Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/03/2026, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07019/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7019 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria
del diritto di accesso agli atti richiesti con l'istanza presentata in data 03.11.2025 per mezzo del difensore;
e conseguente ordine di esibizione all’amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa RA SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, notificato e depositato il 13 dicembre 2025, il ricorrente agisce per la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione richiesta con istanza del 3 novembre 2025;
- parte ricorrente, alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere sul presente ricorso, avendo l’amministrazione esibito la documentazione richiesta;
Ritenuto, pertanto, che, come da richiesta di parte ricorrente, sul presente ricorso vada dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate considerate tutte le circostanze del caso concreto e le peculiari connotazioni della controversia;
Considerato che il ricorrente ha riproposto al collegio l’istanza di patrocinio a spese dello Stato corredandola di ulteriore documentazione e tenuto conto dell’integrazione documentale prodotta, va disposta l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, e di conseguenza, va liquidato il compenso al difensore per il patrocinio a favore del ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate".
Nella fattispecie, considerata la limitata difficoltà della controversia e tenuto conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002, si ritiene congruo liquidare il compenso relativo al patrocinio della causa, in favore dell’avvocato di parte ricorrente, in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida a tale titolo, in favore del difensore, avv. Pietro Nicolò, la somma complessiva di euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN EL, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
RA SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SP | IN EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.