CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2226/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Nominativo_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034246490000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1616/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la cartella di pagamento n. 5920240034246490000 emessa, per conto del Consorzio_2
e Associazione_1, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, e notificata il 26.04.24, con la quale gli si è intimato il pagamento della somma di € 2.912,88 a titolo di contributo di bonifica cod. 630 e cod. 648, per l'anno 2023, relativamente a terreni di sua proprietà siti in agro di Ugento.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato, del quale ha chiesto l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) IN Indirizzo_1: nullità/inesistenza della cartella di pagamento, del ruolo e della richiesta di pagamento per difetto di legittimazione attiva da parte del Consorzio_2 e Associazione_1 per avvenuta soppressione dello stesso: il soggetto impositore Nominativo_2 e Associazione_1 è stato soppresso ed è, quindi, privo, a far data dall'anno 2024, della legittimazione attiva a richiedere e far rispondere a qualsiasi titolo somme di denaro.
Invero, così come previsto ai sensi della L.R. n. 1/2017 - art. 2 comma 7 e successiva e deliberazione della
Giunta Regionale della Puglia del 31 luglio 2023, n. 1100 il suddetto ente è stato soppresso a far data dal
01.01.2024. Ne discende l'Illegittimità del ruolo numero 2024/001059 formato e reso esecutivo da ente e soggetto (Nominativo_3) privi di poteri.
La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di specie sussiste il difetto di legittimazione attiva dell'ente creditore Consorzio_2 Associazione_1 e pertanto si chiede l'annullamento della richiesta poiché assolutamente illegittima e priva dei requisiti di legge.
IN Indirizzo_2:
Indirizzo_3 NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 LEGGE N° 241/90 E 7 LEGGE N° 212/2000: si eccepisce, altresì, l'assoluta carenza di motivazione della impugnata cartella di pagamento a causa della manifesta inosservanza dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, di cui è indubbia l'applicabilità anche alla materia di contributi consortili. Quindi, tenuto conto dei presupposti del potere impositivo, già dall'atto impositivo si dovrebbero evincere - ictu oculi - i parametri e gli elementi oggettivi di individuazione dei benefici asseritamente tratti dagli immobili interessati, in particolare con la indicazione delle presunte opere di manutenzione di cui avrebbero in ipotesi beneficiato gli stessi immobili e dalle quali si è generata la spesa sostenuta.
La stessa Legge Regionale Puglia n. 4/2012 prevede espressamente -articoli 17 e 18 - che i consorzi di bonifica , nel richiedere il pagamento dei contributi consortili, debbano indicare la motivazione del tipo di beneficio (laddove per beneficio deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica) e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce.
Conseguentemente la richiesta è nulla poiché assolutamente carente di motivazione.
3) NEL MERITO: violazione degli artt. 4 e 10 del r.d. 215/1993, dell'art. 860 c.c., delle l.r. n. 12/2011 e n.
4/2012 e della delibera di Giunta Regionale n. 1150 del 18.06.2013 (linee guida per la redazione del piano di riparto degli oneri consortili).
Il Nominativo_2 pretende il pagamento del contributo di bonifica, cod. 630, per l'anno 2023, e cod. 648 per opere irrigue in relazione ai benefici asseritamente conseguiti dagli Immobili di proprietà dell'odierno ricorrente, senza avere, tuttavia, effettuato nell'anno anzidetto, né tantomeno negli anni precedenti e successivi, alcun intervento e/o lavoro di manutenzione con fondi propri e senza aver apportato alcun beneficio nel sottobacino ove sono situati gli Immobili indicati nell'atto impugnato. Conseguentemente, nessun beneficio diretto e specifico è derivato ai medesimi immobili che, pertanto, non devono essere soggetti ad alcun contributo di bonifica.
Nello specifico, il canale di riferimento, allo stato attuale, è interessato dalla presenza di notevole vegetazione spontanea sulle sponde, nonché di depositi alluvionali sul fondo;
diversi tratti del canale presentano l'alveo occluso da materiale solido accumulatosi e da una folta vegetazione spontanea di arbusti.
