conf. Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013 dep. il 2014, Zambonini, Rv. 258670; Sez. 3, n. 23260 ciel 29/4/2015, Gori ed altro, Rv. 263668; Sez. 2, n. 28545 del 16/6/2015, Galli, non mass.). Va peraltro ricordato che le Sezioni Unite, nella ricordata sentenza 35490/2009, MA, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno tra l'altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen., comma 2, è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfon- dimento. Si è precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento". Nel solco della richiamata sentenza MA può pertanto affermarsi che I"evidenza" richiesta dal menzionato articolo 129 cod. proc. pen., comma 2, pre- suppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. Ancora, è stato condivisibilmente affermato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedi- bilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di cdpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nei caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezza- mento ponderato tra opposte risultanze (così questa Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Cu- licchia, Rv.259445). Ebbene, facendo buon governo di tali principi la Corte partenopea evidenzia che la sola visione della procura speciale non rende l'evidenza, in concreto„ ai di là di un aspetto formale/di quello che possa essere stato il ruolo dell'odierno ricor- rente nella vicenda di cui all'imputazione, 7 suali. Così deciso in Roma il 21 aprile 2023 Il C ìigliere est sore N. 20105/2022 R.G. In particolare, in ragione della sua possibile partecipazione alle scelte rivela- tesi poi dannose. In altri termini, secondo il logico dictum del provvedimento impugnato, sa - rebbe stata necessario un approfondimento istruttorio non operabile in un caso, come quello che ci occupa, in cui non c'è stata rinuncia alla prescrizione. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento deile spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- </SPn>
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.i, 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv, con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Francesca CO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 22687 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/04/2023 N. 20105/2022 R.G. RITENUTO IN FATTO 1. AU AT ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui è stata confermata la sentenza con cui il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, aveva dichiarato non doversi procedere per interve- nuta prescrizione per il reato di cui all'art. 450 cod. pen. commesso in Postiglione il 10.12.2012 e il 18.1.2013. Il AT, in uno con i coimputati di seguito indicati, era imputato del delitto p. e p. dall'art. 450 c.p., perché GN LE, in qualità di funzionario responsabile AN, PAOLI' Pietro Paolo quale Direttore dei lavori, ON Mau- rizio, quale procuratore speciale "SA Piz2:arotti & C.", afficlataria dei lavori di ammodernamento ed adeguamento del tratto autostradale Salerno-Reggio Cala- bria Tratto 5° lotto 4° dal Km. 47+800 al Km 5:3+800, di cui al contratto di appalto, stipulato tra l'AN S.p.a. e l'impresa TT & C. S.p.a..; POLICICCHIO Franco, quale progettista dei lavori, per colpa dovuta a negligenza, imprudenza e imperi- zia, facevano sorgere il pericolo di un disastro ferroviario, a causa di un cedimento del rilevato ferroviario, verificatosi tra le stazioni di Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, ovvero, nei pressi della chilometrica ferroviaria 98+400, determinato dal cattivo smaltimento delle acque piovane provenienti dalla soprastante auto- strada (galleria San Michele al Krn. 47 Nord) per la saturazione del terreno costi- tuente il corpo stradale, quale conseguenza della modifica del bacino di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, avvenuta nel corso dei lavori di sistemazione della scarpata di monte, nell'ambito dei citati lavori di ammodernamento dell'au- tostrada Salerno-Reggio Calabria. Tali lavori determinavano, in particolare: - Modifica del bacino di raccolta per lo spostamento a monte delle due carreg- giate stradali e l'eliminazione delle relative opere di difesa delle acque meteoriche;
