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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dell0 05 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 4025/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MA AP ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Due
Principati n. 161, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Nicola di Ronza e dall'Avv.to Renato Vestini ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'avviso di addebito n.
31220240001360265000 notificato in data 04.11.2024, per la somma di
€#4.473,31# (quattromilaquattrocentosettantatre,31), a titolo di contribuzione CP_ dovuta Gestione commercianti, anni da 2017 a 2023. si è costituito.
2) Parte ricorrente deduce che la pretesa creditoria avanzata dall'Istituto scaturisce dalla comunicazione del 26.11.2021, avente ad oggetto la indebita fruizione da parte del ricorrente del regime contributivo agevolato di cui alla Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 208/2015.
Afferma di essere iscritta alla Gestione Commercianti dall'anno 2016, e di aver goduto, sin dall'inizio della propria attività, del cd. regime agevolato di cui alla
1 Legge 244/07, poi abrogato in favore del regime forfetario a mente della Legge
208/2015.
Sostiene di aver presentato domanda di adesione al regime contributivo forfetario, di possedere tutti i requisiti previsti dalla Legge per accedere a tale regime previdenziale e di aver sempre operato come contribuente forfetario.
Afferma che la pretesa creditoria dell'Ente scaturisce dalle scelte operate nelle dichiarazioni dei redditi con specifico riferimento alla omessa compilazione del quadro LM sezione II (regime forfetario), e che deduce essersi trattato di errore materiale del consulente incaricato, errore successivamente emendato a seguito della presentazione di dichiarazioni integrative per gli anni di imposta 2017 e
2018.
3) La domanda è fondata e va accolta. CP_
4) non contesta la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni previste per accedere al regime previdenziale prescelto, ma unicamente la compilazione nelle dichiarazioni reddituali presentate dalla del quadro LM Sezione I Pt_1
(regime di vantaggio) in luogo del quadro LM Sezione II (regime forfetario).
Sul punto, il Tribunale non condivide la prospettazione di parte resistente che esclude la possibilità in capo al contribuente di poter modificare la scelta eseguita in sede di dichiarazione dei redditi opzionando un regime diverso da quello prescelto.
Va rilevato che: “La lettura restrittiva del principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali anche in sede contenziosa non appare corretta… le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti… in conclusione,
è stata affermata l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa” (così Cass. 40862/21).
Il Tribunale intende, quindi, dare continuità a quanto affermato, a più riprese, dalla Suprema Corte che ha affermato che: “nel rapporto tributario deve prevalere
2 la sostanza sulla forma, sicché non può negarsi l'applicazione di un regime agevolato allorché risulti provato che il contribuente ne abbia concretamente rispettato le condizioni, anche in presenza di errori materiali nella dichiarazione”
(ex plurimis Cassazione n. 7335/2014).
Gli errori o le omissioni formali nella dichiarazione dei redditi non incidono sul diritto sostanziale del contribuente quando l'intenzione e la condotta concreta risultano univocamente dirette all'applicazione del regime prescelto.
5) Nel caso in esame, la documentazione prodotta prova che la ricorrente ha effettivamente operato come contribuente forfetario sin dall'anno 2017.
Dall'esame del registro dei corrispettivi nei periodi contestati emerge che la ha emesso fatture esenti da Iva, nel rispetto delle previsioni relative al Pt_1 regime forfetario prescelto.
Le dichiarazioni fiscali presentate, pur recando la compilazione della sezione I del quadro LM in luogo della sezione II, evidenziano unicamente un errore materiale del consulente fiscale, poi corretto nelle annualità successive.
Si tratta, dunque, di un'irregolarità meramente formale, inidonea a determinare la perdita del beneficio, alla luce della condotta sostanziale e costantemente coerente del contribuente con il regime agevolato prescelto.
6) Alla luce dei principi innanzi esposti, il ricorso deve essere accolto, e va CP_ accertato e dichiarato che non ha diritto a pretendere le somme di cui all'avviso di addebito impugnato che, pertanto, va annullato.
7) Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione dell'esito complessivo della vicenda, comunque scaturita da errore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.4025/2024 R.G CP_ Lavoro, proposto da nei confronti di e, ogni contraria istanza Parte_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito oggetto di opposizione;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 05 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dell0 05 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 4025/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MA AP ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Due
Principati n. 161, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Nicola di Ronza e dall'Avv.to Renato Vestini ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'avviso di addebito n.
