Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6010 del 2025, proposto da
CA DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Gambuti, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;
contro
Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) della nota del 27.10.2025, comunicata in data 28.10.2025 alla ricorrente, a firma del Direttore Generale della Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, con la quale l'Amministrazione resistente negava parzialmente l'ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente;
b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi.
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente al rilascio di tutta la documentazione di cui all'istanza del 01.10.2025, assunta in pari data, e la conseguente condanna della intimata amministrazione al rilascio della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa TA LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 01.04.2017, la dott.ssa DI veniva assunta alle dipendenze della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli con contratto a tempo indeterminato, profilo professionale di Collaboratore Amministrativo di VII livello del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, ed assegnata all’Ufficio Affari Generali e Ragioneria.
La ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli – sez. Lavoro (R.G.N. 16930/2024) al fine di accertare che, a far data dal 01.01.2019, ha svolto mansioni di funzionario amministrativo, e così rivendicare il relativo trattamento retributivo.
In data 17.06.2025, con istanza acquisita al numero di protocollo 5304, la ricorrente faceva richiesta di accesso ai “ Provvedimenti di estremi e data sconosciuti, con i quali i coordinatori/responsabili dell’ufficio di appartenenza” avevano “relazionato in ordine allo svolgimento delle mansioni espletate dalla stessa a far data dal 01/04/2017 e fino ad oggi ”.
Con nota del 26.06.2025, la Stazione Zoologica rilevava che non era possibile procedere con l’ostensione della documentazione richiesta, atteso che la stessa s’inseriva nell’ambito della corrispondenza concernente i rapporti defensionali tra l’Ufficio e l’Avvocatura dello Stato di Napoli, cui era affidato il patrocinio legale dell’Ente in giudizio.
Tuttavia, nel costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Napoli, la Stazione Zoologica, oltre a contestare le domande formulate dalla ricorrente, facendo leva sulla circostanza per cui ella avrebbe svolto attività attinenti esclusivamente al proprio profilo professionale, procedeva al deposito di alcune delle dichiarazioni dei Responsabili dell’Ufficio Contabilità della Stazione Zoologica, che erano state oggetto della istanza di accesso agli atti.
Successivamente, ovvero in data 1.10.2025, la ricorrente presentava una seconda istanza d’accesso, con la quale richiedeva l’ostensione delle ulteriori dichiarazioni rese dai Responsabili, e non depositate in giudizio; in particolare, le “ eventuali relazioni che potrebbero essere state redatte dai responsabili coinvolti o da chiunque altro le abbia predisposte su richiesta dell’Ente nell’ambito del procedimento in questione e che, se esistenti e protocollate, risultano rilevanti ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e della piena conoscenza degli elementi istruttori formati nel procedimento che la riguarda”.
Con nota di riscontro del 27.10.2025, a firma del Direttore Generale, l’Ufficio trasmetteva le relazioni rese dal dott. Alessandro Preti, dalla dott.ssa CA Di Carlo e dalla dott.ssa Tatiana Ostuni; la restante documentazione era ritenuta coperta da segreto ovvero da divieto di divulgazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 2. gennaio 1996, n. 200.
La ricorrente ha impugnato la suindicata nota, insistendo per l’ostensione integrale della documentazione richiesta: la ricorrente aveva, infatti, il pieno interesse a prendere visione della documentazione specifica, relativa alle dichiarazioni dei Responsabili dell’Ufficio, visto il giudizio incardinato presso il Tribunale di Napoli. Il richiamo all’art. 2 del D.P.C.M. n. 2. gennaio 1996, n. 200, con cui l’Ufficio aveva giustificato il diniego, poi, era illegittimo in quanto, nella fattispecie in esame, non si trattava di relazioni difensive rese all’Avvocatura dello Stato ma soltanto di relazioni concernenti le dichiarazioni dei Responsabili dell’Ufficio circa le mansioni svolte dalla ricorrente in costanza di lavoro. L’operato dell’Amministrazione, infine, era contraddittorio ed irrazionale, in quanto l’Ufficio aveva fornito alla ricorrente, e depositato in giudizio, alcune delle dichiarazioni ab origine richieste (in particolare quelle, rese dal dott. Preti, dalla dott.ssa Ostuni e dalla dott.ssa Di Carlo, con cui veniva riferito che la dott.ssa DI non avrebbe mai svolto mansioni superiori).
La Stazione Zoologica si è costituita in giudizio eccependo che la documentazione richiesta non concernerebbe “attività di pubblico interesse” dell’Ente, alla stregua della definizione di “documento amministrativo”, di cui all’art. 22 della legge 241/1990 e, comunque, l’accesso sarebbe stato legittimamente negato, ai sensi del D.P.C.M. n. 200 del 02/01/1996.