- Insufficiente canalizzazione di queste ultime per la presenza di un nuovo fosso di guardia in terra non idoneo a intercettare le acque meteoriche in quanto realizzato con tratti in contropendenza e non protetto dal materiale solido traspor- tato che tende ad ostruirlo. Tanto anche a causa dell'omessa considerazione, nel progetto di ammodernamento citato, di alcune criticità evidenziatesi in seguito alle ingenti precipitazioni del precedente autunno (2012) e del correlato omesso ap- profondimento dello stato di conservazione e mantenimento della rete di raccolta delle acque a protezione della linea ferroviaria sita a valle del vecchio tracciato dismesso e quindi della capacità di questa di smaltire le acque meteoriche di su- perficie provenienti dalle aree sovrastanti e dell'omessa considerazione delle mu- tate condizioni di recapito delle acque meteoriche a valle;
Sicché ne derivava la vulnerabilità idraulica del citato tratto di linea, con smot- tamenti, verso valle, del rilevato ferroviario, rispettivamente, in data 10.12.2012, per una lunghezza di circa mt. 15, e in data 18.01.2013, per una lunghezza di 6 9 N. 20105/2022 R.G. mt. longitudinali al binario e con profondità di circa cinquanta centimetri, e pericolo per i passeggeri dei treni in transito, tra i quali il treno Regionale 3468, proveniente da Potenza, che limitava di fatto la sua corsa nella stazione di Sicignano degli Alburni, con circa 100 viaggiatori a bordo, tutti trasbordati, successivamente, su autobus sostitutivi messi a disposizione di Trenitalia. Fatti commessi in Postiglione in data 10.1.2.2012 e in data 18.01.2013 Anche nei confronti dei coimputati oggi non ricorrenti IR, AO e Poli- cicchio veniva pronunciata in primo grado sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, che gli stessi non appellavano/ 2. Avverso la pronuncia della Corte salernitana ha proposto ricorso per Cas- sazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il AT, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la moti- vazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. f erronea applicazione di legge penale o di altra norma giuridica, nonché mancanza e illogi- cità manifesta della motivazione. Ci si duole che la Corte campana, con "sorprendente " e sintetica motivazione, abbia rigettato l'appello proposto nell'interesse del AT, confermando quella di primo grado per intervenuta prescrizione, affermando - dopo aver richiamato il condivisibile e consolidato principio dei giudici di legittimità interpretativo della "evidenza della prova" di innocenza - che "i motivi addotti in impugnazione atten- gono ad aspetti riguardanti l'ampiezza dei poteri conferiti all'imputato dalla ditta TT e se tra essi rientrassero, come conseguenza dell'esercizio di essi, le condotte illecite ascritte. Tale indagine non può certo prescindere dalle modalità concrete e fattuali attraverso cui si manifesta l'intervento dell'imputato nella vi- cenda processuale, non potendosi assolutamente escludere che egli, indipenden- temente dal mero aspetto formale della procura rilasciatagli, potesse aver inciso in fatto sulle scelte rivelatesi dannose. Tale aspetto necessiterebbe di un appro- fondimento istruttorio dal quale poter quantomeno desumere, a seguito di istrut- toria dibattimentale, l'impossibilità di poter ascrivere soggettivamente all'imputato i fatti contestatigli ". Il difensore ricorrente ricorda che, non avendo il Tribunale preso in alcuna considerazione il contenuto della procura speciale rilasciata al AT, facente le- gittimamente e ritualmente parte, insieme alla memoria difensiva, del fascicolo processuale, sia pure definito come in fase "embrionale", il AT decise di pro- porre impugnazione avverso tale decisione, sc:ittolineando, tra l'altro, che la sola lettura del contenuto della procura speciale rilasciatagli, nella sua esclusiva qualità e funzione di responsabile del settore commerciale nell'ambito della organizza- zione imprenditoriale, dal legale rappresentante della SA TT & C,. oltre 3 N. 20105/2022 R.G. a costituire doveroso oggetto di valutazione con criterio di mera "constatazione " ictu oculi, senza alcun necessario " apprezzamento ", era certamente idonea e sufficiente, sotto il profilo probatorio, per giungere ad una assoluzione di merito dell'imputato ex art. 129 cpv cod. proc. pen., in quanto il potere conferitogli con la procura, ritualmente allegata agli atti del processo, aveva ad oggetto soltanto "la stipula e la sottoscrizione con AN SP del contratto relativo alla realizzazione dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria ASR 49104 - Lavori di ammodernamento e adeguamento ". E anche all'atto di impugnazione nel merito era allegata, per facilità di conoscenza della Corte, ancora una volta la più volte richiamata procura speciale. Tuttavia, secondo la Corte di merito, pur essendo chiaro, quanto ai poteri conferiti al AT con la procura speciale, il contenuto " formale " dell'atto che li limitava esclusivamente alla stipula dell'atto contrattuale tra