Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 18/03/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente OB ANGIONI Giudice relatore IS BORELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32639 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 85484 dell’agente contabile Rosa Alfonsina Zarro, cassiere del Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Vicenza per l’esercizio 2019, depositato in data 22 giugno 2020;
Vista la relazione n. 312/2025 del 17.6.2025 del magistrato istruttore del conto;
Esaminati gli atti di causa;
Udito, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026 - celebrata con l’assistenza del funzionario Mara Agostini e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. OB IO - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da separato verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 312/2025 del 17.06.2025, il magistrato istruttore del conto n. 85484 dell’agente contabile Rosa Alfonsina Zarro, cassiere del Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Vicenza per l’esercizio 2019, depositato in data 22 giugno 2020, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame - avente ad oggetto la riscossione delle entrate di pertinenza dell’Ufficio (diritti di riproduzione e copia) e i relativi bollettari -
è redatto su Mod. 125 e riporta i contenuti richiesti dall’art. 621 reg. cont.
St.;
b) sebbene sottoscritto dall’agente e munito del visto di regolarità amministrativa, il conto risulta privo della parificazione dell’Amministrazione, prescritta dall’art. 622 reg. cont St., irregolarità costituente causa di sua improcedibilità e/o irregolarità;
c) non risulta trasmessa la relazione ex art.139, comma 2, c.g.c.,
adempimento peraltro non riferibile all’agente;
d) e le esposte criticità non consentono la dichiarazione di regolarità del conto e della relativa gestione.
2. All’udienza odierna, il Pubblico Ministero, condivise le valutazioni della relazione istruttoria, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e la non ammissione a discarico dell’agente contabile, senza addebito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. In base a consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, condiviso anche da questa Sezione giurisdizionale (ex multis, Corte dei conti, Sez. Veneto, sentenza n. 12/2025), “l’assenza del visto di parifica, o comunque l’assenza della opposta nota di osservazioni (anche negative)
formulata dalla struttura di controllo interna impedisce, come da consolidata giurisprudenza della Corte, ribadita dalla Sezione Giurisdizionale per il Lazio nelle sentenze - ordinanze nn. 669 e 670 del 2 luglio 2012 nonché dalle Sezioni Riunite (n.22/2016/QM) qualsiasi verifica giudiziale” (Sez. Piemonte, n. 468/2019), costituendo la parifica una fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del giudizio sul conto (Sez. III App. n. 542/2017; Sez. Sicilia, n. 432/2020; Marche, n.
366/2021).
Alla luce dell’irregolarità rilevata, il conto in esame non può dunque essere approvato e l’agente non può essere ammesso a discarico, pur non riscontrandosi criticità di carattere sostanziale né ammanchi nella gestione.
4. Quanto alla mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c. si tratta di irregolarità non riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, (sul punto, si veda ex multis, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n.198/2024), la quale dovrà provvedere a farsi carico, per il futuro, a predisporla ed inviarla alla Sezione giurisdizionale trattandosi di adempimento obbligatorio, prescritto dalla normativa in vigore.
5. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32639 del registro di Segreteria dichiara improcedibile il conto n. 85484 dell’agente contabile Rosa Alfonsina Zarro, cassiere del Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Vicenza per l’esercizio 2019, depositato in data 22 giugno 2020, e non ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
OB IO MA TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)