CASS
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2025, n. 19412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19412 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento a carico di RU GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 10 ottobre 2024 da! Tribunale di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore Generale FA GA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore dell'indagato, Avv. Guido Contestabile;
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata i: Tribunale di Reggio Ca abria ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'orci nanza di rigetto della richiesta di applicazione della misura della custodia cau'_elare n carcere nei confronti di GI Penale Sent. Sez. 6 Num. 19412 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 28/02/2025 RU in relazione a due fattispecie di reato di scambio elettorale politico mafioso contestate ai capi C) ed E). 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ricorre per cassazione deducendo plurime doglianze che, all'interno di un corposo ricorso nel quale si ricostruiscono le risultanze delle indagini, il contenuto dei provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale (ciò al fine di dimostrare il carattere meramente apparente della motivazione) e la diversa ricostruzione fattuale del ricorrente, possono essere sostanzialmente ricondotte alle censure di violazione degli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen., di erronea valutazione degli elementi indiziari offerti e di apparenza ed illogicità della motivazione relativa alla esclusione della gravità indiziaria in relazione ai seguenti punti della decisione impugnata: -alla insufficienza, ai fini dell'accertamento degli scopi tipici del sodalizio mafioso, che questo abbia impedito o ostacolato il libero esercizio del voto o procurato voti in occasione di competizioni elettorali, richiedendo il Tribunale anche l'individuazione dell'interesse ad infiltrarsi nella Pubblica Amministrazione;
- alla affermata necessità di una prova che il mediatore LL, una volta ottenuti incarichi istituzionali, «frutto di patti sinallagmatici a base elettorale», se ne servisse per rafforzare le capacità operative dell'associazione; - all'adozione di una nozione di "appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis", non quale partecipe all'associazione, ma, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche delle Sezioni Unite in tema di misure di prevenzione (si richiama la sentenza "TU"), con riferimento alla posizione di chi, pur non essendo partecipe né concorrente esterno, svolge, comunque, un'attività, anche isolata, funzionale agli interessi del sodalizio;
- alla conseguente esclusione della "appartenenza" di LL alla OS RA, al momento dei fatti guidata dal suocero CO RA, nonostante, peraltro, le risultanze probatorie relative alla sua gestione «opaca» del tesseramento del Partito Democratico e la sua «attitudine a non comparite e a gestire il potere da dietro le quinte». Si rileva, al riguardo, che l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare il contenuto delle conversazioni intercettate tra il candidato US RI e suo autista Marco Iannò, nonché tra il primo e il candidato al Consiglio comunale Luigi Dattola (ricostruite a pagina 26 e 27 del ricorso), sintomatiche delle dinamiche "elettorali" che coinvolgevano la OS RA, confermandone la capacità di gestire e indirizzare i flussi elettorali nel quartiere di Sambatello, il tutto sotto la direzione di CO RA e con l'intervento diretto di IE LL, partecipe del:a OS, il quale era deputato alla gestione diretta dei rapporti con i candidati. - alla omessa valutazione, a seguito di una lettura frazionata del materiale probatorio e dell'adozione di una lettura alternativa dei fatti incompatibile con gli elementi offerti, del ruolo svolto da TU, quale rappresentante della OS RA (e non, come ritiene il Tribunale sulla base di un travisamento per omissione del contenuto di una conversazione intercettata, come membro del proprio nucleo familiare) e dall'indagato RU (capo E), quale garante e realizzatore del patto di scambio elettorale oltre che, alla luce del materiale prodotto dal ricorrente con l'atto di appello, quale soggetto "appartenente alla 'ndrangheta"; - alla ritenuta irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., delle svariate "utilità" emergenti dal compendio indiziario, reputate dal Tribunale quali utilità personali o, comunque, non riconducibili all'associazione mafiosa. - alla ritenuta necessità dell'efficienza causale del contributo elettorale, posto che l'art. 416-ter cod. pen. considera l'elezione del candidato come una circostanza aggravante del reato. - alla mancanza di prova del patto, a fronte di elementi indiziari emergenti dalle conversazioni in merito alle richieste di LL e dei suoi sodali di ricevere benefici dai candidati;
- alla mancanza di prova delle consapevolezza da parte dei candidati della «qualità mafiosa» di CO RA;
- alla esclusione della intraneità o della appartenenza di RU alla OS RU, egemone nei territori a nord e a ovest del quartiere Sambatello, esclusione frutto della erronea valutazione degli elementi indiziari emergenti dalle note di polizia giudiziaria attestanti: a) il suo ruolo di «ambasciatore» tra il sodale detenuto ON RD e CO RA in relazione a "messaggi" inviati dal primo per il recupero di crediti vantati verso terzi;