l'aggiudicataria dell'appalto (SA TT SP ) e l'AN, anche a ragione del ruolo rivestito dal ricorrente nell'SA TT SP inerente esclusivamente, nell'ambito or- ganizzativo, allo "sviluppo commerciale della società edigrapporti con altre imprese e con le istituzioni" non sarebbe assolutamente possibile escludere che il AT "potesse aver inciso in fatto sulle scelte rivelatesi dannose ". Ebbene, per il ricorrente, a prescindere dalla considerazione che, quanto ai contenuti della procura speciale, non può assolutamente definirsi l'atto come una mera "formalità", trattandosi certamente di atto negoziale a "contenuto sostan- ziale ", nel senso che, con quell'atto di natura pubblica redatto e stipulato da un notaio, si definiscono e limitano i poteri conferiti al procuratore„ in considerazione anche dello specifico riferimento al ruolo ed alle funzioni dallo stesso espletati nell'ambito della organizzazione imprenditoriale, non ci si può esimere dal consi- derare che le condotte colpose ascritte agli imputati riguardavano e riguardano esclusivamente le modalità esecutive delle opere oggetto di appalto, produttrici, secondo l'ipotesi di accusa, dell'evento dannoso: attività alla quale il AT era e restava ed è restato completamente estraneo, anche perché la sua attività, nell'in- teresse dell'impresa, si svolgeva esclusivamente negli uffici di Roma, senza alcuna necessità, neppure occasionale, di portarsi sui singoli cantieri delle opere per le quali era intervenuto, come procuratore della società, alla sola stipula contrattuale dell'appalto conferito, nel caso di specie, dall'AN: cantieri affidati, come risulta dallo stesso capo di imputazione, nella loro esecuzione e modalità di intervento a soggetti qualificati dell'impresa appaltatrice con incarichi e funzioni di direttore dei lavori (AO ET) e progettista dei lavori (Policicchio Franco), ai quali (so- prattutto al primo) competeva l'obbligo, con relative conseguenziali responsabilità, di evitare, nel corso della esecuzione dei lavori appaltati , il " cattivo smaltimento delle acque piovane provenienti dalla soprastante autostrada (Galleria San Michele 4 N. 20105/2022 R.G. al KM 47 Nord) per la saturazione del terreno costituente il corpo stradale, quale conseguenza della modifica del bacino di raccolta e deflusso delle acque meteori- che" quale causa dell'evento per " lo smottamento del terreno, verso valle„ del rilevato ferroviario "attribuibile esclusivamente o alla progettazione o alla cattiva esecuzione materiale del "bacino di raccolta e deflusso delle acque meteoriche ". Nessuna delle due ipotesi e condotte colpose causative dell'evento -si sottoli- nea in ricorso- potevano addebitarsi al AT, nella qualità richiamata nel capo di imputazione, trattandosi di condotte totalmente estranee alla attività mera- mente contrattuale della stipula dell'atto negoziale. L'affermazione valutativa della Corte, per escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 129 cpv cpp, in ordine al fatto di " non potersi assolutamente esclu- dere che egli (AT), indipendentemente dal mero aspetto formale della procura rilasciatagli, potesse aver inciso, in fatto, sulle scelte rivelatesi dannose", senza alcun riferimento motivazionale logico e/o fattuale, resterebbe per il ricorrente una mera "congettura "che determina il denunciato vizio di illogicità e carenza di mo- tivazione anche secondo il costante e consolidato insegnamento della giurispru- denza di legittimità (tra le tante, Sez. 6 n. 36430/2014). Per il ricorrente è veramente difficile, sia sotto il profilo logico che quale ar- gomento motivazionale, supporre che un dipendente di una impresa di livello in- ternazionale cui è affidata, nell'organizzazione dell'azienda, la struttura avente ad oggetto soltanto "lo sviluppo commerciale della società e la relazione con le altre imprese" possa ingerirsi, senza alcun potere e delega aziendale o soltanto, come ritiene la Corte territoriale, di fatto e per sua esclusiva scelta personale, in attività diverse, esecutive delle opere oggetto del contratto di appalto da lui sottoscritto, quale procuratore speciale della società, con l'ente appaltante. D'altra parte -conclude il ricorso- l'unico elemento documentale probatorio su cui fondare la decisione per la Corte territoriale era costituito dallo specifico con- tenuto della procura speciale rilasciatagli cl legale rappresentante della TT SP, con assoluta ed inderogabile limitazione dei poteri e, quindi, delle iniziative ed attività, indicati specificamente nell'atto negoziale. Nessun dubbio, perciò, vi sarebbe anche in relazione alla sussistenza dell'altro vizio denunciato di violazione di legge riferibile al capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen. in quanto, in presenza delle condizioni e dei presupposti che lo consentano, "il giudice pronuncia sentenza di assoluzione "nel merito quale obbligo e non qua- lefacoltà discrezionale. Chiede, pertanto, annullarsi con o senza rinvio la sentenza impugnata. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 5 N. 20105/2022 R.G. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto profilo di doglianza è infondato e, pertanto, il taZEIsTet, ricorso va rigettato. 2. In premessa, va evidenziato che è configurabile l'interesse ad impugnare dell'imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., considerato che detto interesse sussiste qualora dalla modifica del provvedimento impugnato da inten- dere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa deri- vare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Pertanto, detta modifica rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi come l'as- soluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordina- mento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di con- danna o di assoluzione nel giudizio di danno (art. 651 e 652 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). (così Sez. 5, n. 24300 del 19/3/2015 Migliaccio Rv. 263907 in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse ad impu- gnare la sentenza con cui il giudice di appello aveva dichiarato prescritti i reati di falso ideologico in atto pubblico e di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, commessi dagli imputati, in qualità di vigili urbani). 3. Tuttavia, l'imputato che, senza aver rihunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a so- stegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza dei fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa imme- diatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, co. 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/1/2019, Pintilie, Rv. 275219). Orbene, i motivi di ricorso vanno affrontati secondo le linee da tempo chiarite dalle Sezioni Unite di questa Corte, con un condivisibile dicturn, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legit- timità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto I giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, MA, Rv. 244275, 6 N. 20105/2022 R.G. nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale). Ancora, di recente, si è ritenuto che in sede di legittimità non sia consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (così Sez. 4, n. 40952 del 17/9/2015, CC ed altri, non mass. conf. Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013 dep. il 2014, Zambonini, Rv. 258670; Sez. 3, n. 23260 ciel 29/4/2015, Gori ed altro, Rv. 263668; Sez. 2, n. 28545 del 16/6/2015, Galli, non mass.). Va peraltro ricordato che le Sezioni Unite, nella ricordata sentenza 35490/2009, MA, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno tra l'altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen., comma 2, è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfon- dimento. Si è precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento". Nel solco della richiamata sentenza MA può pertanto affermarsi che I"evidenza" richiesta dal menzionato articolo 129 cod. proc. pen., comma 2, pre- suppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. Ancora, è stato condivisibilmente affermato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedi- bilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di cdpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nei caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezza- mento ponderato tra opposte risultanze (così questa Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Cu- licchia, Rv.259445). Ebbene, facendo buon governo di tali principi la Corte partenopea evidenzia che la sola visione della procura speciale non rende l'evidenza, in concreto„ ai di là di un aspetto formale/di quello che possa essere stato il ruolo dell'odierno ricor- rente nella vicenda di cui all'imputazione, 7 suali. Così deciso in Roma il 21 aprile 2023 Il C ìigliere est sore N. 20105/2022 R.G. In particolare, in ragione della sua possibile partecipazione alle scelte rivela- tesi poi dannose. In altri termini, secondo il logico dictum del provvedimento impugnato, sa - rebbe stata necessario un approfondimento istruttorio non operabile in un caso, come quello che ci occupa, in cui non c'è stata rinuncia alla prescrizione. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento deile spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- </SPn>