In tali condizioni, è di tutta evidenza che tale opera non è più in grado di assolvere quella funzione di bonifica per la quale era stata progettata ed anzi lo sversamento delle acque nei fondi adiacenti in prossimità dei punti maggiormente ostruiti finisce con il renderla una fonte di pregiudizio per i terreni che vengono sistematicamente allagati, piuttosto che un'opera destinata a preservarli dal rischio idraulico e ad incrementarne il valore.
Allo stesso modo si evidenzia la totale assenza di manutenzione all'interno dei suddetti terreni ad opera del Nominativo_2 e si rileva altresì che insistono su detti immobili ormai da anni unicamente alberi d'ulivo ad oggi secchi sino radice a causa della xylella che non consente più da anni di poter classificare tali terreni come uliveti produttivi.
Al fine di meglio apprezzare l'inconsistenza della pretesa dell'Ente, pare opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 17 della L. R. n. 4/2012 dell'articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'art. 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Nominativo_2, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica , e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'art. 20, comma 4. I consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il Piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di Classifica di cui all'art. 13. Il successivo art. 18 della L. R. 4/2012 chiarisce, poi, che il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica.
La necessità che le opere di bonifica siano eseguite prima che la pretesa tributaria possa essere esercitata nei confronti dei consorziati, d'altra parte, oltre che dalla lettera e dalla ratio delle richiamate disposizioni si evince dallo stesso Statuto del Consorzio di bonifica –approvato con delibera del Consiglio Regionale del
21/12/1981 n. 212, pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 09/03/1982 – che all'art. 62 prevede espressamente che e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle necessarie per l'espletamento di tutte le altre finalità istituzionali del Nominativo_2 sono ripartite – a bonifica ultimata – in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, per effetto dell'attività consorziale, sulla base di apposito Piano di Classifica>.
Il R.D. n. 215 del 13/02/1933 e s.m.i. - che disciplina la bonifica integrale e la relativa attività dei Consorzi di bonifica – all'art. 10 stabilisce: carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica>.
In sostanza, la norma non autorizza il Nominativo_2 ad imporre contributi agli immobili siti nel suo comprensorio, ma solo su quelli che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica che si deve tradurre in una qualità del fondo.
4) VIOLAZIONE ARTICOLI 17, 18 E 19 L. R. IA N. 4/2012 – INESISTENZA DEL BENEFICIO DIRETTO
DERIVANTE E ILLEGITTIMITÀ DEL PIANO DI CLASSIFICA.
Il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n.
215 è un vantaggio diretto ed immediato per il fondo.
Al fine di un legittimo esercizio del potere impositivo da parte dei consorzi è necessario che gli immobili ricevano un beneficio dalla esecuzione delle opere di bonifica, dovendo derivare agli immobili un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e/o alla loro manutenzione.
Né il beneficio può essere generico, riguardare cioè indiscriminatamente una intera area consortile;
diversamente basterebbe l'intervento, in un qualsiasi luogo dell'ambito territoriale del Nominativo_2, per legittimare la imposizione del contributo medesimo senza limitazione sia di tempo, sia di luogo sia quantitativo,
a carico di tutti gli altri fondi esistenti nell'ambito.
Nel caso di specie si evidenzia che gli immobili ed i terreni del ricorrente non traggono alcun beneficio dal consorzio.
Illegittimità del piano di classifica: il piano non è stato preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica, tanto è vero che quest'ultimo è stato solo predisposto dopo, dopo lunghi anni di distanza. In particolare, il piano generale di bonifica, definendo le linee di intervento della bonifica sul territorio, doveva individuare le opere di bonifica da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati.
Sul punto recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 36273/2023 (che si allega) ha ribadito che <… è onere del consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2241 del 2015).
Invero, come più volte ribadito da dottrina e giurisprudenza, il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare del vantaggio stesso.
Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine di interesse generale;
non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).
In conclusione, il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica,
e cioè tradursi in una "qualità" del fondo.
In estrema sintesi:
a)sussiste l'illegittimità del piano di classifica, poiché esso non è stato preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica;
b)i terreni non godono dei benefici derivanti dalla bonifica in quanto non vi è una rete idraulica che colleghi gli stessi al canale, peraltro ostruito da vegetazione spontanea e da numerosi detriti, non consentendo alla rete idraulica di assolvere alla propria funzione di smaltimento delle acque in eccesso determinando, fra l'altro, frequenti episodi di allagamento;
tra l'altro i terreni sono serviti da pozzi di proprietà del ricorrente e non necessitano di alcuna fornitura di acqua da parte del consorzio;
4) SULL'NE IO
L'onere probatorio è posto in capo a controparte, sulla base del disposto dell'art. 2697 del codice civile, a mente del quale fondamento>.