b) all'intervento di RU a tutela di RD rispetto alle pretese vantate da soggetti truffati da quest'ultimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, in primo luogo, è redatto in termini disorganici,tali da rendere necessaria una interpretazione, in assenza di una ordinata esposizione dei motivi, delle doglianze dedotte dal ricorrente. Inoltre, in disparte la tecnica di redazione del ricorso, già sufficiente a fondare una pronuncia di inammissibilità (cfr. Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castando, Rv. 276748), dall'esame del suo ampio contenuto ricostruttivo, emerge il tentativo di sollecitare, sulla base di censure reiterative, di merito e, in parte, eccentriche rispetto all'imputazione provvisoria, una non consentita diversa ricostruzione fattuale (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) oltre che ad adottare una interpretazione estensiva dell'art. 416-ter cod. peri_ in dispregio del divieto di analogia in malam partem e della consolidata esegesi di tale norma della giurisprudenza di legittimità. Rileva, infatti, il Collegio che il Tribunale, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di RU in considerazione, con riferimento ad entrambe le condotte criminose oggetto di 3 imputazione provvisoria, dell'assenza di elementi incliziari a sostegno dell'impiego del metodo mafioso per il procacciamento dei posti (elemento, questo, non censurato dal ricorrente), ovvero della intraneità di Badia alla OS RA, quanto al capo C), e di TU al locale di Croce Valanisi, quanto al capo E), oltre che, in quest'ultima ipotesi, dell'assenza anche di elementi sintomatici dell'effettivo raggiungimento di un patto. In buona sostanza, esclusa la presenza di indizi gravi in merito all'impiego del metodo mafioso, si è ritenuto che dagli elementi agli atti emerga, sia pure con le "opacità" di cui si dirà di seguito, un impegno, eventualmente, uti singulus, nell'attività di promozione del candidato, di per sè inidonea a configurare, sia pure secondo il criterio di elevata probabilità richiesto ai fini del giudizio di gravità indiziaria, le fattispecie di reato di cui all'imputazione provvisoria. In particolare, quanto a LL, si è valorizzata la sua lunga militanza politica, sia pure connotata da particolari opachi, e il perseguimento, al di là del sostegno ricevuto dal suocero, di propri interessi personali. Sempre in termini non manifestamente illogici, il Tribunale ha escluso la sussistenza di elementi indiziari altamente sintomatici di un effettivo e concreto coinvolgimento della OS RA nella campagna elettorale (cfr. pagina 30). Analogamente, con riferimento alla posizione di RU, si è rilevato che, anche alla luce della sua lunga attività in campo politico, lo stesso, forte delle sue relazioni, si impegnava in prima persona a procurare voti a RI, senza agire su incarico di LL. La soluzione adottata da! Tribunale appare coerente con l'indirizzo maggioritario di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso e ribadito, secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi uti singulus, è necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso (Sez. 6, n. 15425 del 12/12/2022, dep. 2023, Lombardo, Rv. 284583; Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, Zappalà, Rv, 266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845). Ai fini della configurabilità del reato in esame, infatti, il programma negoziale illecito non può prescindere dalla promessa di acquisire il consenso tramite le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. Solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita 4 Il Consigliere estensore pattuizione (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015 , Albero, Rv. 263845 ). lEt, Il ricorrente tenta, inoltre, di superare tale argomentazione proponendo una illegittima estensione della nozione di "appartenenza" ad associazione mafiosa, rilevante ai fini della applicazione delle misure di prevenzione/Écome chiarita da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, TU, Rv. 271514 alla interpretazione dell'elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416-ter cod. pen. costituito dalla stipula del patto con "soggetti appartenenti ad associazioni mafiose". Si tratta di una soluzione che, oltre ad estendere analogicamente e in malam partem una nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla diversa materia delle misure di prevenzione, omette di considerare la rado della fattispecie incriminatrice in esame, che mira a sanzionare il patto elettorale per il rischio specifico che esso determina di alterazione del processo democratico allorché il voto viene sollecitato da una organizzazione mafiosa o con metodo mafioso. La fattispecie in esame configura, infatti, un reato di pericolo, anticipandosi la soglia della punibilità alla conclusione dell'accordo di scambio tra voto e denaro o altra utilità con un soggetto le cui indicazioni di voto, in forza della sua intraneità alla consorteria mafiosa e del conseguente condizionamento diffuso / fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione, sono percepite all'esterno come provenienti dal sodalizio (cfr. Sez. 6, n. 37374 del 2014, Polizzi).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28 febbraio 2025 Il Presie te