31220240001360265000 notificato in data 04.11.2024, per la somma di
€#4.473,31# (quattromilaquattrocentosettantatre,31), a titolo di contribuzione CP_ dovuta Gestione commercianti, anni da 2017 a 2023. si è costituito.
2) Parte ricorrente deduce che la pretesa creditoria avanzata dall'Istituto scaturisce dalla comunicazione del 26.11.2021, avente ad oggetto la indebita fruizione da parte del ricorrente del regime contributivo agevolato di cui alla Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 208/2015.
Afferma di essere iscritta alla Gestione Commercianti dall'anno 2016, e di aver goduto, sin dall'inizio della propria attività, del cd. regime agevolato di cui alla
1 Legge 244/07, poi abrogato in favore del regime forfetario a mente della Legge
208/2015.
Sostiene di aver presentato domanda di adesione al regime contributivo forfetario, di possedere tutti i requisiti previsti dalla Legge per accedere a tale regime previdenziale e di aver sempre operato come contribuente forfetario.
Afferma che la pretesa creditoria dell'Ente scaturisce dalle scelte operate nelle dichiarazioni dei redditi con specifico riferimento alla omessa compilazione del quadro LM sezione II (regime forfetario), e che deduce essersi trattato di errore materiale del consulente incaricato, errore successivamente emendato a seguito della presentazione di dichiarazioni integrative per gli anni di imposta 2017 e
2018.
3) La domanda è fondata e va accolta. CP_
4) non contesta la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni previste per accedere al regime previdenziale prescelto, ma unicamente la compilazione nelle dichiarazioni reddituali presentate dalla del quadro LM Sezione I Pt_1
(regime di vantaggio) in luogo del quadro LM Sezione II (regime forfetario).
Sul punto, il Tribunale non condivide la prospettazione di parte resistente che esclude la possibilità in capo al contribuente di poter modificare la scelta eseguita in sede di dichiarazione dei redditi opzionando un regime diverso da quello prescelto.
Va rilevato che: “La lettura restrittiva del principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali anche in sede contenziosa non appare corretta… le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti… in conclusione,
è stata affermata l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa” (così Cass. 40862/21).
Il Tribunale intende, quindi, dare continuità a quanto affermato, a più riprese, dalla Suprema Corte che ha affermato che: “nel rapporto tributario deve prevalere
2 la sostanza sulla forma, sicché non può negarsi l'applicazione di un regime agevolato allorché risulti provato che il contribuente ne abbia concretamente rispettato le condizioni, anche in presenza di errori materiali nella dichiarazione”
(ex plurimis Cassazione n. 7335/2014).
Gli errori o le omissioni formali nella dichiarazione dei redditi non incidono sul diritto sostanziale del contribuente quando l'intenzione e la condotta concreta risultano univocamente dirette all'applicazione del regime prescelto.
5) Nel caso in esame, la documentazione prodotta prova che la ricorrente ha effettivamente operato come contribuente forfetario sin dall'anno 2017.
Dall'esame del registro dei corrispettivi nei periodi contestati emerge che la ha emesso fatture esenti da Iva, nel rispetto delle previsioni relative al Pt_1 regime forfetario prescelto.
Le dichiarazioni fiscali presentate, pur recando la compilazione della sezione I del quadro LM in luogo della sezione II, evidenziano unicamente un errore materiale del consulente fiscale, poi corretto nelle annualità successive.
Si tratta, dunque, di un'irregolarità meramente formale, inidonea a determinare la perdita del beneficio, alla luce della condotta sostanziale e costantemente coerente del contribuente con il regime agevolato prescelto.
6) Alla luce dei principi innanzi esposti, il ricorso deve essere accolto, e va CP_ accertato e dichiarato che non ha diritto a pretendere le somme di cui all'avviso di addebito impugnato che, pertanto, va annullato.
7) Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione dell'esito complessivo della vicenda, comunque scaturita da errore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.4025/2024 R.G CP_ Lavoro, proposto da nei confronti di e, ogni contraria istanza Parte_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito oggetto di opposizione;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 05 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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