Art. 16.
L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale e' disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.
L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale e' disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.
L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.