Invero, l'ente impositore è obbligato a dimostrare i fatti costitutivi della sua richiesta assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa.
Trattasi di un principio generale che informa il sistema processuale civile e quindi anche il procedimento tributario e che può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma di imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale.
Orbene, dall'esame delle disposizioni della L.R. Puglia n. 4 del 2012 titolata < Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica>, che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza – ed, in ipotesi, l'insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva.
La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore o sul concessionario.
Il ricorrente ha, quindi, conclusivamente chiesto a questa CGT di
“Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Consorzio_2 e Associazione_1 .
IN Indirizzo_2:
- accertare e dichiarare la nullità cartella di pagamento n. 05920240034246490000,
notificata in data 26.04.2024, per tutte le motivazioni innanzi spiegate;
- AD OGNI MODO: condannare gli Enti richiedenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del ricorrente”. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, data la natura delle contestazioni mosse dal ricorrente, tutte concernenti la sfera di competenza dell'ente impositore.
Il CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD IA (subentrato al Consorzio_2 e Li Foggi) ha eccepito l'infondatezza del ricorso, opponendo, in particolare, che il compendio immobiliare del ricorrente aveva ritratto beneficio specifico e diretto dall'attività espletata dal Nominativo_2.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, reiterando le proprie difese.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente sostiene la nullità della cartella di pagamento impugnata in quanto emessa su ruolo formato dal “Consorzio_2 e Associazione_1" quale ente impositore, ente che, tuttavia, alla data della esecutività e consegna del ruolo (marzo 2024), risultava essere stato ormai soppresso.
L'assunto del ricorrente, benché suggestivo, non coglie nel segno.
Infatti, dalla documentazione versata in atti dal Nominativo_2 si desume, in particolare, che il piano di riparto e consequenziale formazione del ruolo risale al novembre 2023, allorché il Consorzio_2 e Associazione_1 era ancora attivo, essendogli subentrato –ma solo a decorrere dal gennaio 2024- in tutti i rapporti, attivi e passivi, senza soluzione di continuità, ex art. 2 della Legge n. 38 del 20.09.2017, il Nominativo_2.
La cartella di pagamento è stata, quindi, emessa sulla base del ruolo regolarmente formato dall'ente impositore, ancora in piena operatività.
Peraltro, l'indicazione in cartella del Consorzio_2 e Associazione_1, quale ente impositore, senza la puntualizzazione del successivo subentro del Nominativo_2, costituisce una semplice irregolarità formale, priva di conseguenze pregiudizievoli per il diritto di difesa della contribuente, che, d'altronde, ha correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato.
Va, altresì, rilevato –così passando all'esame del secondo motivo- che la cartella di pagamento notificata risulta atto completo e perfetto e, dunque, pienamente idoneo a consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione: “…. l'atto impositivo notificato al contribuente, quando costituisce il primo atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria deve contenere…..gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale devono tuttavia essere indicati specificatamente gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia fatta del
Contribuente) – fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili-“ (Cass. Sez. Unite 14.5.2010
n.11722) ed in senso conforme: Cass. Civ. Sez. tribut. 28.11.2014 n.25329 e 8.10.2014 n.21176). Infatti, l'obbligo di motivazione deve ritenersi soddisfatto quando si pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali, individuata nel "petitum" e nella " causa petendi", mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria (cfr. ex mu. Cass. n. 30039 del 2018). Nel caso in esame, al ricorrente sono stati forniti tutti i dati necessari per ricostruire l'iter seguito dal Nominativo_2, le ragioni dell'imposizione, nonché gli elementi posti a base del calcolo operato, atteso che la cartella di pagamento contiene l'indicazione degli immobili interessati e del tipo di contributo (cod. 630 e 648), e, infine, per il riparto degli oneri consortili, rinvia al Piano di Classifica, consultabile da chiunque e, peraltro, prodotto in giudizio dal Nominativo_2.