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore Generale FA GA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore dell'indagato, Avv. Guido Contestabile;
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata i: Tribunale di Reggio Ca abria ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'orci nanza di rigetto della richiesta di applicazione della misura della custodia cau'_elare n carcere nei confronti di GI Penale Sent. Sez. 6 Num. 19412 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 28/02/2025 RU in relazione a due fattispecie di reato di scambio elettorale politico mafioso contestate ai capi C) ed E). 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ricorre per cassazione deducendo plurime doglianze che, all'interno di un corposo ricorso nel quale si ricostruiscono le risultanze delle indagini, il contenuto dei provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale (ciò al fine di dimostrare il carattere meramente apparente della motivazione) e la diversa ricostruzione fattuale del ricorrente, possono essere sostanzialmente ricondotte alle censure di violazione degli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen., di erronea valutazione degli elementi indiziari offerti e di apparenza ed illogicità della motivazione relativa alla esclusione della gravità indiziaria in relazione ai seguenti punti della decisione impugnata: -alla insufficienza, ai fini dell'accertamento degli scopi tipici del sodalizio mafioso, che questo abbia impedito o ostacolato il libero esercizio del voto o procurato voti in occasione di competizioni elettorali, richiedendo il Tribunale anche l'individuazione dell'interesse ad infiltrarsi nella Pubblica Amministrazione;
- alla affermata necessità di una prova che il mediatore LL, una volta ottenuti incarichi istituzionali, «frutto di patti sinallagmatici a base elettorale», se ne servisse per rafforzare le capacità operative dell'associazione; - all'adozione di una nozione di "appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis", non quale partecipe all'associazione, ma, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche delle Sezioni Unite in tema di misure di prevenzione (si richiama la sentenza "TU"), con riferimento alla posizione di chi, pur non essendo partecipe né concorrente esterno, svolge, comunque, un'attività, anche isolata, funzionale agli interessi del sodalizio;
- alla conseguente esclusione della "appartenenza" di LL alla OS RA, al momento dei fatti guidata dal suocero CO RA, nonostante, peraltro, le risultanze probatorie relative alla sua gestione «opaca» del tesseramento del Partito Democratico e la sua «attitudine a non comparite e a gestire il potere da dietro le quinte». Si rileva, al riguardo, che l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare il contenuto delle conversazioni intercettate tra il candidato US RI e suo autista Marco Iannò, nonché tra il primo e il candidato al Consiglio comunale Luigi Dattola (ricostruite a pagina 26 e 27 del ricorso), sintomatiche delle dinamiche "elettorali" che coinvolgevano la OS RA, confermandone la capacità di gestire e indirizzare i flussi elettorali nel quartiere di Sambatello, il tutto sotto la direzione di CO RA e con l'intervento diretto di IE LL, partecipe del:a OS, il quale era deputato alla gestione diretta dei rapporti con i candidati. - alla omessa valutazione, a seguito di una lettura frazionata del materiale probatorio e dell'adozione di una lettura alternativa dei fatti incompatibile con gli elementi offerti, del ruolo svolto da TU, quale rappresentante della OS RA (e non, come ritiene il Tribunale sulla base di un travisamento per omissione del contenuto di una conversazione intercettata, come membro del proprio nucleo familiare) e dall'indagato RU (capo E), quale garante e realizzatore del patto di scambio elettorale oltre che, alla luce del materiale prodotto dal ricorrente con l'atto di appello, quale soggetto "appartenente alla 'ndrangheta"; - alla ritenuta irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., delle svariate "utilità" emergenti dal compendio indiziario, reputate dal Tribunale quali utilità personali o, comunque, non riconducibili all'associazione mafiosa. - alla ritenuta necessità dell'efficienza causale del contributo elettorale, posto che l'art. 416-ter cod. pen. considera l'elezione del candidato come una circostanza aggravante del reato. - alla mancanza di prova del patto, a fronte di elementi indiziari emergenti dalle conversazioni in merito alle richieste di LL e dei suoi sodali di ricevere benefici dai candidati;
- alla mancanza di prova delle consapevolezza da parte dei candidati della «qualità mafiosa» di CO RA;
- alla esclusione della intraneità o della appartenenza di RU alla OS RU, egemone nei territori a nord e a ovest del quartiere Sambatello, esclusione frutto della erronea valutazione degli elementi indiziari emergenti dalle note di polizia giudiziaria attestanti: a) il suo ruolo di «ambasciatore» tra il sodale detenuto ON RD e CO RA in relazione a "messaggi" inviati dal primo per il recupero di crediti vantati verso terzi;
