CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 762/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
OL BI, RE
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5162/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17858409 CONTR. IRRIGUO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17858409 CONTR. IRRIGUO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...], il Data nascita_ (C.F. CF_Ricorrente_1), residente in P.IVA_1 Scalea (CS), Indirizzo_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica a Consorzio di bonifica integrale dei bacini del tirreno
SE e ad AREA S.r.l. Società Unipersonale – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n.17858409 del 21.8.2023, notificato in data 28.3.2024 a mezzo racc. a/r n.20139641859-8, con il quale era stato accertato – in relazione ad immobili in agro del Comune di Scalea – il mancato pagamento della complessiva somma di € 9.429,01, di cui € 7.207,37 a titolo di imposta per contributo irriguo e contributo consortile anni 2018 e 2019, € 2.160,60 per sanzioni, € 45,38 per interessi ed € 15,66 per spese di notifica.
La parte ricorrente ha speso diffusi motivi a sostegno della propria richiesta:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt.18 e 23 della L.R. 23.7.2003 n.11 e degli artt.10 e 59 del
R.D. n.215/1933, in relazione all'art.860 c.c.; la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità;
l'errata rappresentazione in fatto ed in diritto;
la nullità ed illegittimità del piano di classifica, delle sottostanti linee guida del 9.1.2014 e delle delibere della Giunta Regionale Calabria n.261 del 4.8.2015 e del Consiglio
Regionale Calabria n.194 del 4.5.2017 per sopraggiunta pronuncia di incostituzionalità dell'art.23 comma 1 lett. a) della L.R. n.11/2003; la carenza di atti presupposti.
2) la carenza assoluta di motivazione e la sua contraddittorietà.; la carenza dei presupposti impositivi e insussistenza di concreto beneficio diretto per i fondi.
Ha anche fatto rilevare che
- che i terreni di cui alla particella Indirizzo_ del Catasto Comune di Grisolia erano da ritenere esclusi da ogni tributo, in quanto occupati dalla Indirizzo_3 che collega la SS18 alla Frazione di Marcellina;
- che le particelle Indirizzo_ e parte della part.lla Indirizzo_ del Catasto Comune di Scalea erano da ritenere esclusi dal beneficio irriguo (Tributo 0648), in quanto non servite da alcun idrante, precisando che l'accesso agli idranti era impedito da strade provinciali e comunali);
- che le particelle Indirizzo_ e parte della part.lla Indirizzo_rano da ritenere escluse dal beneficio idraulico/ idrogeologico (Tributo 1H78), in quanto la foce del Indirizzo_4, che raccoglie le acque di scolo dei fossi aziendali, non era più manutenuta da decenni;
- che le particelle Indirizzo_ erano da ritenere escluse da ogni forma di imposizione consortile essendo state interessate da una procedura espropriativa da parte della Provincia di Cosenza e costituivano parte pertinenziale in ampliamento della Indirizzo_3 SS18-Marcellina.
Si è costituita Area S.r.l., assumendo di essere a cospetto di doglianze di merito estranee alla sua sfera di interesse, quale società incaricata della riscossione;
ha ribadito poi la tesi circa la legittimità del suo operato, stante la comunicazione di precedente avviso n. 11231309 del 25/01/2022 poi seguito dalla notificazione della richiesta formale n. 17283621 in data 06/07/2023. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, occorre rilevare un dato: la richiesta di pagamento impugnata riguarda il contributo consortile dovuto ai sensi dell'art. 23, lett. a), della L.R. Calabria n. 11/2003 (1H78).
Non è altresì dato rilevare l'avvenuta notificazione di qualsivoglia atto presupposto imperativo eventualmente definitivo nelle forme dovute ed utile a dimostrare di essere a cospetto di pretesa consolidata.
All'uopo, in tutta evidenza, difetta la prova della notifica dell'avviso n. 11231309 del 25/01/2022 e la richiesta formale non si profila quale atto dotato di valenza imperativa ed esecutiva passibile, ove non impugnato, di determinare la irretrattabilità della pretesa.
Ammissibile, quindi, si presenta l'impugnazione.
Ciò detto, occorre richiamare il testo normativo che all'articolo 23 così dispone:
- Contributi consortili di bonifica e piano di classifica:
“1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri;
a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.
3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.
4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.
5. Le somme a tale titolo riscosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.
6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo
52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 per come previsto dall'articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265”.
