Ordinanza cautelare 11 febbraio 2025
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00470/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
a) del provvedimento reso dal U.T.G. - Prefettura di Foggia, notificato a mani in data -OMISSIS-– di rigetto dell'istanza presentata dal sig. -OMISSIS- il -OMISSIS-per il tramite dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, con la quale è stato chiesto il rinnovo del porto di pistola a tassa ridotta per l’esercizio delle mansioni di -OMISSIS-;
b) se e per quanto occorra:
b.1) della nota prefettizia del -OMISSIS-, con cui veniva comunicato al ricorrente preavviso di diniego alla richiesta di rinnovo della licenza di porto di pistola, notificata a mani il -OMISSIS-;
b.2) della nota prot. -OMISSIS- della Legione Carabinieri Puglia – Comando Provinciale di Foggia, datata -OMISSIS-, con cui i Militari del CP di Foggia hanno comunicato alla Prefettura di Foggia che l’istante sarebbe solito accompagnarsi con persone gravate da precedenti di polizia, di cui non si conosce l’esatto contenuto in quanto prodotta dalla Prefettura di Foggia oscurata delle generalità dei soggetti pregiudicati;
b.3) dei controlli di polizia menzionati nel provvedimento di cui innanzi sub a), mai comunicati o notificati al ricorrente e di cui non si conosce il contenuto;
c) nonché di ogni altro eventuale atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, anche non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. Carlo Dibello e uditi l'avv. Giuseppe Parisi, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale.
1. In data -OMISSIS-, il signor -OMISSIS- ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi a tassa ridotta in qualità di -OMISSIS-.
2. La Prefettura di Foggia ha acquisito, in sede istruttoria, le informazioni rese dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, trasmesse con nota -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, in relazione all’esito degli accertamenti effettuati nei confronti dell’interessato.
3. Il competente Ufficio Area 1^ - Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale, di stanza presso la sopra citata Autorità prefettizia, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., in relazione alla rilevata frequentazione del deducente con numerosi soggetti gravati da molteplici precedenti di polizia.
4. Il sig. -OMISSIS- ha inoltrato, in data -OMISSIS-, richiesta di accesso agli atti e ha esercitato il relativo diritto in data -OMISSIS-.
5. Il ricorrente ha prodotto osservazioni difensive in data -OMISSIS-
6. Con decreto notificato a mani il -OMISSIS-, la Prefettura resistente ha respinto l’istanza di rinnovo del porto d’armi presentata dal sig. -OMISSIS-.
7. Il provvedimento è stato adottato in quanto “ dall’istruttoria è emerso che l’interessato è stato controllato con dodici soggetti aventi a carico pregiudizi e precedenti penali per reati contro la persona, ricettazione, rapina, furto, oltraggio, resistenza, violenza e minaccia, atti persecutori, reati in materia di stupefacenti e di armi”.
8. Sulla base dell’accertamento istruttorio sopra descritto, l’Amministrazione intimata ha considerato gli elementi informativi acquisiti idonei a fondare un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi delle armi e ha tratto la conclusione che il contesto relazionale delineato evidenzi la concreta possibilità che le armi in possesso del predetto entrino nella disponibilità delle persone frequentate con precedenti penali e siano impropriamente utilizzate.
9. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- ha domandato al Tar adito l’annullamento del provvedimento di rigetto in argomento articolando censure di:
I - Violazione di legge, con riferimento all’art. 97 Costituzione, Art. 41 Carta di Nizza e art. 3 L. 241/1990. Violazione ed errata applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del R.D. n. 773 del 1931 recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Difetto di motivazione, difetto d’istruttoria, difetto dei presupposti in fatto e in diritto, eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti. II - Violazione di legge degli artt. 3 e 10-bis L. 241/1990; violazione dell’art. 97 Costituzione e degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. Difetto di motivazione, difetto d’istruttoria, difetto dei presupposti in fatto e in diritto, eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti.