Con il terzo motivo di doglianza, parte ricorrente sostiene che il piano di classifica sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla previa elaborazione ed approvazione del piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, che, giusta il disposto dell'art. 3 della L. Reg. Puglia n. 38 del 2012, avrebbe dovuto essere predisposto "per ciascun comprensorio (da)l consorzio bonifica territorialmente competente,
d'intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, …, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali”.
La doglianza non coglie nel segno.
Invero, l'art. 42, 7° comma, della L.R. della Puglia 13.3.2012 n.4 stabilisce che “… i Piani di Classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge ….. per i
Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento Associazione_1, Stornara e Tara e Terre d'Apulia si tiene conto dei Piani di Classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011…”, che, tuttavia, non prevedeva la preventiva elaborazione di un Piano Generale di Bonifica e di programmazione delle opere.
Pertanto, non assume rilievo dirimente la circostanza che la Regione Puglia non abbia ancora approvato il Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 3 L.R. n. 4/2012, posto che –si ribadisce- il piano comprensoriale di bonifica è stato approvato in forza della norma transitoria di cui all'art. 42 della predetta legge regionale.
Sulla base di tale impianto normativo, vincolante fino a quando avranno efficacia le disposizioni della sopra richiamata normativa regionale, il piano annuale di riparto è stato, dunque, legittimamente adottato.
Passando all'esame degli altri motivi, strettamente connessi, va rilevato che il punto saliente su cui, in buona sostanza, si fonda il ricorso, è la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile ai terreni del ricorrente, la cui inclusione nel perimetro di contribuenza non è, tuttavia, posta in dubbio.
Com'è noto, secondo diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Nominativo_2 vi sarebbe una controprestazione (indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967). Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (Indirizzo_4. 10 ottobre 2018 n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. reg. Calabria 23 luglio 2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»).
Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R.
Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
In definitiva, come ripetutamente affermato dalla S.C., “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario. Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha ulteriormente chiarito che “ ... il
Nominativo_2, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010). Trattasi di indirizzo consolidato, posto che la
Corte aveva già precisato che "se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Nominativo_2" (Cass., Sez. U, 14/05/2010, n. 11722).
In effetti, nel presente giudizio, il Nominativo_2 ha provveduto a depositare telematicamente il piano di classifica, così ottemperando all'onere probatorio di cui è gravato.
Ciò premesso, venendo al punto cruciale, che investe la asserita insussistenza del beneficio specifico e diretto per gli immobili oggetto della pretesa impositiva, va rilevato che la ricorrente ha depositato, a supporto della propria tesi, la relazione redatta, per suo conto, dal dr. agr. Nominativo_4, nella quale si evidenzia l'assoluta assenza di qualsiasi beneficio derivante ai fondi del ricorrente dall'azione del Nominativo_2, stante la protratta carenza di manutenzione dei canali di bonifica, ricadenti nella contrada di interesse per il ricorrente,ed ormai inidonei ad assolvere alla loro funzione.
Le conclusioni, cui è pervenuto il dr. agr. Nominativo_4, possono essere qui recepite, in quanto adeguatamente argomentate e, peraltro, vieppiù corroborate dalla cospicua produzione fotografica di cui è corredata la relazione.
Di contro, la tesi del Nominativo_2, nei termini generali in cui è stata argomentata, non si appalesa persuasiva, proprio perché, nel rivendicare la bontà dell'azione di bonifica, trascura di valutare, nello specifico, l'effettivo stato dei luoghi, quale risulta per tabulas illustrato dal tecnico del ricorrente.
In tale contesto, non può ritenersi che il Nominativo_2, ente impositore, quale che sia l'ingente mole degli interventi effettuati altrove, abbia adeguatamente ottemperato all'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva fatta valere con l'atto qui impugnato e, segnatamente, la perdurante funzionalità dei canali di bonifica ricadenti nella contrada in cui ricadono i terreni del Ricorrente_1.
In conclusione, dalla sopra riscontrata carenza di prova consegue l'accoglimento del ricorso, restando assorbito l'esame di ogni altra questione.
Tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dei diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, sussistendo giusti motivi, va disposta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2226/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Nominativo_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034246490000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E SCARICO ACQUE 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1616/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la cartella di pagamento n. 5920240034246490000 emessa, per conto del Consorzio_2
e Associazione_1, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, e notificata il 26.04.24, con la quale gli si è intimato il pagamento della somma di € 2.912,88 a titolo di contributo di bonifica cod. 630 e cod. 648, per l'anno 2023, relativamente a terreni di sua proprietà siti in agro di Ugento.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato, del quale ha chiesto l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) IN Indirizzo_1: nullità/inesistenza della cartella di pagamento, del ruolo e della richiesta di pagamento per difetto di legittimazione attiva da parte del Consorzio_2 e Associazione_1 per avvenuta soppressione dello stesso: il soggetto impositore Nominativo_2 e Associazione_1 è stato soppresso ed è, quindi, privo, a far data dall'anno 2024, della legittimazione attiva a richiedere e far rispondere a qualsiasi titolo somme di denaro.
Invero, così come previsto ai sensi della L.R. n. 1/2017 - art. 2 comma 7 e successiva e deliberazione della
Giunta Regionale della Puglia del 31 luglio 2023, n. 1100 il suddetto ente è stato soppresso a far data dal
01.01.2024. Ne discende l'Illegittimità del ruolo numero 2024/001059 formato e reso esecutivo da ente e soggetto (Nominativo_3) privi di poteri.
La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di specie sussiste il difetto di legittimazione attiva dell'ente creditore Consorzio_2 Associazione_1 e pertanto si chiede l'annullamento della richiesta poiché assolutamente illegittima e priva dei requisiti di legge.
IN Indirizzo_2:
Indirizzo_3 NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 LEGGE N° 241/90 E 7 LEGGE N° 212/2000: si eccepisce, altresì, l'assoluta carenza di motivazione della impugnata cartella di pagamento a causa della manifesta inosservanza dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, di cui è indubbia l'applicabilità anche alla materia di contributi consortili. Quindi, tenuto conto dei presupposti del potere impositivo, già dall'atto impositivo si dovrebbero evincere - ictu oculi - i parametri e gli elementi oggettivi di individuazione dei benefici asseritamente tratti dagli immobili interessati, in particolare con la indicazione delle presunte opere di manutenzione di cui avrebbero in ipotesi beneficiato gli stessi immobili e dalle quali si è generata la spesa sostenuta.
La stessa Legge Regionale Puglia n. 4/2012 prevede espressamente -articoli 17 e 18 - che i consorzi di bonifica , nel richiedere il pagamento dei contributi consortili, debbano indicare la motivazione del tipo di beneficio (laddove per beneficio deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica) e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce.
Conseguentemente la richiesta è nulla poiché assolutamente carente di motivazione.
3) NEL MERITO: violazione degli artt. 4 e 10 del r.d. 215/1993, dell'art. 860 c.c., delle l.r. n. 12/2011 e n.
4/2012 e della delibera di Giunta Regionale n. 1150 del 18.06.2013 (linee guida per la redazione del piano di riparto degli oneri consortili).
Il Nominativo_2 pretende il pagamento del contributo di bonifica, cod. 630, per l'anno 2023, e cod. 648 per opere irrigue in relazione ai benefici asseritamente conseguiti dagli Immobili di proprietà dell'odierno ricorrente, senza avere, tuttavia, effettuato nell'anno anzidetto, né tantomeno negli anni precedenti e successivi, alcun intervento e/o lavoro di manutenzione con fondi propri e senza aver apportato alcun beneficio nel sottobacino ove sono situati gli Immobili indicati nell'atto impugnato. Conseguentemente, nessun beneficio diretto e specifico è derivato ai medesimi immobili che, pertanto, non devono essere soggetti ad alcun contributo di bonifica.
Nello specifico, il canale di riferimento, allo stato attuale, è interessato dalla presenza di notevole vegetazione spontanea sulle sponde, nonché di depositi alluvionali sul fondo;
diversi tratti del canale presentano l'alveo occluso da materiale solido accumulatosi e da una folta vegetazione spontanea di arbusti.