Prevede poi l'art. 24 - Elaborazione e approvazione dei piani di classifica:
“1. L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo i principi di economia che tengano conto:
a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
2. Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
3. La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la
Presidenza della Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della provincia territorialmente competente.
4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. I Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.
6. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
7. Per l'elaborazione dei piani di classifica, la Regione concorre nella misura massina del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata”.
È noto che prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale, l'obbligo contributivo in mancanza di beneficio diretto delle opere consortili al fondo del singolo contribuente risultava disciplinato dall'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 che attribuiva ai Consorzi il potere di imporre ai proprietari consorziati contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente (“per l'adempimento dei loro fini istituzionali”).
Ed è parimenti patrimonio conoscitivo comune quello secondo il quale la disciplina dell'art. 59 del R.D.
n.215/1933 “non introduce deroghe, per quest'ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt.10 e 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 877/1984).
Il principio in esame apparve, prima facie, disatteso dalla Legge Regionale n. 11/2003, secondo cui, in base all'art. 23 lett. a), il contributo consortile di bonifica per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali
è indipendente dal beneficio fondiario.
E tanto rendeva dubbia l'operatività della previsione, destinata, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Commissione (ora Corte) a non trovare applicazione se non nel caso in cui fosse stata data la dimostrazione dell'effettivo beneficio per il consorziato.
La norma dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003 – e tanto costituisce l'ultimo e definitivo tassello – è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio» (Corte Costituzionale n.
188 del 19 ottobre 2018).
Va altresì osservato che né la società incaricata della riscossione né ovviamente il Consorzio – che non si
è costituito in giudizio – hanno dato prova della effettiva esistenza della approvazione del piano di classifica afferente al terreno della parte ricorrente.
In definitiva, la legittimità del tributo è data solo a condizione che venga dimostrato l'effettivo beneficio apportato dal Consorzio al terreno all'attualità.
Ma ciò difetta.
Tanto, in uno con la pure evidente carenza di motivazione, impone l'accoglimento del ricorso, con assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna il Consorzio di Bonifica integrale dei bacini del Tirreno SE e Area S.r.l. al pagamento, in solido, delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida per spese vive in misura a quanto versato a titolo di contributo unificato ed in euro 1.150 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Difensore_1.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
OL BI, RE
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5162/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17858409 CONTR. IRRIGUO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17858409 CONTR. IRRIGUO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...], il Data nascita_ (C.F. CF_Ricorrente_1), residente in P.IVA_1 Scalea (CS), Indirizzo_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica a Consorzio di bonifica integrale dei bacini del tirreno
SE e ad AREA S.r.l. Società Unipersonale – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n.17858409 del 21.8.2023, notificato in data 28.3.2024 a mezzo racc. a/r n.20139641859-8, con il quale era stato accertato – in relazione ad immobili in agro del Comune di Scalea – il mancato pagamento della complessiva somma di € 9.429,01, di cui € 7.207,37 a titolo di imposta per contributo irriguo e contributo consortile anni 2018 e 2019, € 2.160,60 per sanzioni, € 45,38 per interessi ed € 15,66 per spese di notifica.
La parte ricorrente ha speso diffusi motivi a sostegno della propria richiesta:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt.18 e 23 della L.R. 23.7.2003 n.11 e degli artt.10 e 59 del
R.D. n.215/1933, in relazione all'art.860 c.c.; la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità;
l'errata rappresentazione in fatto ed in diritto;
la nullità ed illegittimità del piano di classifica, delle sottostanti linee guida del 9.1.2014 e delle delibere della Giunta Regionale Calabria n.261 del 4.8.2015 e del Consiglio
Regionale Calabria n.194 del 4.5.2017 per sopraggiunta pronuncia di incostituzionalità dell'art.23 comma 1 lett. a) della L.R. n.11/2003; la carenza di atti presupposti.
2) la carenza assoluta di motivazione e la sua contraddittorietà.; la carenza dei presupposti impositivi e insussistenza di concreto beneficio diretto per i fondi.
