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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 911/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020005DI0000002300001 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1093/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta n.2020/005/DI/000000230/0/001, notificato il 12.01.2024,con cui è stata liquidata l'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 230/2020 del 20.02.2020 del Tribunale di Catanzaro per l'importo di €.10.500,00; il decreto ingiuntivo imponeva il pagamento della somma di € 344.885,70 oltre gli interessi e le spese liquidate in €4.846,00 nei confronti del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali . Il detto decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivo.
Eccepisce la violazione dell'art. 59 co. 1 lett. a) del DPR n. 131/198, rilevando che le sentenze e i d.i. nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato si registrano a debito, cioè senza il contemporaneo pagamento delle imposte, anche in base a quanto previsto da una consolidata prassi;
evidenzia che in data 13.02.2025 è stata notificata la cartella di pagamento dello stesso importo, che le sigg.re Ricorrente_1 e Resistente_1 hanno impugnato proponendo il ricorso n. 770/2025 con preliminare istanza di sospensione notificato il
01.04.2025. Le due istanze di sospensione sono state discusse nella Camera di Consiglio del 28.05.2025, ad esito della quale su entrambi i ricorsi è stata rigettata l'istanza di sospensione, con rinvio a nuovo ruolo.
Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
La sig. Resistente_1, con atto di intervento volontario si costituisce e impugna l'avviso di liquidazione, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, dell'imposta n.2020/005/DI/000000230/0/002, notificato in data 05.04.2024, col quale è stata liquidata l'imposta di registro relativa al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 230/2020 in data 26.02.2020 in misura pari ad € 10.508,75.; rileva che le sentenze e i d.i. nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato si registrano a debito: chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro che rileva quanto segue :1)con l'atto impugnato, è stata richiesta l'imposta principale di registro dovuta per la registrazione dello stesso di € 10.316 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Tariffa parte I del DPR 131/86, oltre all'imposta sugli interessi ad aliquota 3% sulla somma di € 6.146,13 pari ad € 184 ,ai sensi degli artt. 15 DPR 633/72 e art. 8 Tariffa parte I DPR 131/86 ; 2 ) l'atto
è stato debitamente comunicato dalla Cancelleria del Tribunale come previsto dall'ART. 73. del DPR
30/05/2002 n. 115 e la liquidazione è stata effettuata come riportato nella comunicazione;
3) in adempimento del predetto obbligo, gravante sulle cancellerie, la richiesta è pervenuta per la registrazione ordinaria senza alcun'altra comunicazione;
4) il decreto ingiuntivo emesso nell'interesse delle parti istanti non risulta, alla luce della comunicazione presentata dal Tribunale ,soggetta ad alcuna prenotazione a debito, né
l'Amministrazione Finanziaria può adottare d'iniziativa provvedimenti diversi da quelli debitamente ed obbligatoriamente comunicati. Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 05.11.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la parte resistente ha correttamente dato esecuzione all'adempimento della registrazione ordinaria prevista nella comunicazione della cancelleria del Tribunale, dove non è prevista alcuna prenotazione a debito, né l'Amministrazione Finanziaria ha alcun potere discrezionale nella materia, nè può adottare d'iniziativa provvedimenti diversi da quelli debitamente ed obbligatoriamente comunicati. Il ricorso
è infondato e non va accolto. Ogni altra eccezione rimane assorbita. Sussistono giustificati motivi (interpretazioni contrastanti ) per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: -rigetta il ricorso;
-spese compensate. Così deciso in
Catanzaro, alla camera di consiglio del 05 novembre 2025.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 911/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020005DI0000002300001 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1093/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta n.2020/005/DI/000000230/0/001, notificato il 12.01.2024,con cui è stata liquidata l'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 230/2020 del 20.02.2020 del Tribunale di Catanzaro per l'importo di €.10.500,00; il decreto ingiuntivo imponeva il pagamento della somma di € 344.885,70 oltre gli interessi e le spese liquidate in €4.846,00 nei confronti del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali . Il detto decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivo.
Eccepisce la violazione dell'art. 59 co. 1 lett. a) del DPR n. 131/198, rilevando che le sentenze e i d.i. nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato si registrano a debito, cioè senza il contemporaneo pagamento delle imposte, anche in base a quanto previsto da una consolidata prassi;
evidenzia che in data 13.02.2025 è stata notificata la cartella di pagamento dello stesso importo, che le sigg.re Ricorrente_1 e Resistente_1 hanno impugnato proponendo il ricorso n. 770/2025 con preliminare istanza di sospensione notificato il
01.04.2025. Le due istanze di sospensione sono state discusse nella Camera di Consiglio del 28.05.2025, ad esito della quale su entrambi i ricorsi è stata rigettata l'istanza di sospensione, con rinvio a nuovo ruolo.
Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
La sig. Resistente_1, con atto di intervento volontario si costituisce e impugna l'avviso di liquidazione, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, dell'imposta n.2020/005/DI/000000230/0/002, notificato in data 05.04.2024, col quale è stata liquidata l'imposta di registro relativa al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 230/2020 in data 26.02.2020 in misura pari ad € 10.508,75.; rileva che le sentenze e i d.i. nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato si registrano a debito: chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro che rileva quanto segue :1)con l'atto impugnato, è stata richiesta l'imposta principale di registro dovuta per la registrazione dello stesso di € 10.316 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Tariffa parte I del DPR 131/86, oltre all'imposta sugli interessi ad aliquota 3% sulla somma di € 6.146,13 pari ad € 184 ,ai sensi degli artt. 15 DPR 633/72 e art. 8 Tariffa parte I DPR 131/86 ; 2 ) l'atto
è stato debitamente comunicato dalla Cancelleria del Tribunale come previsto dall'ART. 73. del DPR
30/05/2002 n. 115 e la liquidazione è stata effettuata come riportato nella comunicazione;
3) in adempimento del predetto obbligo, gravante sulle cancellerie, la richiesta è pervenuta per la registrazione ordinaria senza alcun'altra comunicazione;
4) il decreto ingiuntivo emesso nell'interesse delle parti istanti non risulta, alla luce della comunicazione presentata dal Tribunale ,soggetta ad alcuna prenotazione a debito, né
l'Amministrazione Finanziaria può adottare d'iniziativa provvedimenti diversi da quelli debitamente ed obbligatoriamente comunicati. Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 05.11.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la parte resistente ha correttamente dato esecuzione all'adempimento della registrazione ordinaria prevista nella comunicazione della cancelleria del Tribunale, dove non è prevista alcuna prenotazione a debito, né l'Amministrazione Finanziaria ha alcun potere discrezionale nella materia, nè può adottare d'iniziativa provvedimenti diversi da quelli debitamente ed obbligatoriamente comunicati. Il ricorso
è infondato e non va accolto. Ogni altra eccezione rimane assorbita. Sussistono giustificati motivi (interpretazioni contrastanti ) per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: -rigetta il ricorso;
-spese compensate. Così deciso in
Catanzaro, alla camera di consiglio del 05 novembre 2025.