In tali condizioni, è di tutta evidenza che tale opera non è più in grado di assolvere quella funzione di bonifica per la quale era stata progettata ed anzi lo sversamento delle acque nei fondi adiacenti in prossimità dei punti maggiormente ostruiti finisce con il renderla una fonte di pregiudizio per i terreni che vengono sistematicamente allagati, piuttosto che un'opera destinata a preservarli dal rischio idraulico e ad incrementarne il valore.
Allo stesso modo si evidenzia la totale assenza di manutenzione all'interno dei suddetti terreni ad opera del Nominativo_2 e si rileva altresì che insistono su detti immobili ormai da anni unicamente alberi d'ulivo ad oggi secchi sino radice a causa della xylella che non consente più da anni di poter classificare tali terreni come uliveti produttivi.
Al fine di meglio apprezzare l'inconsistenza della pretesa dell'Ente, pare opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 17 della L. R. n. 4/2012 dell'articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'art. 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Nominativo_2, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica , e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'art. 20, comma 4. I consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il Piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di Classifica di cui all'art. 13. Il successivo art. 18 della L. R. 4/2012 chiarisce, poi, che il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica.
La necessità che le opere di bonifica siano eseguite prima che la pretesa tributaria possa essere esercitata nei confronti dei consorziati, d'altra parte, oltre che dalla lettera e dalla ratio delle richiamate disposizioni si evince dallo stesso Statuto del Consorzio di bonifica –approvato con delibera del Consiglio Regionale del
21/12/1981 n. 212, pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 09/03/1982 – che all'art. 62 prevede espressamente che e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle necessarie per l'espletamento di tutte le altre finalità istituzionali del Nominativo_2 sono ripartite – a bonifica ultimata – in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, per effetto dell'attività consorziale, sulla base di apposito Piano di Classifica>.
Il R.D. n. 215 del 13/02/1933 e s.m.i. - che disciplina la bonifica integrale e la relativa attività dei Consorzi di bonifica – all'art. 10 stabilisce: carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica>.
In sostanza, la norma non autorizza il Nominativo_2 ad imporre contributi agli immobili siti nel suo comprensorio, ma solo su quelli che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica che si deve tradurre in una qualità del fondo.
4) VIOLAZIONE ARTICOLI 17, 18 E 19 L. R. IA N. 4/2012 – INESISTENZA DEL BENEFICIO DIRETTO
DERIVANTE E ILLEGITTIMITÀ DEL PIANO DI CLASSIFICA.
Il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n.
215 è un vantaggio diretto ed immediato per il fondo.
Al fine di un legittimo esercizio del potere impositivo da parte dei consorzi è necessario che gli immobili ricevano un beneficio dalla esecuzione delle opere di bonifica, dovendo derivare agli immobili un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e/o alla loro manutenzione.
Né il beneficio può essere generico, riguardare cioè indiscriminatamente una intera area consortile;
diversamente basterebbe l'intervento, in un qualsiasi luogo dell'ambito territoriale del Nominativo_2, per legittimare la imposizione del contributo medesimo senza limitazione sia di tempo, sia di luogo sia quantitativo,
a carico di tutti gli altri fondi esistenti nell'ambito.
Nel caso di specie si evidenzia che gli immobili ed i terreni del ricorrente non traggono alcun beneficio dal consorzio.
Illegittimità del piano di classifica: il piano non è stato preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica, tanto è vero che quest'ultimo è stato solo predisposto dopo, dopo lunghi anni di distanza. In particolare, il piano generale di bonifica, definendo le linee di intervento della bonifica sul territorio, doveva individuare le opere di bonifica da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati.
Sul punto recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 36273/2023 (che si allega) ha ribadito che <… è onere del consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2241 del 2015).
Invero, come più volte ribadito da dottrina e giurisprudenza, il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare del vantaggio stesso.
Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine di interesse generale;
non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).
In conclusione, il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica,
e cioè tradursi in una "qualità" del fondo.