10. Il Ministero dell’interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Foggia si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
11. Con ordinanza cautelare pubblicata in data 11 febbraio 2025, il Collegio ha concesso l’invocata tutela cautelare nei seguenti termini “ Premesso che il ricorrente, -OMISSIS-, impugna il decreto con il quale la Prefettura di Foggia ha respinto l’istanza di rinnovo del porto d’armi a tassa ridotta ritenendo che l’interessato sia solito accompagnarsi con soggetti gravati da precedenti di polizia; Considerato che il diniego si fonda su una nota del Comando provinciale Carabinieri di Foggia il cui contenuto è stato portato a conoscenza dell’interessato solo in parte precludendo al medesimo la possibilità di difendersi compiutamente; Ritenuto sussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in ragione delle ripercussioni del provvedimento sull’attività lavorativa del deducente; ”.
12. In data 1° ottobre 2025, il sig. -OMISSIS- ha depositato una memoria ex articolo 73 del codice del processo amministrativo.
13. La controversia è infine passata in decisione all’udienza pubblica del 4 novembre 2025.
14. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Nel caso in esame la Prefettura ha negato all’interessato il rinnovo del porto d’armi a tassa ridotta sulla base di un’erronea valutazione degli accertamenti istruttori acquisiti.
15. Più in dettaglio, si è ritenuto che il controllo effettuato in molteplici occasioni nei riguardi del ricorrente – -OMISSIS-- in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi e precedenti di polizia costituisse circostanza “…idonea a fondare un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi delle armi ” e che il contesto relazionale delineato evidenziasse “ la concreta possibilità che le armi in possesso del predetto entrino nella disponibilità delle persone frequentate con precedenti penali e siano impropriamente utilizzate”.
16. Il Collegio ritiene che siffatta valutazione non possa fondare adeguatamente il diniego impugnato sia perché gli accertamenti istruttori non fanno luce sulle effettive abitudini di vita del ricorrente, e cioè sulla circostanza che il medesimo sia solito accompagnarsi disinvoltamente a pregiudicati piuttosto che trovarsi in contesti di occasionale e fortuita presenza dei medesimi; sia perché il pericolo che -OMISSIS-possa abusare delle armi mettendole a disposizione di malavitosi non risulta superare nel caso concreto la soglia della mera congettura.
17. Occorre notare, in proposito, che, in base all’articolo 43, ultimo comma del T.U.L.P.S. “ La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.”.
18. Il rischio di abuso delle armi può essere desunto da elementi discrezionalmente valutati dall’Amministrazione ma deve ricollegarsi all’accertamento di fatti, circostanze o anche indizi che globalmente considerati facciano ragionevolmente ipotizzare che il possessore di un‘arma non dia affidamento sul buon uso della stessa.
19. Il diniego di rinnovo del porto d’armi a tassa ridotta adottato nei riguardi di soggetto che svolge attività lavorativa di -OMISSIS- deve pertanto essere puntuale e circostanziato. Esso non può essere la risultante di un mero sospetto, come nel caso concreto in cui la Prefettura ha ritenuto che “il contesto relazionale delineato – la circostanza che -OMISSIS-sia stato trovato in compagnia di persone con precedenti penali e di polizia – evidenzia la concreta possibilità che le armi in possesso del predetto entrino nella disponibilità delle persone frequentate con precedenti penali e siano impropriamente utilizzate”.
20. Osserva il Collegio che la circostanza di essere stato trovato più volte in compagnia di pregiudicati, pur non costituendo condotta di vita irreprensibile, non può fondare un’automatica presunzione di compiacente disponibilità al prestito o alla cessione di un’arma nei riguardi di terzi controindicati trattandosi di condotta che presuppone adesione a scelte di vita gravemente antigiuridiche compromettendo finanche la propria stabilità occupazionale.
21. Ne discende che il diniego impugnato deve essere annullato.
22. Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | RI IA |
IL SEGRETARIO