L’istanza d’accesso sarebbe, comunque, inammissibile, trattandosi di dichiarazioni che potranno essere comunque rese, in sede testimoniale, innanzi al Tribunale di Napoli o con riferimento alle quali la ricorrente è invece decaduta dal relativo mezzo di prova (con il ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Giudice del lavoro, invero, la ricorrente ha già articolato specifica richiesta di prova per testimoni, proprio del dott. Orfano).
La ricorrente ha replicato alle eccezioni dell’Ufficio, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Pervenuta alla camera di consiglio del 21.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
La ricorrente ha impugnato la nota del 27.10.2025, comunicata in data 28.10.2025, con la quale l’Amministrazione resistente ha negato parzialmente l’ostensione della documentazione richiesta. Con un unico motivo di censura, la ricorrente denuncia la violazione della legge 241/1990 nonché del D.P.C.M. n. 200 del 2/01/1996, oltre ad eccesso di potere per vari profili (difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza).
Deduce, infatti, che il Presidente della Stazione Zoologica avrebbe richiesto a ciascun dei Responsabili dell’Ufficio Contabilità, succedutisi negli anni (dal 2017 per la precisione), una relazione scritta, elencante le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente presso il suindicato Ufficio.
Nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, instaurato dalla stessa ricorrente, quindi, una parte di queste relazioni era stata depositata dalla Difesa erariale (e cioè la Dichiarazione resa dal dott. Alessandro Preti, responsabile dell’Ufficio Contabilità, Finanza, Bilancio ed Adempimenti Fiscali dall’ottobre 2020 a maggio 2023, e la dichiarazione della Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, dott.ssa CA Di Carlo). Le relazioni rese dal dott. Alessandro Preti, dalla dott.ssa CA Di Carlo e dalla dott.ssa Tatiana Ostuni sono state ostese con nota del 27.10.2025.
Le restanti relazioni degli altri Responsabili dell’Ufficio Contabilità, succedutesi negli anni, ed in particolare, del dott. Orfano OR e della dott.ssa Russo CA, invece, non sono state né depositate in giudizio, né ostese. La ricorrente insiste, quindi, per l’ostensione delle “ eventuali relazioni che potrebbero essere state redatte dai responsabili ” dell’Ufficio, considerando la loro rilevanza, ai fini difensivi, nel giudizio pendente innanzi al Giudice del Lavoro di Napoli.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
La Stazione Zoologica ha negato l’accesso richiesto dalla ricorrente invocando quanto previsto dal DPCM 26 gennaio 1996, n. 200 (“regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso”), che, all’art. 2, comma 1, indica quali sono i documenti sottratti, in virtù del segreto professionale già previsto dall’ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso, al diritto di accesso; si tratta, in particolare, dei “ pareri resi in relazione a liti in potenza o in atto e la inerente corrispondenza, degli atti defensionali e della relativa corrispondenza” .
E tuttavia, si osserva che le Relazioni, cui l’istanza ostensiva è diretta, non possono ricondursi a nessuno di tali categorie di atti, trattandosi di relazioni di servizio, redatte dai Responsabili degli Uffici presso i quali la ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa.
E’ evidente, inoltre, l’interesse sotteso alla visione di tali relazioni, vista la pendenza giudiziaria che è tutt’ora in corso tra la Stazione Zoologica e l’odierna ricorrente.
Si rimarca, infine, la irragionevolezza e contraddittorietà nell’azione amministrativa nell’aver reso pubbliche alcune di queste relazioni mediante il loro deposito in giudizio presso il Giuidce del lavoro di Napoli. In merito, non pare convincente l’assunto secondo cui la mancata ostensione delle altre relazioni sarebbe dipeso dalla necessità di dare coerenza alle strategie processuali seguite per la difesa dell’Ufficio innanzi al Tribunale di Napoli, trattandosi di documenti che hanno la medesima natura e che quindi devono essere soggetti alla medesima disciplina quanto alla loro conoscibilità. Analogamente, perde di rilevanza la circostanza opposta dalla Difesa erariale secondo la quale la ricorrente sarebbe comunque nella impossibilità di esibire le Relazioni di cui chiede l’ostensione nel giudizio in corso presso il Tribunale di Napoli, essendo decaduta dal relativo mezzo di prova nel processo del lavoro, posto che la eventuale decadenza dal mezzo di prova- che comunque dovrà essere valutata in quella sede processuale- non fa venir meno l’interesse della ricorrente alla conoscenza della documentazione in sede amministrativa.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va quindi accolto e va conseguentemente ordinato alla Stazione Zoologica intimata di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione sopra detta entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o notifica se antecedente del presente provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di consentire alla ricorrente l’accesso agli atti indicati in motivazione.
Condanna la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli alla refusione delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente, nella misura di euro 1500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA VE, Presidente
TA LU, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LU | PA VE |
IL SEGRETARIO