b) all'intervento di RU a tutela di RD rispetto alle pretese vantate da soggetti truffati da quest'ultimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, in primo luogo, è redatto in termini disorganici,tali da rendere necessaria una interpretazione, in assenza di una ordinata esposizione dei motivi, delle doglianze dedotte dal ricorrente. Inoltre, in disparte la tecnica di redazione del ricorso, già sufficiente a fondare una pronuncia di inammissibilità (cfr. Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castando, Rv. 276748), dall'esame del suo ampio contenuto ricostruttivo, emerge il tentativo di sollecitare, sulla base di censure reiterative, di merito e, in parte, eccentriche rispetto all'imputazione provvisoria, una non consentita diversa ricostruzione fattuale (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) oltre che ad adottare una interpretazione estensiva dell'art. 416-ter cod. peri_ in dispregio del divieto di analogia in malam partem e della consolidata esegesi di tale norma della giurisprudenza di legittimità. Rileva, infatti, il Collegio che il Tribunale, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di RU in considerazione, con riferimento ad entrambe le condotte criminose oggetto di 3 imputazione provvisoria, dell'assenza di elementi incliziari a sostegno dell'impiego del metodo mafioso per il procacciamento dei posti (elemento, questo, non censurato dal ricorrente), ovvero della intraneità di Badia alla OS RA, quanto al capo C), e di TU al locale di Croce Valanisi, quanto al capo E), oltre che, in quest'ultima ipotesi, dell'assenza anche di elementi sintomatici dell'effettivo raggiungimento di un patto. In buona sostanza, esclusa la presenza di indizi gravi in merito all'impiego del metodo mafioso, si è ritenuto che dagli elementi agli atti emerga, sia pure con le "opacità" di cui si dirà di seguito, un impegno, eventualmente, uti singulus, nell'attività di promozione del candidato, di per sè inidonea a configurare, sia pure secondo il criterio di elevata probabilità richiesto ai fini del giudizio di gravità indiziaria, le fattispecie di reato di cui all'imputazione provvisoria. In particolare, quanto a LL, si è valorizzata la sua lunga militanza politica, sia pure connotata da particolari opachi, e il perseguimento, al di là del sostegno ricevuto dal suocero, di propri interessi personali. Sempre in termini non manifestamente illogici, il Tribunale ha escluso la sussistenza di elementi indiziari altamente sintomatici di un effettivo e concreto coinvolgimento della OS RA nella campagna elettorale (cfr. pagina 30). Analogamente, con riferimento alla posizione di RU, si è rilevato che, anche alla luce della sua lunga attività in campo politico, lo stesso, forte delle sue relazioni, si impegnava in prima persona a procurare voti a RI, senza agire su incarico di LL. La soluzione adottata da! Tribunale appare coerente con l'indirizzo maggioritario di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso e ribadito, secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi uti singulus, è necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso (Sez. 6, n. 15425 del 12/12/2022, dep. 2023, Lombardo, Rv. 284583; Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, Zappalà, Rv, 266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845). Ai fini della configurabilità del reato in esame, infatti, il programma negoziale illecito non può prescindere dalla promessa di acquisire il consenso tramite le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. Solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita 4 Il Consigliere estensore pattuizione (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015 , Albero, Rv. 263845 ). lEt, Il ricorrente tenta, inoltre, di superare tale argomentazione proponendo una illegittima estensione della nozione di "appartenenza" ad associazione mafiosa, rilevante ai fini della applicazione delle misure di prevenzione/Écome chiarita da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, TU, Rv. 271514 alla interpretazione dell'elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416-ter cod. pen. costituito dalla stipula del patto con "soggetti appartenenti ad associazioni mafiose". Si tratta di una soluzione che, oltre ad estendere analogicamente e in malam partem una nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla diversa materia delle misure di prevenzione, omette di considerare la rado della fattispecie incriminatrice in esame, che mira a sanzionare il patto elettorale per il rischio specifico che esso determina di alterazione del processo democratico allorché il voto viene sollecitato da una organizzazione mafiosa o con metodo mafioso. La fattispecie in esame configura, infatti, un reato di pericolo, anticipandosi la soglia della punibilità alla conclusione dell'accordo di scambio tra voto e denaro o altra utilità con un soggetto le cui indicazioni di voto, in forza della sua intraneità alla consorteria mafiosa e del conseguente condizionamento diffuso / fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione, sono percepite all'esterno come provenienti dal sodalizio (cfr. Sez. 6, n. 37374 del 2014, Polizzi).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28 febbraio 2025 Il Presie te