Ha anche fatto rilevare che
- che i terreni di cui alla particella Indirizzo_ del Catasto Comune di Grisolia erano da ritenere esclusi da ogni tributo, in quanto occupati dalla Indirizzo_3 che collega la SS18 alla Frazione di Marcellina;
- che le particelle Indirizzo_ e parte della part.lla Indirizzo_ del Catasto Comune di Scalea erano da ritenere esclusi dal beneficio irriguo (Tributo 0648), in quanto non servite da alcun idrante, precisando che l'accesso agli idranti era impedito da strade provinciali e comunali);
- che le particelle Indirizzo_ e parte della part.lla Indirizzo_rano da ritenere escluse dal beneficio idraulico/ idrogeologico (Tributo 1H78), in quanto la foce del Indirizzo_4, che raccoglie le acque di scolo dei fossi aziendali, non era più manutenuta da decenni;
- che le particelle Indirizzo_ erano da ritenere escluse da ogni forma di imposizione consortile essendo state interessate da una procedura espropriativa da parte della Provincia di Cosenza e costituivano parte pertinenziale in ampliamento della Indirizzo_3 SS18-Marcellina.
Si è costituita Area S.r.l., assumendo di essere a cospetto di doglianze di merito estranee alla sua sfera di interesse, quale società incaricata della riscossione;
ha ribadito poi la tesi circa la legittimità del suo operato, stante la comunicazione di precedente avviso n. 11231309 del 25/01/2022 poi seguito dalla notificazione della richiesta formale n. 17283621 in data 06/07/2023. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, occorre rilevare un dato: la richiesta di pagamento impugnata riguarda il contributo consortile dovuto ai sensi dell'art. 23, lett. a), della L.R. Calabria n. 11/2003 (1H78).
Non è altresì dato rilevare l'avvenuta notificazione di qualsivoglia atto presupposto imperativo eventualmente definitivo nelle forme dovute ed utile a dimostrare di essere a cospetto di pretesa consolidata.
All'uopo, in tutta evidenza, difetta la prova della notifica dell'avviso n. 11231309 del 25/01/2022 e la richiesta formale non si profila quale atto dotato di valenza imperativa ed esecutiva passibile, ove non impugnato, di determinare la irretrattabilità della pretesa.
Ammissibile, quindi, si presenta l'impugnazione.
Ciò detto, occorre richiamare il testo normativo che all'articolo 23 così dispone:
- Contributi consortili di bonifica e piano di classifica:
“1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri;
a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.
3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.
4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.
5. Le somme a tale titolo riscosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.
6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo
52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 per come previsto dall'articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265”.
Prevede poi l'art. 24 - Elaborazione e approvazione dei piani di classifica:
“1. L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo i principi di economia che tengano conto:
a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
2. Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
3. La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la
Presidenza della Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della provincia territorialmente competente.
4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. I Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.
6. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
7. Per l'elaborazione dei piani di classifica, la Regione concorre nella misura massina del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata”.
È noto che prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale, l'obbligo contributivo in mancanza di beneficio diretto delle opere consortili al fondo del singolo contribuente risultava disciplinato dall'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 che attribuiva ai Consorzi il potere di imporre ai proprietari consorziati contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente (“per l'adempimento dei loro fini istituzionali”).
Ed è parimenti patrimonio conoscitivo comune quello secondo il quale la disciplina dell'art. 59 del R.D.
n.215/1933 “non introduce deroghe, per quest'ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt.10 e 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 877/1984).
Il principio in esame apparve, prima facie, disatteso dalla Legge Regionale n. 11/2003, secondo cui, in base all'art. 23 lett. a), il contributo consortile di bonifica per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali
è indipendente dal beneficio fondiario.
E tanto rendeva dubbia l'operatività della previsione, destinata, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Commissione (ora Corte) a non trovare applicazione se non nel caso in cui fosse stata data la dimostrazione dell'effettivo beneficio per il consorziato.
La norma dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003 – e tanto costituisce l'ultimo e definitivo tassello – è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio» (Corte Costituzionale n.
188 del 19 ottobre 2018).
Va altresì osservato che né la società incaricata della riscossione né ovviamente il Consorzio – che non si
è costituito in giudizio – hanno dato prova della effettiva esistenza della approvazione del piano di classifica afferente al terreno della parte ricorrente.
In definitiva, la legittimità del tributo è data solo a condizione che venga dimostrato l'effettivo beneficio apportato dal Consorzio al terreno all'attualità.
Ma ciò difetta.
Tanto, in uno con la pure evidente carenza di motivazione, impone l'accoglimento del ricorso, con assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna il Consorzio di Bonifica integrale dei bacini del Tirreno SE e Area S.r.l. al pagamento, in solido, delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida per spese vive in misura a quanto versato a titolo di contributo unificato ed in euro 1.150 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Difensore_1.