In estrema sintesi:
a)sussiste l'illegittimità del piano di classifica, poiché esso non è stato preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica;
b)i terreni non godono dei benefici derivanti dalla bonifica in quanto non vi è una rete idraulica che colleghi gli stessi al canale, peraltro ostruito da vegetazione spontanea e da numerosi detriti, non consentendo alla rete idraulica di assolvere alla propria funzione di smaltimento delle acque in eccesso determinando, fra l'altro, frequenti episodi di allagamento;
tra l'altro i terreni sono serviti da pozzi di proprietà del ricorrente e non necessitano di alcuna fornitura di acqua da parte del consorzio;
4) SULL'NE IO
L'onere probatorio è posto in capo a controparte, sulla base del disposto dell'art. 2697 del codice civile, a mente del quale fondamento>.
Invero, l'ente impositore è obbligato a dimostrare i fatti costitutivi della sua richiesta assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa.
Trattasi di un principio generale che informa il sistema processuale civile e quindi anche il procedimento tributario e che può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma di imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale.
Orbene, dall'esame delle disposizioni della L.R. Puglia n. 4 del 2012 titolata < Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica>, che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza – ed, in ipotesi, l'insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva.
La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore o sul concessionario.
Il ricorrente ha, quindi, conclusivamente chiesto a questa CGT di
“Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Consorzio_2 e Associazione_1 .
IN Indirizzo_2:
- accertare e dichiarare la nullità cartella di pagamento n. 05920240034246490000,
notificata in data 26.04.2024, per tutte le motivazioni innanzi spiegate;
- AD OGNI MODO: condannare gli Enti richiedenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del ricorrente”. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, data la natura delle contestazioni mosse dal ricorrente, tutte concernenti la sfera di competenza dell'ente impositore.
Il CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD IA (subentrato al Consorzio_2 e Li Foggi) ha eccepito l'infondatezza del ricorso, opponendo, in particolare, che il compendio immobiliare del ricorrente aveva ritratto beneficio specifico e diretto dall'attività espletata dal Nominativo_2.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, reiterando le proprie difese.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente sostiene la nullità della cartella di pagamento impugnata in quanto emessa su ruolo formato dal “Consorzio_2 e Associazione_1" quale ente impositore, ente che, tuttavia, alla data della esecutività e consegna del ruolo (marzo 2024), risultava essere stato ormai soppresso.
L'assunto del ricorrente, benché suggestivo, non coglie nel segno.
Infatti, dalla documentazione versata in atti dal Nominativo_2 si desume, in particolare, che il piano di riparto e consequenziale formazione del ruolo risale al novembre 2023, allorché il Consorzio_2 e Associazione_1 era ancora attivo, essendogli subentrato –ma solo a decorrere dal gennaio 2024- in tutti i rapporti, attivi e passivi, senza soluzione di continuità, ex art. 2 della Legge n. 38 del 20.09.2017, il Nominativo_2.
La cartella di pagamento è stata, quindi, emessa sulla base del ruolo regolarmente formato dall'ente impositore, ancora in piena operatività.
Peraltro, l'indicazione in cartella del Consorzio_2 e Associazione_1, quale ente impositore, senza la puntualizzazione del successivo subentro del Nominativo_2, costituisce una semplice irregolarità formale, priva di conseguenze pregiudizievoli per il diritto di difesa della contribuente, che, d'altronde, ha correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato.
Va, altresì, rilevato –così passando all'esame del secondo motivo- che la cartella di pagamento notificata risulta atto completo e perfetto e, dunque, pienamente idoneo a consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione: “…. l'atto impositivo notificato al contribuente, quando costituisce il primo atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria deve contenere…..gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale devono tuttavia essere indicati specificatamente gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia fatta del
Contribuente) – fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili-“ (Cass. Sez. Unite 14.5.2010
n.11722) ed in senso conforme: Cass. Civ. Sez. tribut. 28.11.2014 n.25329 e 8.10.2014 n.21176). Infatti, l'obbligo di motivazione deve ritenersi soddisfatto quando si pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali, individuata nel "petitum" e nella " causa petendi", mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria (cfr. ex mu. Cass. n. 30039 del 2018). Nel caso in esame, al ricorrente sono stati forniti tutti i dati necessari per ricostruire l'iter seguito dal Nominativo_2, le ragioni dell'imposizione, nonché gli elementi posti a base del calcolo operato, atteso che la cartella di pagamento contiene l'indicazione degli immobili interessati e del tipo di contributo (cod. 630 e 648), e, infine, per il riparto degli oneri consortili, rinvia al Piano di Classifica, consultabile da chiunque e, peraltro, prodotto in giudizio dal Nominativo_2.
Con il terzo motivo di doglianza, parte ricorrente sostiene che il piano di classifica sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla previa elaborazione ed approvazione del piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, che, giusta il disposto dell'art. 3 della L. Reg. Puglia n. 38 del 2012, avrebbe dovuto essere predisposto "per ciascun comprensorio (da)l consorzio bonifica territorialmente competente,
d'intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, …, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali”.
La doglianza non coglie nel segno.
Invero, l'art. 42, 7° comma, della L.R. della Puglia 13.3.2012 n.4 stabilisce che “… i Piani di Classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge ….. per i
Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento Associazione_1, Stornara e Tara e Terre d'Apulia si tiene conto dei Piani di Classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011…”, che, tuttavia, non prevedeva la preventiva elaborazione di un Piano Generale di Bonifica e di programmazione delle opere.
Pertanto, non assume rilievo dirimente la circostanza che la Regione Puglia non abbia ancora approvato il Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 3 L.R. n. 4/2012, posto che –si ribadisce- il piano comprensoriale di bonifica è stato approvato in forza della norma transitoria di cui all'art. 42 della predetta legge regionale.
Sulla base di tale impianto normativo, vincolante fino a quando avranno efficacia le disposizioni della sopra richiamata normativa regionale, il piano annuale di riparto è stato, dunque, legittimamente adottato.
Passando all'esame degli altri motivi, strettamente connessi, va rilevato che il punto saliente su cui, in buona sostanza, si fonda il ricorso, è la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile ai terreni del ricorrente, la cui inclusione nel perimetro di contribuenza non è, tuttavia, posta in dubbio.
Com'è noto, secondo diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Nominativo_2 vi sarebbe una controprestazione (indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967). Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (Indirizzo_4. 10 ottobre 2018 n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. reg. Calabria 23 luglio 2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»).
Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R.
Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
In definitiva, come ripetutamente affermato dalla S.C., “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario. Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha ulteriormente chiarito che “ ... il
Nominativo_2, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010). Trattasi di indirizzo consolidato, posto che la
Corte aveva già precisato che "se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Nominativo_2" (Cass., Sez. U, 14/05/2010, n. 11722).
In effetti, nel presente giudizio, il Nominativo_2 ha provveduto a depositare telematicamente il piano di classifica, così ottemperando all'onere probatorio di cui è gravato.
Ciò premesso, venendo al punto cruciale, che investe la asserita insussistenza del beneficio specifico e diretto per gli immobili oggetto della pretesa impositiva, va rilevato che la ricorrente ha depositato, a supporto della propria tesi, la relazione redatta, per suo conto, dal dr. agr. Nominativo_4, nella quale si evidenzia l'assoluta assenza di qualsiasi beneficio derivante ai fondi del ricorrente dall'azione del Nominativo_2, stante la protratta carenza di manutenzione dei canali di bonifica, ricadenti nella contrada di interesse per il ricorrente,ed ormai inidonei ad assolvere alla loro funzione.
Le conclusioni, cui è pervenuto il dr. agr. Nominativo_4, possono essere qui recepite, in quanto adeguatamente argomentate e, peraltro, vieppiù corroborate dalla cospicua produzione fotografica di cui è corredata la relazione.
Di contro, la tesi del Nominativo_2, nei termini generali in cui è stata argomentata, non si appalesa persuasiva, proprio perché, nel rivendicare la bontà dell'azione di bonifica, trascura di valutare, nello specifico, l'effettivo stato dei luoghi, quale risulta per tabulas illustrato dal tecnico del ricorrente.
In tale contesto, non può ritenersi che il Nominativo_2, ente impositore, quale che sia l'ingente mole degli interventi effettuati altrove, abbia adeguatamente ottemperato all'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva fatta valere con l'atto qui impugnato e, segnatamente, la perdurante funzionalità dei canali di bonifica ricadenti nella contrada in cui ricadono i terreni del Ricorrente_1.
In conclusione, dalla sopra riscontrata carenza di prova consegue l'accoglimento del ricorso, restando assorbito l'esame di ogni altra questione.
Tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dei diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, sussistendo giusti motivi, va disposta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.